Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA

Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA

Con la presente circolare vi riassumiamo gli adempimenti legati alla comunicazione e dichiarazione IVA, comprese le possibilità di rimborso e compensazione del credito IVA.

Rispetto all’anno precedente il nuovo modello della dichiarazione IVA recepisce alcune novitá in materia IVA introdotte dalla legge di stabilità del 2015, vale a dire:

  • l’estensione del reverse charge a nuove fattispecie, nel settore edile ed energetico;
  • l’introduzione del sistema dello split payment;

Devono inoltre essere indicati in dichiarazione IVA i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

La comunicazione annuale dati IVA, per l’anno 2015, deve essere presentata entro lunedì 29 febbraio 2016. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a redigere o anche solamente a trasmettere telematicamente tale comunicazione, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro venerdì 12 febbraio 2016.

Questo è l’ultimo anno di invio della Comunicazione IVA, infatti con la Legge di stabilità 2016 ha prorogato di un anno tale adempimento. A partire dal 2017 la Comunicazione IVA viene infatti abolita, non sarà più possibile inviare la dichiarazione IVA con la dichiarazione dei redditi entro il 30.09.2017, ma dovrà essere inviata entro il febbraio 2017.

Sul modello della comunicazione IVA verrà sostanzialmente riportato il totale complessivo delle risultanze delle liquidazioni periodiche:

  • totale operazioni attive del 2015;
  • totale operazioni passive del 2015;
  • totale iva esigibile;
  • totale iva detratta;
  • iva dovuta o a credito.

La compilazione del modello non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel periodo d’imposta 2015 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

  • le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che nell’anno d’imposta 2015 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00, anche se obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • i contribuenti che per il 2015 non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale (vedi paragrafo seguente);
  • sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (per quest’anno entro il 29.02.2016);
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, comuni, enti pubblici e aziende sanitarie locali;
  • i c.d. ex minimi, con volume d’affari non superiore ad Euro 25.822,84.

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it; collegamento „strumenti/modelli“).

 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Oltre all’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati IVA, rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA, che di regola verrà presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi UNICO/2016.

Il termine di presentazione per la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2015 è il 30 settembre 2016 sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione UNICO/2016.

Attenzione: L’invio della dichiarazione IVA autonoma entro fine febbraio comporta anche il pagamento del saldo IVA entro il 16 marzo 2016; se si opta per il pagamento rateale dell’IVA, le rate scadono a partire da tale data con l’applicazione degli interessi mensili pari al 0,33%. Viceversa con l’invio della dichiarazione IVA insieme al modello UNICO si applicherà l’interesse dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo fino alla scadenza ordinaria per il versamento delle imposte e la rateazione potrà avvenire da tale data con l’applicazione degli interessi mensili pari al 0,33%.

È comunque consigliabile l’invio della dichiarazione IVA autonoma entro febbraio 2016, nei casi in cui risulti a fine hanno un credito IVA elevato da compensare con le regole di seguito riportate o  da richiedere a rimborso.

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio alla redazione o anche solo al controllo della dichiarazione IVA annuale autonoma, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 1° febbraio 2016 la seguente documentazione: (nel caso di elevati crediti IVA da richiedere a rimborso, si prega di inviare i documenti al più presto possibile, affinché possiamo inviare la dichiarazione già inizio febbraio  2016).

  • copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni Iva;
  • copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;
  • per le fatture emesse in reverse charge è necessaria la seguente distinzione: cessione di rottami ed altri materiali di recupero, cessione di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali o cessione di immobili uso abitativo, cessione di telefoni cellulari e delle cessione di microprocessori; Inoltre per l’IVA 2015 è necessaria la seguente distinzione del fatturato in reverse-charge: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) e operazioni del settore energetico (art. 17 comma 6 lett. d –bis, d-ter, d-quater);
  • fatture emesse ai sensi dell’art. 17-ter) del DPR 633/72 nei confronti della pubblica amm.ne in regime di split payment;
  • per le integrazioni relative a fatture intracomunitarie è necessaria la seguente distinzione: servizi intracomunitari inseriti in Intrastat (servizi ai sensi art. 7-ter) e per servizi intracomunitari senza obbligo di comunicazione Intrastat (servizi ai sensi art 7-quater e quinquies);
  • copia tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2015 e gennaio 2016;
  • copia delle fatture relative all’acquisto di cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;
  • copia delle fatture relative alla vendita dei cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;
  • copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (acquisti o servizi ricevuti) o un riepilogo;
  • copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (vendite o servizi resi) o un riepilogo;
  • riepilogo delle importazioni (bollette doganali) con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA;
  • copia del mastrino contabile relativo all’ Erario conto IVA e bilancino di verifica al 31/12/2015;
  • dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”; inoltre per le operazioni nei confronti dei consumatori finale serve la distinzione dell’imponibile ed IVA per Regione;
  • per operazioni IVA particolari si prega anche di inviare copia della fattura;
  • sono inoltre richieste le seguenti informazioni: l’imponibile relativo ad acquisti e servizi radiomobili di telecomunicazione con detrazione IVA superiore al 50%, gli acquisti effettuati da contribuenti che hanno applicato il regimi agevolati;
  • per gli esportatori abituali un prospetto riepilogativo relativo all’utilizzo del plafond;
  • per coloro che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di esportatori abituali, copia delle dichiarazioni di intento ricevute compresa ricevuta Agenzia delle Entrate;
  • dettaglio delle fatture emesse con imposta esigibile in anni successivi e dettaglio delle fatture registrate nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi;

 

Ricordiamo che sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2015 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA le seguenti categorie:

  • tutti i contribuenti che per il 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti[1];
  • i contribuenti minimi e forfettari;
  • i produttori agricoli esonerati, giornalai e tabaccai;
  • le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggetti a regime speciale (Legge n. 398/1991);
  • gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno conseguito ulteriore volume d’affari;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambito dell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della Siae ecc.

