Comunicazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci o dai familiari dell’imprenditore individuale entro il 12 dicembre 2013.

Comunicazione dei beni aziendali utilizzati personalmente da soci o dai familiari dell’imprenditore individuale entro il 12 dicembre 2013.

Entro giovedì 12 dicembre 2013, andrebbero comunicati all’Agenzia delle Entrate gli utilizzi privati di beni aziendali nel corso del 2012, nel caso in cui per il godimento del bene non sia previsto un congruo corrispettivo.

Gli antecedenti: con l’Art. 2. comma 36-terdecies e 36-duodevicies del D.L. 138/2011 (la cosiddetta “manovra di ferragosto” 2011) venne introdotta una nuova normativa che prevedeva la tassazione come “redditi diversi” del reddito in natura rappresentato dai beni aziendali utilizzati dai soci (e/o dai familiari) sia di società di capitali che di persone nonché dai familiari degli imprenditori individuali a titolo gratuito o ad un prezzo non in linea con il valore normale (o di mercato),

  1. nel caso in cui il bene aziendale venga utilizzato ai fini privati
  2. e per il cui godimento non sia previsto un congruo corrispettivo

Contestualmente vennero previste delle limitazioni per le imprese/società alla detraibilità dal reddito dei costi sostenuti relativi ai suddetti beni dati in godimento

Al fine di controllare la corretta tassazione del sopra citato utilizzo privato, questi benefici vanno comunicati entro il 12 dicembre 2013 nel caso in cui si riferiscano all’esercizio 2012.

Entro lo stesso termine sono da comunicare anche i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci.

Con questa seconda comunicazione l’Amministrazione Finanziaria si ripropone di rintracciare somme di denaro “non ufficiali” che vengono poi rimesse in circolo in azienda attraverso i finanziamenti e i versamenti di soci e/o familiari.

I formulari necessari per l’anno 2012 sono stati pubblicati con i decreti attuativi nr. 94902 e nr. 94904 del 2 agosto 2013: è probabile che in futuro tali comunicazioni verranno effettuate direttamente in dichiarazione dei redditi

 

  1. La comunicazione dei beni dati in godimento :

 

Entrata in vigore Le novità sopra esposte relative agli altri redditi e alla limitazione della deducibilità, si applicano a partire dall’esercizio che inizia con data successiva al 17 settembre 2011 quindi, per le società con esercizio contabile coincidente con l’anno solare, dall’esercizio 2012.

 

 

Natura della tassazione

Per evitare comportamenti elusivi nell’acquisto di beni tramite imprese/aziende il Fisco ha introdotto due misure contemporaneamente:

a)      soci (e loro familiari) di società di capitali e di persone così come familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano esclusivamente o parzialmente beni aziendali a fini privati devono corrispondere all’azienda un importo in linea con il valore di mercato per l’utilizzo del bene, in caso contrario dovranno “tassare” lo stesso valore nella loro dichiarazione dei redditi. Per l’utilizzatore, socio o familiare di imprenditore individuale, è stato introdotto a tale scopo un’apposita forma di “reddito diverso” (art. 67 TUI, comma 1, lettera h-ter) nella misura della differenza tra l’anzidetto valore normale e l’importo effettivamente corrisposto.

b)      Per la società o impresa individuale al contrario, vige l’indetraibilità dei costi di acquisto e di esercizio dei beni in questione, nel caso il corrispettivo pagato dal socio e/o familiare sia inferiore al valore normale. Tale limitazione non vale però nei casi in cui per il bene oggetto di utilizzo siano in già vigore norme che ne limitano la deducibilità dei costi (ad es. autovetture)

Conclusione: se viene corrisposto un importo inferiore al valore normale, il fruitore socio o familiare deve tassare la differenza come reddito diverso e l’impresa/società non può dedurre i costi: in pratica una doppia tassazione.

 

Soggetti obbligati La tassazione dell'uso privato di beni aziendali dal punto di vista dell’impresa che mette a disposizione i beni riguarda:

·         imprenditori individuali,

·         società di persone,

·         società di capitali,

·         società cooperative,

·         stabili organizzazioni di società non residenti,

·         enti di diritto privato, quando trattasi di beni riconducibili all’attività commerciale.

 

Non sono tenuti all’obbligo di comunicazione gli  enti non commerciali e le imprese agricole. Altresì non sono tenuti alla comunicazione i liberi professionisti e le associazioni professionali (in forma di società semplice).

Nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto, può adempiere all’obbligo di comunicazione anche il beneficiario dei beni dell’impresa; Beneficiario e impresa/società sono solidalmente responsabili nei confronti del Fisco per l’adempimento di tale obbligo.

 

 

Definizione di soci e familiari

Sono considerati soci tutte le persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente alla società. Ne consegue che sono da comunicare ad esempio anche i beni dati in godimento ai soci della società controllata o società controllante.

Fondamentale è in ogni caso che alla fine vi sia un utilizzo privato da parte di persone fisiche, per le quali sia possibile configurare un reddito diverso

Quali familiari dell’imprenditore individuale sono considerati il coniuge ed i parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado, indipendentemente dal fatto che siano residenti in Italia o all’estero.

   
 

Beni oggetto della comunicazione

 

Sono da indicare nella comunicazione in generale i beni aziendali che nel 2012

·         le ditte individuali hanno dato in godimento ai familiari del titolare e

·         le società hanno dato in godimento ai soci persone fisiche o loro familiari

per l’utilizzo esclusivamente o parzialmente personale.

Sono interessati alla comunicazione non solo i beni di proprietà dell’azienda ma anche i beni non di proprietà per dell’azienda ma da questa detenuti in forza di un contratto di leasing, noleggio o locazione.

Non rileva invece il fatto che il bene sia esposto in bilancio tra le immobilizzazioni o l’attivo circolante.

Concretamente l’obbligo di comunicazione riguarda in primo luogo abitazioni e autovetture di proprietà dell’impresa/società che vengano utilizzati esclusivamente o parzialmente per fini privati: in secondo luogo l’obbligo riguarda anche aeromobili e navi, anche se questi ultimi rappresentano una categoria marginale.

Altri beni devono essere comunicati solo se il loro valore supera i 3.000 Euro. Ne consegue che ad esempio i pc e i telefoni cellulari, tablet e beni simili di regola non dovranno essere denunciati.

Importante: sono da comunicare solo i beni che si riferiscono ai soggetti sopracitati e per i quali non è stato pagato un giusto corrispettivo. In questo modo la comunicazione assume il ruolo di un’autodenuncia.

 

Beni esclusi dall’obbligo di comunicazione Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori (siccome tali benefici sono/dovrebbero essere inclusi nel compenso dell’amministratore, non concorrono a formare reddito diverso). Attenzione: Tale esenzione non comprende anche il beneficio/utilizzo da parte dei familiari del socio/amministratore;

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti be-

ni costituiscano fringe benefit assoggettati a tassazione sotto forma di reddito di lavoro dipendente oppure reddito di lavoro autonomo;

- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; perché l’imprenditore deve tenerne conto in sede di determinazione dell’utile e pertanto tale beneficio è già contenuto nell’utile dell’impresa. Attenzione: tale esenzione non comprende anche il beneficio/utilizzo da parte dei familiari!

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi);

- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;

- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai

propri soci

- i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

- inoltre, l’obbligo della comunicazione non sussiste per gli “altri beni” concessi in godimento di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

 

Caso particolare: calcolo del valore promiscuo delle autovetture

 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato con la circolare n. 36/E 2012, che il beneficio relativo all’utilizzo delle autovetture deve essere determinato in base alle tariffe desumibili dalle tabelle ACI calcolate per 4.500 chilometri/annuo. In particolare, secondo l’art. 51 co.4 Tuir, il valore dell’utilizzo delle autovetture aziendali a fini privati, concesse in uso promiscuo, viene determinato assumendo un costo chilometrico del 30% sulla base di una  percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri/annui desumibili dalle tabelle ACI, al netto del corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo privato. Nella nostra circolare n.1 del 9 gennaio 2012, Vi abbiamo comunicato i rispettivi valori per tutte le autovetture per l’anno 2012 che stanno alla base della suddetta comunicazione. Non si deve quindi effettuare alcuna comunicazione se nelle fatture sono state utilizzate le tariffe ACI.

 

Caso particolare: nessuna ulteriore limitazione della deducibilità per autovetture L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 ha specificato che, per i beni assoggettati a deducibilità limitata dei costi di acquisto e di manutenzione in caso di utilizzo privato, non sono sottoposti ad ulteriori limitazione. Ai sensi dell’art. 164 del Tuir, le spese sostenute per le autovetture sono deducibili solo nella misura del 40% (anno 2012) e quindi, a differenza dei beni i cui costi sono totalmente deducibili, l’impresa non deve effettuare nessun ulteriore aumento dell’utile ante imposte.
 

