Comunicazione beni in uso ai soci nel 2011 entro il 2 aprile 2012 – Tassazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci o familiari

Comunicazione beni in uso ai soci nel 2011 entro il 2 aprile 2012 – Tassazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci o familiari

L’art. 2, comma 36-terdecies del DL 138/2011 ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 2012 una nuova normativa che prevede la tassazione come “redditi diversi” del reddito in natura rappresentato dai beni aziendali utilizzati dai soci o dai familiari degli imprenditori individuali a titolo gratuito o ad un prezzo non in linea con il valore di mercato. Contemporaneamente è stata prevista per le imprese/società l’indetraibilità dal reddito dei costi sostenuti e relativi ai suddetti beni dati in godimento.

Nonostante la suddetta normativa entri in vigore soltanto a partire dall’anno in corso, è previsto l’obbligo di comunicare entro il 2 aprile 2012 all’Agenzia Entrate i beni dati in godimento nel corso del 2011. Evidentemente l’Amministrazione Finanziaria intende costituirsi una banca dati dei citati beni dati in godimento.

Purtroppo allo stato attuale sussistono ancora parecchi dubbi sull’applicazione della citata nuova normativa, mancando tuttora una circolare esplicativa ufficiale. Cercheremo di seguito di riassumere brevemente i termini della norma sulla base soprattutto dello studio del ns. Consiglio Nazionale (circolare 27/IR del 2 febbraio 2012).

Le comunicazioni stesse comporteranno un consistente lavoro di preparazione e studio, in particolare per immobili ed automobili, per cui vi invitiamo a farci pervenire entro il 16 marzo 2012 i documenti e le informazioni di seguito trattate nel dettaglio.

 

  1. La tassazione del compenso in natura derivante dal godimento del bene aziendale:

Per evitare comportamenti elusivi nell’acquisto e nel godimento di beni tramite imprese/aziende vengono introdotte due misure contemporaneamente:

  1. dal 1° gennaio 2012 i soci ed i familiari di imprenditori individuali che usufruiscono in godimento di beni aziendali devono corrispondere all’azienda un importo in linea con il valore di mercato del bene, in caso contrario dovranno “tassare” lo stesso valore nella loro dichiarazione dei redditi. Per l’utilizzatore, socio o familiare di imprenditore individuale, è stato introdotto a tale scopo un’apposita nuova forma di “reddito diverso” (art. 67 TUI, comma 1, lettera h-ter) nella misura della differenza tra l’anzidetto valore di mercato e l’importo effettivamente corrisposto.
  2. Per la società o l’impresa individuale al contrario vige l’indetraibilità dei costi di acquisto e di esercizio dei beni in questione, nel caso il corrispettivo pagato dal socio e/o familiare sia inferiore al valore di mercato.

Conclusione: se viene corrisposto un  importo inferiore al valore di mercato, il fruitore deve tassare la differenza come reddito diverso e l’impresa/società non può dedurre i costi, in pratica una doppia tassazione.

 

  1. La comunicazione dei beni dati in godimento:

È stato introdotto l’obbligo di comunicazione dei beni utilizzati personalmente mediante una apposita dichiarazione. La prima comunicazione, riferita alla situazione nel 2011, scade il prossimo 2 aprile 2012. L’Agenzia Entrate ha ufficializzato il modello con provvedimento dello scorso 16 novembre 2011, manca ad oggi però il software per l’invio telematico.

È sufficiente che una delle due controparti invii la dichiarazione, di regola l’impresa/società. Vanno inoltre comunicati gli importi dei finanziamenti concessi dai soci alla società, indipendentemente dal fatto che siano fruttiferi o meno.

Di seguito alcuni dettagli della comunicazione.

Soggetti obbligati alla comunica-zione Sono obbligati alla comunicazione le imprese individuali, le società di capitali e di persone; non dovrebbero essere obbligati gli enti non commerciali, società semplici e gricole, professionisti ed associazioni professionali. Le società estere soggiaciono all’obbligo soltanto se hanno una stabile organizzazione in Italia.
 
Definizione di soci e familiari Sulla base delle indicazioni disponibili sono considerati soci tutte le persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente alla società. Ne consegue che sono da comunicare ad esempio anche i beni dati in godimento ai soci della società figlia o società madre. Quali familiari dell’imprenditore individuale sono considerati il coniuge ed i parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado.

 

Beni oggetto della comu-nicazione Devono essere indicati nella denuncia in generale i beni che

- le aziende individuali danno in godimento ai familiari del titolare e

- le società danno in godimento ai soci persone fisiche

per l’utilizzo esclusivamente o parzialmente personale.

L’obbligo riguarda in primo luogo abitazioni e autovetture di proprietà dell’impresa/società, ma anche aeromobili e imbarcazioni. Altri beni devono essere comunicati soltanto se il loro valore supera i 3.000,00 Euro. Ne consegue che ad esempio pc e telefoni cellualari di regola non dovranno essere denunciati. Non rileva invece il fatto che il bene  sia esposto in bilancio tra le immobilizzazioni o l’attivo circolante.

