Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA

Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA

Con la presente circolare vi riassumiamo gli adempimenti legati alla comunicazione e dichiarazione IVA, comprese le possibilità di rimborso e compensazione del credito IVA.

Rispetto all’anno precedente non ci sono delle modifiche sostanziali fatta eccezione per le operazioni non soggette ad iva per mancanza del presupposto della territorialitá, dove viene esteso l’obbligo di indicazione nella dichiarazione non sono per l’art. 7-ter ma anche dall’articolo 7 al 7-septies. Siete quindi pregati di comunicarci anche il fatturato per il quale a partire al 1° gennaio 2013 vi era l’obbligo di emissione della fattura in riferimento alle operazioni di cui sopra. L’implementazione delle operazioni non soggette ad IVA concorrono alla formazione del volume di affari ma non devono comunque essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Lo stesso vale per la determinazione del pro-rata.

 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

La comunicazione annuale dati IVA, per l’anno 2014, deve essere presentata entro venerdì 28 febbraio 2014. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a redigere o anche solamente a trasmettere telematicamente tale comunicazione, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 17 febbraio 2014.

Sul modello verrà sostanzialmente riportato il totale complessivo delle risultanze delle liquidazioni periodiche: totale operazioni attive, operazioni passive, totale iva esigibile, totale iva detratta, iva dovuta o a credito.

La compilazione del modello non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel periodo d’imposta 2013 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

  • le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che nell’anno d’imposta 2013 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00, anche se obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • i contribuenti che per il 2013 non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale (vedi paragrafo seguente);
  • sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • stato ed enti pubblici.

Versamento saldo annuale: la presentazione della dichiarazione in via autonoma comporta l’obbligo di versamento del saldo annuale in unica soluzione entro il 16 marzo o mediante rateazione a partire dal 16 marzo (applicando tasso di interesse pari allo 0,33% mensile). Per coloro che presentano il modello IVA in UNICO/2014 rimane la possibilità di versare il saldo IVA entro i termini per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata mediante l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile.

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it; collegamento „strumenti/modelli“).

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Oltre all’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati IVA, rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA, che di regola verrà presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi UNICO/2014.

Il termine di presentazione per la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2013 è il 30 settembre 2014 sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione UNICO/2014.

Attenzione: L’invio della dichiarazione IVA autonoma entro fine febbraio comporta anche il pagamento del saldo IVA entro il 16 marzo 2014; se si opta per il pagamento rateale dell’IVA, le rate scadono a partire da tale data con l’applicazione degli interessi mensili pari al 0,33%. Viceversa con l’invio della dichiarazione IVA insieme al modello UNICO si applicherà l’interesse dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo fino alla scadenza ordinaria per il versamento delle imposte e la rateazione potrà avvenire da tale data con l’applicazione degli interessi mensili pari al 0,33%.

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio alla redazione o anche solo al controllo della dichiarazione IVA annuale, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 17 febbraio 2014 la seguente documentazione:

- copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni Iva;

- copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;

- per le fatture emesse in reverse charge è necessaria la seguente distinzione: cessione di rottami ed altri materiali di recupero, cessione di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali o cessione di immobili uso abitativo, cessione di telefoni cellulari e delle cessione di microprocessori;

- per le integrazioni relative a fatture intracomunitarie è necessaria la seguente distinzione: servizi intracomunitari inseriti in Intrastat (servizi ai sensi art. 7ter) e per servizi intracomunitari senza obbligo di comunicazione Intrastat (servizi ai sensi art 7quater e quinquies);

- copia tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2013 e gennaio 2014;

- copia delle fatture relative all’acquisto di cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;

- copia delle fatture relative alla vendita dei cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;

- copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (acquisti o servizi ricevuti) o un riepilogo;

- copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRA (vendite o servizi resi) o un riepilogo;

- riepilogo delle importazioni (bollette doganali) con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA;

- copia del mastrino contabile relativo alla liquidazione IVA;

- dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”; inoltre per le operazioni nei confronti dei consumatori finale serve la distinzione dell’imponibile ed IVA per Regione;

- per operazioni IVA particolari si prega anche di inviare copia della fattura;

