Compensazione di imposte con il mod. F24 – nuove regole per le imprese

Compensazione di imposte con il mod. F24 – nuove regole per le imprese

La cosiddetta „manovra correttiva“ di aprile è stata convertita con la legge 96/2017, pubblicata sulla G.U. il 23 giugno scorso ed entrata in vigore lo stesso giorno.

Oltre all’estensione dello split payment, di cui vi abbiamo informato separatamente, vi abbiamo illustrato le varie novità con la circolare 19/2017. Con la presente vorremmo informarvi sulle novità in tema di versamenti di imposte e compensazioni dei relativi crediti. L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 68/E del 9 giugno 2017 ha pubblicato alcune istruzioni in merito, delle quali vi rendiamo conto con la presente.

Distinzione tra compensazione orizzontale e verticale

Premettiamo che le novità riguardano soltanto le ipotesi di compensazione orizzontale – e non verticale – di crediti di imposta. Per cui dobbiamo distinguere:

-          La compensazione cosiddetta “orizzontale” si può effettuare soltanto tramite Mod. F24 e riguarda il credito di una determinata imposta (es. IRES) che viene compensato con altra imposta o contributo (es. INPS) o utilizzato per il pagamento parziale di detti tributi e contributi.

-          La compensazione verticale o interna invece riguarda la compensazione di un credito di imposta con un debito per la medesima imposta (es. credito IRES compensato con un debito per acconto IRES). Attenzione: una compensazione verticale si ha anche nel caso una compensazione tra medesime imposte avviene tramite mod. F24 (come es. sempre credito IRES con debito per acconto IRES).

 

  1. Compensazioni oltre i 5.000 Euro solo con visto di conformità

Già dallo scorso 24 aprile vale la regola che per le compensazioni orizzontali di crediti di imposta per oltre 5.000 Euro è necessario l’apposizione del visto di conformità. Come noto il precedente limite di 15.000 Euro è stato abbassato a 5.000 Euro. Di conseguenza al superamento del suindicato importo è necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di un Dottore commercialista o Esperto Contabile oppure da parte di un iscritto nell’elenco dei Revisori Legali dei Conti sulla dichiarazione fiscale dalla quale deriva il credito da compensare. Tale procedura si applica anche per le compensazione derivanti dalle richieste trimestrali di rimborso IVA. Tale limitazione vale però soltanto a partire dalle richieste per il secondo trimestre 2017: di converso per le richieste relative al primo trimestre 2017 vale ancora il “vecchio” limite di 15.000 Euro. In questo senso per tutti i crediti derivanti da dichiarazioni fiscali presentate entro il 23 aprile 2017 varrebbe ancora il limite dei 15.000 Euro.

 

  1. Termini temporali

La compensazione orizzontale di crediti IVA è possibile già a partire dal 10° giorno successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, dalla quale emerge il credito stesso e sulla quale è stato apposto l’eventuale visto di conformità. In precedenza dovevano passare almeno 15 giorni per procedere alla compensazione. Resta possibile anche in futuro compensare crediti fino a 5.000 Euro già dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione. E resterà ancora possibile compensare crediti di imposte sui redditi derivanti da dichiarazioni che devono essere ancora presentate: per tali crediti vale la regola generale che possono essere compensati a partire dal periodo di imposta successivo. Quindi per IRPEF, IRES e IRAP il visto di conformità potrà essere apposto anche successivamente alla compensazione. Ad esempio il prossimo 30 giugno 2017 potranno già essere compensati crediti di imposta con i pagamenti in scadenza, mentre il visto verrà apposto successivamente entro il termine di invio telematico al 30 settembre 2017.

 

  1. Invio dei modd. F24 tramite Entratel o Fisconline per i titolari di partita IVA

I titolari di partita IVA, quindi essenzialmente imprese e professionisti, che operano una compensazione orizzontale di crediti di imposta con altre imposte, devono inviare il mod.F24 tramite una delle piattaforme dell’Agenzia Entrate (Entratel, Fisconline).

Attenzione: tale obbligo sussiste indipendentemente dall’importo della compensazione, quindi anche per importi inferiori a 5.000 Euro!

Al contrario quindi per tali soggetti non è più possibile effettuare versamenti/pagamenti di imposte tramite homebanking se sono presenti compensazioni orizzontali di imposte. I titolari di partita IVA sono quindi costretti o ad attivare l’accesso tramite una delle piattaforme di cui sopra oppure a rivolgersi a soggetti abilitati (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). L’obbligo riguarda tutti i crediti di imposte (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ritenute), esclusi invece eventuali crediti da contributi. Per eventuali errori commessi a partire dal 24 aprile – data in cui è entrato in vigore l’obbligo – al 1° giugno l’Agenzia Entrate non irrogherà sanzioni, riconoscendo che ci sono state grossi problemi di origine tecnica nell’invio dei modelli F 24.

 

Con la risoluzione citata sopra l’Agenzia ha pubblicato un elenco dei codici tributo per i quali valgono le nuove limitazioni. Di seguito, suddivisi tra imposte sostitutive, imposte sui redditi, IRAP e IVA, sono elencati tutti i codici tributo. Vale il principio che compensazioni tra i codici tributo della stessa riga sono considerate “verticali” o interne e quindi non ricadono nelle limitazioni di cui sopra. Si tenga presente che nell’elenco che segue i pagamenti/compensazioni tra di loro dei codici nel riquadro IVA e nel riquadro IRAP sono considerati sempre verticali.

 

Codice con compensazione Compnesazione interna/verticale ammessa
Imposte sostitutive
1792 1790, 1791, 1792
1795 1793, 1794, 1795
1800 1798, 1799, 1800
1830 1829, 1830
1842 1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi
2003 2001, 2002, 2003
2006 2004, 2005, 2006
2114 2114, 2115, 2116
3844 3843, 3844
4001 4001, 4033, 4034
4005 4003, 4004, 4005
4041 4041, 4044, 4045
4043 4043, 4047, 4048
4722 4722, 4723, 4724
IRAP
3800 3800, 3812, 3813
3883
IVA
6036 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727
6037
6038
6099

 

Dalla tabella di cui sopra si evince che, al contrario, determinate compensazioni, ad esempio con il cosiddetto „bonus-Renzi“ di 80 Euro (codice 1655) oppure da mod. 730 per i dipendenti (codici 1631, 3796 e 3797), non ricadono nell’obbligo dell’invio telematico del modello F 24 tramite i canali dell’Agenzia Entrate.

 

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-30-26.06.2017 Compensazione di imposte