 

Caso particolare: autovetture e abitazioni di soci/amministratori

 

I soci/amministratori che hanno in uso gratuito un’autovettura, dovrebbero tassare tale utilizzo quale reddito in natura sulla base dei 4.500 km calcolati in base alla tariffa ACI per 15.000 km in forma di fringe benefit, salvo il caso in cui l’utilizzo/beneficio venga fatturato. Come indicato sopra per le eccezioni, non è prevista in questo caso alcuna comunicazione.

Per le stesse ragioni non vi è l’obbligo di comunicazione per le abitazioni utilizzate dai soci/amministratori. Tale disciplina vale sia per gli amministratori delle società di capitali, sia per quelli delle società di persone. Attenzione: detta esenzione non è prevista se il beneficiario/utilizzatore è un familiare del socio/amministratore.

 

 

II. Finanziamenti dai soci
  Come accennato inizialmente, l’obbligo di comunicazione non è solamente previsto per l’utilizzo di beni a fini privati nell’esercizio 2012, ma anche per i finanziamenti e versamenti di capitale effettuati dai soci.

 

 

 

Finanziamenti

oggetto di

comunicazione

La comunicazione è dovuta se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

-          il finanziamento e/o il versamento in conto capitale sono stati effettuati nell’anno 2012; i versamenti effettuati negli anni precedenti e ancora presenti non si devono comunicare;

-          un’ulteriore condizione è che il finanziamento o il versamento sia stato effettuato da persone fisiche; pagamenti effettuati dalla società controllante non rilevano;

-          finanziamenti e versamenti devono eccedere l’importo di 3.600 Euro. Attenzione: la soglia vale distintamente sia per i finanziamenti sia per le capitalizzazioni (i finanziamenti possono essere fruttiferi o infruttiferi e devono essere rimborsati dall’azienda; invece i versamenti in conto capitale sono degli apporti al patrimonio della società;

-          I finanziamenti e versamenti devono essere effettuati dai soci, dall’imprenditore individuale e/o dai familiari dell’imprenditore individuale o dei soci

Sono invece esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione Finanziaria è già in possesso (ad es. un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

 

III. La comunicazione
Per la comunicazione dei beni concessi ai soci o familiari e dei finanziamenti e apporti effettuati, deve essere utilizzato lo specifico modello citato in precedenza. Sono richieste le seguenti informazioni:

-          dati anagrafici dell’impresa e del soggetto utilizzatore e la durata della concessione;

-          dati catastali degli immobili;

-          numero di telaio delle autovetture;

-          corrispettivo riscosso per la concessione e valore di mercato;

-          per i finanziamenti e apporti: l’ammontare e i dati anagrafici di chi effettua il versamento.

 

 

IV. Invio della comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica entro il 12 dicembre 2013.

 

V. Considerazioni generali

Nel caso in cui l'uso privato non sia stato correttamente tassato, la comunicazione è paragonabile ad un’autodenuncia. Pertanto, Vi chiediamo di contattarci urgentemente per poter preparare la comunicazione e, se dovuta, una dichiarazione integrativa per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2012. L'obiettivo dovrebbe essere quello di non dover presentare una comunicazione per i beni concessi. I finanziamenti invece, sono da comunicare se si verificano le condizioni sopra elencate. In questo contesto si deve anche fare riferimento alle sanzioni previste: se non viene presentato il modello, ma l’utilizzo è stato correttamente tassato, è dovuta la sanzione generica pari ad Euro 258; qualora invece non sia stato correttamente tassato l’utilizzo è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% sulla differenza tra valore normale e corrispettivo annuo per l’utilizzo. Il concedente e l’utilizzatore sono solidalmente responsabili della sanzione. C`è da aggiungere inoltre che non basta che la società abbia emesso fattura, ma deve risultare anche pagata. Se risulta necessaria una comunicazione, di norma riguarderà immobili e autovetture; nel caso in cui dovessimo preparare la comunicazione, ci serve il numero del telaio dei veicoli. I dati catastali degli immobili dovrebbero essere già presenti nel nostro archivio. Vi chiediamo di contattarci entro e non oltre mercoledì 4 dicembre 2013.

 


Per ulteriori chiarimenti a riguardo, restiamo come sempre a completa disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-41-27.11.2013 Comunicazione beni dati in uso ai soci