Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA – varie

Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA – varie

Con la presente circolare vi riassumiamo gli adempimenti legati alla comunicazione e dichiarazione IVA, comprese le possibilità di rimborso e compensazione del credito IVA.

 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

La comunicazione annuale dati IVA, per l’anno 2011, deve essere presentata entro mercoledì 29 febbraio 2012. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a redigere o anche solamente a trasmettere telematicamente tale comunicazione, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 6 febbraio 2012.

Sul modello verrà sostanzialmente riportato: il totale complessivo delle risultanze delle liquidazioni periodiche; totale operazioni attive, operazioni passive, totale iva esigibile, totale iva detratta, iva dovuta o a credito.

La compilazione del modello non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel periodo d’imposta 2011 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

  • le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che nell’anno d’imposta 2011 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00, anche se obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • i contribuenti che per il 2011 non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale (vedi paragrafo seguente);
  • sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • stato ed enti pubblici.

 

Attenzione versamento saldo annuale: per coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma comporta l’obbligo di versamento del saldo annuale in unica soluzione entro il 16 marzo o mediante rateazione a partire dal 16 marzo (applicando tasso di interesse pari allo 0,33% mensile).  Per coloro che presentano il modello IVA in UNICO/2012 rimane la possibilità di versare il saldo IVA entro i termini per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata mediante l’applicazione dell’interesse dello 0,40%. Possono inoltre rateizzare ad un tasso pari allo 0,33%.

 

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it; collegamento „strumenti/modelli“).

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Oltre all’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati IVA, rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA, che di regola verrà presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi UNICO/2012.

Il termine di presentazione per la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2011 è il 30 settembre 2012 sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione UNICO/2012.

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio alla redazione o anche solo al controllo della dichiarazione IVA annuale, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 6 febbraio 2012 la seguente documentazione:

- copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni Iva;

- copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;

- per le fatture emesse in reverse charge è necessaria la seguente distinzione: cessione di rottami ed altri materiali di recupero, cessione di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali, cessione di telefoni cellulari e delle cessione di microprocessori;

- per le autofatture o integrazione relative a fatture intracomunitarie è necessaria la seguente distinzione: servizi intracomunitari inseriti in intra (servizi ai sensi art. 7ter) e per servizi intracomunitari senza obbligo di comunicazione intra (servizi ai sensi art 7quater e quinquies);

- copia tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2011 e gennaio 2012;

- copia delle fatture relative all’acquisto di cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;

- copia delle fatture relative alla vendita dei cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;

- copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (acquisti o servizi ricevuti) o un riepilogo;

- copia dei modelli relativi alle comunicazioni  INTRA (vendite o servizi resi) o un riepilogo;

- riepilogo delle importazioni (bollette doganali) con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA;

- copia del mastrino contabile relativo alla liquidazione IVA;

- dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”;

- per operazioni IVA particolari si prega anche di inviare copia di una fattura;

- sono inoltre richieste le seguenti informazioni: l’imponibile relativo ad acquisti e servizi radiomobili di telecomunicazione con detrazione IVA superiore al 50%, gli acquisti effettuati da contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi;

- per gli esportatori abituali un prospetto riepilogativo relativo all’utilizzo del plafond.

 

Ricordiamo che sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2011 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti che per il 2011 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti[1], i contribuenti minimi, i produttori agricoli esonerati, giornalai e tabaccai, le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggetti a regime speciale (Legge n. 398/1991); gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno conseguito ulteriore volume d’affari; gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambito dell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della Siae ecc…..

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sarà disponibile in formato elettronico e potrà essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it; collegamento „strumenti/modelli“).

 

VARIE

Comunicazione liquidazione IVA di gruppo: per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo nel 2012, la controllante deve presentare in via telematica il modello IVA 26 entro il 16 febbraio 2012.

Rimborso credito IVA 2011:  dal 2011 il quadro VR riservato ai contribuenti che intendono richiedere a rimborso il credito IVA annuale è inserito nel modello della Dichiarazione IVA, quindi non è  più prevista la presentazione del modello cartaceo all’agente della Riscossione.

A decorrere dall’1.2.2012 la richiesta del rimborso del credito IVA 2011 si potrà presentare in via telematica con il modello IVA autonoma 2012. Il modello IVA 2012 con la richiesta di rimborso può comunque essere presentato all’interno del modello UNICO 2012 entro il 30.09.2012.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a predisporre la documentazione per il rimborso IVA, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 6 febbraio 2012.

 

Compensazioni: Inoltre Vi ricordiamo che nell’anno solare è possibile compensare (compensazione orizzontale) i crediti d’imposta per un importo complessivo pari a Euro 516.456,90 Euro.

Il credito IVA può essere compensato a decorrere dal 1° gennaio 2012 con debiti per ritenute dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute lavoratori autonomi, agenti ecc.., IRAP, Imposte sui redditi, ICI, diritto CCIAA ecc.  con le limitazioni poste della normativa.

Vi ricordiamo inoltre che la compensazione è vietata nel caso il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. La compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo del debito della cartella.

Credito IVA 2010:  È possibile utilizzare nel 2012 il credito IVA 2010 residuo (dopo l’eventuale rimborso o compensazione) nel limite posto dalla nuova normativa e fino a quando non verrà presentata la Dichiarazione IVA annuale riferita al 2011. Infatti è da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2011. In questo caso l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2010 con relativo codice IVA 6099.

Esempio: un credito IVA 2010 per Euro 80.000, certificato con visto di conformità nel modello IVA 2011, utilizzato nel 2011 per Euro 48.000, il residuo importo di Euro 32.000 può essere utilizzato “senza limiti” fino alla presentazione del modello IVA 2012.

Per tali contribuenti potrebbe essere opportuno attendere la compensazione integrale del credito 2010 prima di presentare la dichiarazione IVA.

Credito IVA 2011 superiore a 10.000 Euro:  Tali contribuenti possono in ogni caso presentare la Dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO/2012, ma se vogliono utilizzare subito il credito in compensazione orizzontale per un importo superiore a 10.000 Euro annuo devono preventivamente presentare la Dichiarazione IVA autonoma. A decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA autonoma è possibile fare la compensazione. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2012. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2012. Il credito IVA annuale di importo superiore a 10.000 Euro (ma inferiore ai 15.000 Euro) può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Visto di conformità: come per l’anno precedente la compensazione del credito IVA 2011 per importi superiori a 15.000 Euro annui può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. In alternativa le società dotate di un organo incaricato di effettuare il controllo contabile, possono far sottoscrivere la dichiarazione da quest’ultimo. Anche in questo caso la dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2012. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA con visto di conformità a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2012.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio ad apporre il visto di conformità, Vi preghiamo avvisarci entro lunedì 6 febbraio 2012. Prima di rilasciare il visto di conformità siamo tenuti ad effettuare ulteriori controlli e quindi a chiedervi documentazione aggiuntiva.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. ssa Sabrina Tabiadon

scarica qui la circolare C-10-30.01.2012 Comunicazione e Dich IVA e varie

 

[1] L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).