Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – scadenza il 31 maggio 2017

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – scadenza il 31 maggio 2017

Entro il 31 maggio 2017 deve essere trasmessa in via telematica la prima comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA che si riferisce al primo trimestre o ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2017.

Come noto con il DL n. 193 del 24 ottobre 2016 è stato introdotto a decorrere dal 2017 l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA trimestrali o mensili relative al rispettivo trimestre. La comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata, per via delle ferie di ferragosto, entro il 16 settembre di ogni anno. Di conseguenza entro il 31 maggio 2017 deve essere presentata la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il primo trimestre o per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, viceversa i soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA non sono nemmeno obbligati a presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il Provvedimento del 27 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello definitivo e le relative istruzioni. In allegato a questa circolare trovate modello e relative istruzioni. Nel modello devono essere indicati i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche e dai registri IVA. Nella compilazione bisogna prestare attenzione a diverse particolarità. Seguono le istruzioni per la compilazione dei principali campi:

Nel frontespizio vanno indicati l’anno d’imposta (2017) e la partita IVA del contribuente, eventualmente i dati della società controllante se si  applica la liquidazione dell’IVA di gruppo e i dati relativi alla trasmissione telematica del modello.

I dati relativi alle liquidazione periodiche dell’IVA vanno indicate nel quadro VP. In primo luogo bisogna precisare che:

  • i contribuenti trimestrali devono compilare soltanto un modulo del quadro VP, mentre
  • i contribuenti mensili devono compilare un modulo per ogni mese e numerarli progressivamente, quindi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, va indicato rispettivamente 01, 02 e 03.

I contribuenti con contabilità separata devono riepilogare i dati di tutte le attività esercitate nel modulo relativo, tranne se le attività hanno periodicità diversa, in tale caso bisogna usare moduli distinti. Se per esempio si esercitano un’attività produttiva con liquidazioni mensili e un attività agricola con liquidazioni trimestrali, per il primo trimestre bisogna compilare quattro moduli.

 

Compilazione del modello:

Seguono delle specifiche indicazioni per i singoli campi.

Nel rigo VP1 va indicato il periodo di riferimento del modulo, rispettivamente il mese 01, 02, 03 o in alternativa il 1. trimestre.

Nel rigo VP2 va indicata la somma dell’imponibile delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento. Nel rigo sono comprese anche le operazioni con esigibilità differita (operazioni nei confronti di enti pubblici) indipendentemente dal relativo incasso. Vanno indicate nel rigo anche le operazioni non imponibili (cessioni intracomunitarie, prestazioni di servizi internazionali, esportazioni) e le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In fine vanno indicate anche le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 (in particolare le prestazioni di servizi generici intracomunitari ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972). Va indicato nel rigo anche l’imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge (art. 17 del DPR 633/1972). Attenzione: Non va ricompreso nel rigo l’imponibile degli acquisti di beni e servizi assoggettati a reverse charge, anche se come vedremmo più avanti la rispettiva imposta va indicata nel rigo VP4. Nel rigo va indicato anche l’imponibile delle operazioni assoggettate a “split payment”.

Nel rigo VP3 va riportato l’imponibile totale degli acquisti e delle importazioni, ivi compreso anche gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, gli acquisti rientranti nel regime del margine e le autofatture. Vano indicati anche gli acquisti non imponibili (p. es. con applicazione del plafond o operazioni triangolari) e gli acquisti con IVA indetraibile (p. es. le autovetture e i telefoni).

Nel rigo VP4 va indicata l’IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l’imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita (operazioni nei confronti di enti pubblici) annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo. Nel rigo va ricompresa anche l’IVA dovuta dall’acquirente / committente (acquisti intracomunitari, reverse charge, autofatture), anche se il rispettivo imponibile non è stato indicato nel rigo VP2; l’IVA di queste operazioni va indicata sia nel rigo VP4 che nel seguente rigo VP5. L’IVA derivante da operazioni assoggettate a split payment non deve essere indicata, perché la stessa viene versata direttamente dai rispettivi enti pubblici.

Nel rigo VP5 va indicata l’intera IVA detratta nel periodo.

Nel rigo VP6 va indicata la differenza tra i campi VP4 e VP5, se la stessa è positiva (a credito) va indicata nel campo 1, se invece la differenza è negativa (a debito) va indicata nel campo 2.

Nel rigo VP7 va riportato l’importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a Euro 25,82.

Nel rigo VP8 va indicato il credito IVA risultante dal periodo precedente. Il rigo non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo per il periodo di riferimento. Nel modello di gennaio o del primo trimestre il rigo non deve essere compilato, in tale caso fa fede il credito IVA indicato nel rigo VP9.

Nel rigo VP9 va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente (2016) da portare in detrazione nella liquidazione del periodo. Il contribuente può decidere come utilizzare il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale per l’anno 2016. Se tale credito viene riportato tutto nella prima liquidazione esso non potrà più essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi nei modelli F24; in alternativa si può riportare una parte del credito IVA nelle liquidazioni, lasciando cosi una parte di esso per eventuali compensazioni orizzontali. Va evidenziato che nel caso in cui il contribuente decida successivamente di utilizzare in compensazione orizzontale “estromettendo” dalla contabilità IVA una parte o l’intero credito IVA annuale indicato in precedenza nel rigo VP9 ma non ancora utilizzato, l’importo in questione va indicato nella liquidazione successiva preceduto dal segno meno.

Nel rigo VP10 vanno indicati i versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Nel rigo VP11 vanno indicati  i crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il modello F 24.

Nel rigo VP12 vanno indicati gli interessi dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali.

Nel rigo VP13 va indicato l’acconto dovuto (per il mese di dicembre o il quarto trimestre).

In fine nel rigo VP14 va indicato nel campo l l’IVA da versare e nel campo 2 l’IVA a credito.

 

Trasmissione del modello:

Il modello va presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

 

Regime sanzionatorio:

Le sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche vanno da Euro 500 a Euro 2.000, e sono ridotte alla metà nel caso nei casi in cui la trasmissione corretta avvenga entro i 15 giorni.

 

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio alla presentazione per Vostro conto della comunicazione, potete trasmetterci bozza della comunicazione compilando il modello ministeriale, tabella Excel o il file telematico prodotto dalla Vostra contabilità. Vi invitiamo a farci pervenire la documentazione necessaria entro lunedì 20 maggio 2017.

 

Nella presente circolare non abbiamo trattato tutti i singoli casi particolari e/o eccezionali, anche per tale motivo restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

 

Cordiali saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-20-04.05.2017 Liquidazioni periodiche IVA

Allegati:

Modello ministeriale con le istruzioni

Tabella Excel

scarica l'allegato C-20-04.05.2017 Modello ministeriale con istruzioni