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sarà disponibile in formato elettronico e potrà essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it - collegamento „strumenti/modelli“).

 

VARIE

Comunicazione liquidazione IVA di gruppo: per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo nel 2016, la controllante deve presentare in via telematica il modello IVA 26 entro il 16 febbraio 2016.

 

Rimborso credito IVA 2015: la richiesta del rimborso del credito IVA e la causale del rimborso devono essere indicate nel quadro VX.

Vi ricordiamo che la richiesta di rimborso IVA può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio 2016. Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2015 è possibile presentare il mod. IVA 2016 in forma autonoma. Il modello IVA 2016 con la richiesta di rimborso può comunque essere presentato al più tardi con il modello UNICO/2016 entro il 30.09.2016.

 

 

  • Rimborso IVA fino ad Euro 15.000:

Il rimborso IVA fino a 15.000 Euro può essere erogato senza la presentazione di alcuna garanzia; In pratica è staro innalzato il limite di rimborso senza garanzia da Euro 5.164,57 a 15.000 Euro. Tale limite è da considerare in riferimento alle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno, comprende il rimborso IVA annuale ed il trimestrale (modello TR).

 

  • Rimborso IVA superiore a 15.000 Euro:

Il rimborso IVA superiore a 15.000 Euro può essere erogato senza la presentazione di garanzia bancaria o assicurazione, in presenza di determinate condizioni e dietro la presentazione di adeguata documentazione. In particolare si tratta:

  • Visto di conformità rilasciato dal commercialista sulla dichiarazione annuale o richiesta di rimborso trimestrale;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui vengono attestate le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali.

 

Per le richieste di rimborso superiore a 15.000 Euro rimane l’obbligo di presentazione della garanzia bancaria o assicurazione quando sussistono le seguenti condizioni: esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni (escluso start-up), notifica nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento; richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività; presentazione della dichiarazione a rimborso priva di visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare al condizione di operatività e la solidità patrimoniale deve essere presentata con la dichiarazione IVA compilando il rigo VX4. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’agenzia delle entrate.

Anticipiamo che per i soggetti che applicano lo split payment è riconosciuta l’erogazione del rimborso in via prioritaria.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a predisporre la documentazione per il rimborso IVA, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 1° febbraio 2016.

 

Compensazioni: Vi ricordiamo che a decorrere dall’anno 2013 l’art. 9 comma 2 del DL 35/2013 ha innalzato il limite delle compensazioni dai precedenti Euro 516.000 a Euro 700.000.

Il credito IVA dell’anno 2015 può essere compensato a decorrere dal 1° gennaio 2016 con debiti per ritenute dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute lavoratori autonomi, agenti ecc.., IRAP, Imposte sui redditi, IMU, diritto CCIAA ecc. con le limitazioni poste della normativa.

Vi ricordiamo inoltre che la compensazione è vietata nel caso il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. La compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo del debito della cartella.

 

Credito IVA 2014: È possibile utilizzare nel 2016 il credito IVA 2014 residuo (dopo l’eventuale rimborso o compensazione) nel limite posto dalla normativa e fino a quando non verrà presentata la Dichiarazione IVA annuale riferita al 2015. Infatti è da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2015.

Esempio: un credito IVA 2014 per Euro 80.000, certificato con visto di conformità nel modello IVA 2015, utilizzato nel 2015 per Euro 48.000; il residuo importo di Euro 32.000 può essere utilizzato fino alla presentazione del modello IVA 2016.

Per tali contribuenti potrebbe essere opportuno attendere la compensazione integrale del credito 2014 prima di presentare la dichiarazione IVA. In questo caso l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2014 con relativo codice IVA 6099.

 

Credito IVA 2015 superiore a 5.000 Euro:

Tali contribuenti possono in ogni caso presentare la Dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO/2016, ma se vogliono utilizzare subito il credito in compensazione orizzontale per un importo superiore a 5.000 Euro annuo devono preventivamente presentare la Dichiarazione IVA autonoma. A decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA autonoma è possibile fare la compensazione. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2016. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2015. Attenzione se la Dichiarazione IVA viene presentata il 29.02.2016, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal 16 marzo 2016.

Il credito IVA annuale di importo superiore a 5.000 Euro (ma inferiore ai 15.000 Euro) può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fiscoonline).

 

Visto di conformità per il credito IVA 2015 superiore a 15.000 Euro:

Come per l’anno precedente la compensazione del credito IVA 2014 per importi superiori a 15.000 Euro annui può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. In alternativa le società dotate di un organo incaricato di effettuare il controllo contabile, possono far sottoscrivere la dichiarazione da quest’ultimo. Anche in questo caso la dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2016. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA con visto di conformità a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2016.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio ad apporre il visto di conformità, Vi preghiamo avvisarci entro lunedì 1° febbraio 2016. Prima di rilasciare il visto di conformità siamo tenuti ad effettuare ulteriori controlli e quindi a chiedervi documentazione aggiuntiva.

 

Pagamenti con modello F24:

Dal 1° ottobre 2014 valgono nuove regole per compensazioni e modalità di pagamento con F24. Maggiori informazioni in merito sono riepilogate con uno schema nella nostra Circolare nr. 8/2016 “Scadenze ricorrenti”.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. ssa Sabrina Tabiadon

scarica la circolare C-09-20.01.2016 Comunicazione e Dichiarazione IVA

[1] L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).