Determinante ai fini dell’obbligo della denuncia è il fatto che il bene veniva utilizzato personalmente nell’esercizio in corso al 17 settembre 2011; la denuncia è dovuta anche se al 31 dicembre 2011 o alla data odierna il bene non è più dato in godimento personale o non è più esistente. Il provvedimento del 16 novembre ha inoltre sancito che l’obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che sia pagato un corrispettivo o meno per l’utilizzo del bene. La comunicazione andrà fatta anche se l’impresa non deduce i costi relativi al bene e permane  l’obbligo della tassazione del valore del bene. Infine l’obbligo di comunicazione riguarda anche beni non di proprietà dell’azienda ma da questa ad esempio detenuti in forza di contratti di locazione o leasing.

 

I finanzia-menti oggetto di comunica-zione L’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e versamenti effettuati dai soci, secondo quanto affermato dall’Agenzia, sembra riguardi soltanto le società: devono essere comunicati finanziamenti e versamenti a patrimonio netto dei/ai soci “concrettizzatisi” nel perido di imposta 2011. Inoltre in sede di prima applicazione della norma è richiesta anche l’indicazione dei finanziamenti/versamenti effettuati in passato ed ancora in essere al 17 novembre 2011. Le indicazioni sono da effettuare anche se gli anzidetti finanziamenti/versamenti non sono riferibili all’acquisto dei beni dati poi in godimento ai soci, oggetto della stessa comunicazione.

Per detti finanziamenti non vale il limite dei 3.000 Euro e, in base allo studio citato in apertura, per le omesse/inesatte/incomplete comunicazioni non sono applicabili sanzioni.

L’obbligo è previsto anche per cooperative e consorzi.

 

 
Scadenza Come già evidenziato in precedenza, la comunicazione deve essere trasmessa telematicamente entro il 2 aprile 2012.

 

Sanzioni Le sanzioni per l’omessa o incompleta denuncia è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo pagato per il bene dato in godimento. Beneficiario e impresa/società sono solidalmente responsabili per la denuncia e per il pagamento della sanzione. L’omessa presentazione della denuncia può essere sanzionata con una pena pecuniaria da 258 a 2.065 Euro anche se la società non deduce i costi del bene ed il beneficiario tassa l’utilizzo.

 

 
Autovetture dei soci amministra-tori In una risposta a „telefisco“ l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la nuova normativa si applica nei casi che non prevedano già limitazioni alla deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Ciò significa che i soci/amministratori che hanno in uso gratuito un’autovettura dovrebbero tassare tale utilizzo quale reddito in natura sulla base dei 4.500 km calcolati sulla tariffa ACI per 15.000 km. In questo caso non si applica la nuova norma sui “redditi diversi”.

In pratica: per le autovetture date in uso agli amministratori/soci in futuro sarà necessario o emettere fattura o assoggettare a tassazione il reddito in natura. Nel secondo caso si dovrá prevedere in delibera il diritto all’uso dell’automobile oltre al compenso stabilito.

Attenzione: tali fattispecie, seppure non rientranti tra i „redditi diversi di cui alla nuova norma, dovranno essere prudenzialmente denunciate con la comunicazione di cui in oggetto.

 

 

Abitazioni aziendali Per le abitazioni aziendali si pongono problemi particolari, soprattutto nei casi degli alberghi oppure delle abitazioni nelle zone artigianali. Nelle zone artigianali le norme in materia consentono la realizzazione di abitazioni soltanto al fine della custodia ed il coordinamento dell’azienda stessa, e non è nemmeno consentita la cessione ai soci o al socio. Di norma non era nemmeno consentita la deducibilità dei costi e dell’IVA. Ciononostante in presenza di abitazioni utilizzate da parte del socio e/o familiare dell’imprenditore è opportuno denunciare tali fattispecie. È altresì opportuno che in futuro, in caso di abitazioni date in godimento ai soci/familiari, venga addebitato un congruo canone di locazione. Altrimenti il soggetto utilizzatore dovrà tassare il reddito equivalente.

 

 
Documenti necessari Per potere preparare la comunicazione per vs. conto ci dovrete fornire entro venerdì  16 marzo 2012 le seguenti informazioni:

-          Dati anagrafici dei soci/familiari soggetti utilizzatori di beni aziendali in base a  quanto sopra esposto.

-          Il tipo di utilizzo, se esclusivo o promiscuo;

-          Il titolo in base al quale il bene viene utilizzato, cioè se in uso, comodato, locazione o altro;

-          Per gli autoveicoli si deve distinguere tra il tipo (autovettura o altro) e ci dovrete comunicare il n° di telaio;

-          Per gli immobili gli estremi identificativi catastali;

-          Data di inizio ed eventualmente termine del periodo di godimento;

-          Valore di mercato del bene e importo eventualmente richiesto e/o pagato dall’utilizzatore;

-          Importo dei finanziamenti/versamenti effettuati nel 2011 (eventualmente copia  degli estratti conto bancari).

 

 

In conclusione: sono fondamentali il numero di telaio dell’autoveicolo così come i dati catastali degli immobili, e gli importi già addebitati all’utilizzatore, eventualmente anche tramite busta paga.

Non è da escludere che ci sia una proroga del termine, ma resta comunque di rilevante importanza esaminare i singoli casi per una futura gestione delle fattispecie il più conveniente possibile. Potrebbe essere opportuna anche una “privatizzazione” dei beni. Vi invitiamo quindi a contattarci per esaminare la situazione.

 

Restiamo chiaramente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-17 - 06 03 12 - Comunicazione beni in uso ai soci