- sono inoltre richieste le seguenti informazioni: l’imponibile relativo ad acquisti e servizi radiomobili di telecomunicazione con detrazione IVA superiore al 50%, gli acquisti effettuati da contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi;

- per gli esportatori abituali un prospetto riepilogativo relativo all’utilizzo del plafond;

- dettaglio delle fatture emesse con imposta esigibile in anni successivi e dettaglio delle fatture registrate nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi;

Ricordiamo che sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2013 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti che per il 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti[1], i contribuenti minimi, i produttori agricoli esonerati, giornalai e tabaccai, le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggetti a regime speciale (Legge n. 398/1991); gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno conseguito ulteriore volume d’affari; gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambito dell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della Siae ecc. ...

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sarà disponibile in formato elettronico e potrà essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it - collegamento „strumenti/modelli“).

 

VARIE

Comunicazione liquidazione IVA di gruppo: per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo nel 2014, la controllante deve presentare in via telematica il modello IVA 26 entro il 16 febbraio 2014.

Rimborso credito IVA 2013: la richiesta del rimborso del credito IVA e la causale del rimborso devono essere indicate nel quadro VX.

Vi ricordiamo che la richiesta di rimborso IVA può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio 2014. Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2013 è possibile presentare il mod. IVA 2014 in forma autonoma. Il mod. IVA 2014 “a rimborso” può comunque essere presentato all’interno del mod. UNICO/2014 entro il 30.09.2014.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a predisporre la documentazione per il rimborso IVA, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 17 febbraio 2014.

Compensazioni: Vi ricordiamo che a decorrere dall’anno 2014 l’art. 9 comma 2 del DL 35/2013 ha innalzato il limite delle compensazioni dai precedenti Euro 516.000 a Euro 700.000.

Il credito IVA può essere compensato a decorrere dal 1° gennaio 2014 con debiti per ritenute dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute lavoratori autonomi, agenti ecc.., IRAP, Imposte sui redditi, IMU, diritto CCIAA ecc. con le limitazioni poste della normativa.

Vi ricordiamo inoltre che la compensazione è vietata nel caso il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. La compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo del debito della cartella.

Credito IVA 2012: È possibile utilizzare nel 2014 il credito IVA 2012 residuo (dopo l’eventuale rimborso o compensazione) nel limite posto dalla normativa e fino a quando non verrà presentata la Dichiarazione IVA annuale riferita al 2013. Infatti è da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2013. In questo caso l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2012 con relativo codice IVA 6099.

Esempio: un credito IVA 2012 per Euro 80.000, certificato con visto di conformità nel modello IVA 2013, utilizzato nel 2013 per Euro 48.000; il residuo importo di Euro 32.000 può essere utilizzato fino alla presentazione del modello IVA 2014.

Per tali contribuenti potrebbe essere opportuno attendere la compensazione integrale del credito 2012 prima di presentare la dichiarazione IVA.

Credito IVA 2013 superiore a 5.000 Euro: Tali contribuenti possono in ogni caso presentare la Dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO/2014, ma se vogliono utilizzare subito il credito in compensazione orizzontale per un importo superiore a 5.000 Euro annuo devono preventivamente presentare la Dichiarazione IVA autonoma. A decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA autonoma è possibile fare la compensazione. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2014. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2014. Il credito IVA annuale di importo superiore a 5.000 Euro (ma inferiore ai 15.000 Euro) può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Visto di conformità: come per l’anno precedente la compensazione del credito IVA 2013 per importi superiori a 15.000 Euro annui può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. In alternativa le società dotate di un organo incaricato di effettuare il controllo contabile, possono far sottoscrivere la dichiarazione da quest’ultimo. Anche in questo caso la dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2014. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA con visto di conformità a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2014.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio ad apporre il visto di conformità, Vi preghiamo avvisarci entro lunedì 17 febbraio 2014. Prima di rilasciare il visto di conformità siamo tenuti ad effettuare ulteriori controlli e quindi a chiedervi documentazione aggiuntiva.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti
Dott. ssa Sabrina Tabiadon

scarica qui la circolare C-12 -12.02.2014 Comunicazione e Dichiarazione IVA

[1] L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).