Certificazione Unica delle ritenute d’acconto per il 2015 da consegnare entro il 29 febbraio 2016 ed inviare all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2016; per i redditi che non vengono dichiarati con il modello 730 precompilato, l’invio può essere effettuato entro il 31 luglio 2016

Certificazione Unica delle ritenute d’acconto per il 2015 da consegnare entro il 29 febbraio 2016 ed inviare all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2016; per i redditi che non vengono dichiarati con il modello 730 precompilato, l’invio può essere effettuato entro il 31 luglio 2016

L’Amministrazione Finanziaria, per poter predisporre il modello 730 precompilato, richiede l’invio della Certificazione Unica 2016 entro il 7 marzo 2016. Il nuovo modello ufficiale è stato pubblicato il 15 gennaio 2016 con  provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Alleghiamo alla presente circolare il nuovo modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni. Il modello della Certificazione Unica 2016 è suddiviso in “Sintetico” e “Ordinario”:

  • il primo da consegnare ai percipienti entro il 29.2.2016;
  • il secondo da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2016.

Le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e va presentato, entro il 31 luglio, limitatamente alle ritenute operate / versate e alle compensazioni effettuate.

 

  1. Certificazione Unica 2016

Gli adempimenti da assolvere sono tre:

  • entro il 29 febbraio 2016 i sostituti d’imposta sono tenuti a consegnare ai percipienti la Certificazione Unica Sintetica che ripropone sostanzialmente la Certificazione Unica 2015;
  • entro il 7 marzo 2016 va trasmessa la Certificazione Unica Ordinaria all’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione comprende oltre ai redditi di lavoro dipendente anche i redditi assimilati (principalmente redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e coordinativa) ; Termine ultimo per la trasmissione della Certificazione Unica relativa agli altri redditi (provvigioni, compensi per lavoro autonomo, redditi diversi, ecc.) è il 31 luglio 2016;
  • entro il 31 luglio 2016 va trasmesso il modello 770 relativamente alle ritenute operate / versate e delle compensazioni effettuate.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, con la legge di stabilità 2016 è stato stabilito che le trasmissioni in via telematica delle certificazioni dei sostituti d’imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modelli 770). Conseguentemente, come in precedenza evidenziato, è stato previsto un modello “ordinario” di Certificazione Unica 2016 più dettagliato, in funzione sostitutiva dell’indicazione dei dati nel mo­dello 770 Semplificato. Per effetto di tale estensione dei dati contenuti nella Certificazione Unica 2016, il modello 770/2016 Semplifi­cato è stato significatamente ridimensionato.

Non sono interessate da questa novità le certificazione dei dividendi e dei redditi di capitali per le quali si può ancora utilizzare il modulo “CUPE” pubblicato il 7 gennaio 2013.

Importante: i datori di lavoro che hanno già emesso nel corso dell'anno per i propri dipendenti o collaboratori, un certificato in conformità al previgente modello CUD (p. es. CUD a seguito di licenziamento) devona ora presentare nuovamente la certificazione utilizzando il nuovo modello “CU 2016”.

 

  1. Invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Le ritenute operate non solo devono essere certificate mediante il nuovo modello, ma devono anche essere comunicate, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate. La certificazione Unica 2016 relativa al 2015 deve quindi essere presentata entro il 7 marzo 2016.

Non devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai:

  • redditi di soggetti non residenti totalmente esenti da imposta in Italia;
  • redditi diversi da quello di lavoro dipendente, pagati a residenti esteri, nei casi in cui non sia obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
  • redditi erogati dall’INPS agli eredi di residenti all’estero, per i quali non è richiesto il codice fiscale.

La Certificazione Unica si compone di tre prospetti:

  • il frontespizio con i dati anagrafici del sostituto e del percettore;
  • il quadro CT contenente le informazioni relative al modello 730-4;
  • infine il quadro CU con il riepilogo delle ritenute operate.

E’ positivo che sia i dati del quadro CT sia quelli dei redditi di lavoro dipendente possono essere inviati separatamente rispetto ai dati relativi agli altri tipi di ritenute, quali per esempio quelle operate sui compensi dei professionisti o agenti. A completamento di quanto esposto va detto che la certificazione dei dividendi e della distribuzione di utili, per le quali non si utilizzano i nuovi modelli, non vanno nemmeno inviate all’Agenzia delle Entrate.

 

  1. Regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è molto severo e occorre prestare particolare attenzione, essendo previste sanzioni pesanti e scadenze molto strette. Per ogni omessa / tardiva / errata presentazione della Certificazione Unica si applica una sanzione pari ad:

  • Euro 100, con un massimo di 50.000 Euro. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica, se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine;
  • Euro 33,33, con un massimo di 20.000 Euro, se la Certificazione Unica è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

 

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio all’ invio telematico delle Certificazioni, vi chiediamo di contattarci urgentemente e farci avere la relativa documentazione quanto prima.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-13-23.02.2016 Certificazione UNICA

scarica allegati:

C-13.1 CU_2016_modello e sintetico

C-13.2 CU_2016_modello e ordinario

C-13.3 CU_2016_Istruzioni_05022016