Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per interventi di risparmio energetico entro il 31 marzo 2014

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per interventi di risparmio energetico entro il 31 marzo 2014

Come noto per le spese relative ad interventi di risparmio energetico, effettuati entro il 31 dicembre 2014, spetta una detrazione dalle imposte del 65% del costo sostenuto. Dal 2015 la detrazione è ridotta al 50%, mentre a partire dal 2016 l’agevolazione rientrerà nell’ambito della detrazione generale del 36% per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni.

Per potere usufruire della suddetta detrazione, nei casi in cui gli interventi siano effettuati in due o più periodi di imposta, è stato introdotto un ulteriore obbligo di comunicazione (mod. IRE 2009): in particolare entro 90 giorni dalla fine dell’anno di imposta, nel quale sono iniziati i lavori, deve essere presentata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in aggiunta alla comunicazione obbligatoria all’ENEA. Per i lavori iniziati nel 2013 – e non ancora terminati – il termine scade appunto il prossimo 31 marzo. L’obbligo sussiste nei seguenti casi:

  1. L’esecuzione dei lavori inizia in un periodo di imposta e terminano in un altro periodo di imposta, e
  2. i pagamenti dei vari lavori sono effettuati in due o più periodi di imposta.

In pratica per le persone fisiche l’obbligo di comunicazione sussiste se i lavori sono iniziati nel 2013 (o prima) e continuano nel 2014 (o oltre), e comunque se in entrambi gli anni 2013 e 2014 sono stati e vengono effettuati pagamenti. La comunicazione non è invece necessaria se i lavori sono iniziati nel 2013 ma non sono stati effettuati pagamenti. Attenzione che se per le persone fisiche vale il principio di cassa (effettuazione del pagamento) per le imprese vale il principio di competenza.

La comunicazione va presentata sia dai beneficiari persone fisiche sia dai beneficiari imprese. In caso di più proprietari, possessori o conduttori, che sostengono le spese insieme, la comunicazione può essere presentata da un solo soggetto. Per i condomini la comunicazione va presentata dall’amministratore.

La comunicazione deve essere trasmessa per posta elettronica entro il 31 marzo 2014 utilizzando un apposito software, scaricabile dalla pagina web dell’Agenzia Entrate. In linea di massima sul modulo IRE 2009 vanno indicate le spese sostenute (per cassa o competenza a seconda del soggetto comunicante).

Importante: l’omessa o tardiva presentazione del mod. IRE 2009 non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione ma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 2.065.

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Josef Vieider

scarica qui la circolare C-15-26.03.2014 -Spese risparmio energetico