Comunicazioni di anomalie dell’Agenzia Entrate in relazione ai corrispettivi

Negli ultimi giorni l’Agenzia Entrate ha inviato numerose comunicazioni a contribuenti relative
a presunte irregolarità nella trasmissione telematica dei corrispettivi, invitando a verificare la
propria posizione al riguardo. Ricordiamo che a partire dal 1° luglio 2019, chi aveva realizzato
nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 Euro anche tramite scontrini e/o ricevute
fiscali, era obbligato a inviare telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri. A
partire dal 1° gennaio 2020 tale obbligo è generalizzato.

Tali comunicazioni dell’Agenzia Entrate sono molto spesso erronee in quanto parte dal
presupposto che chi ha indicato importi nei quadri VT e VE della dichiarazione IVA per il 2018
per i fatturati realizzati nei confronti di privati, debba per forza avere dei corrispettivi da
comunicare telematicamente. Mentre invece tali volumi d’affari possono essere realizzati anche
per il tramite di normali fatture. Capita così che imprese di costruzioni ricevono inviti a
regolarizzare la loro posizione, nel mentre hanno in realtà emesso fatture a privati per le loro
prestazioni.

Su indicazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) l’Agenzia Entrate ha riconosciuto l’errore e con un comunicato stampa del 3 febbraio 2020 ha chiarito che tali soggetti, che hanno emesso fatture al posto di scontrini e
ricevute, non sono tenuti a fornire chiarimenti e/o segnalazioni tramite il servizio CIVIS.
Facciamo inoltre presente che l’Agenzia Entrate di recente, in occasione dell’annuale convegno
“Telefisco”, ha nuovamente confermato che i contribuenti che generano corrispettivi di importo
non rilevante, non sono obbligati all’installazione di un nuovo registratore di cassa telematico,
se documentano anche tali incassi tramite l’emissione di ordinaria fattura IVA entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione. Quindi, per chi ad es. svolge l’attività di commercio
all’ingrosso e occasionalmente vende al dettaglio, è sufficiente emettere regolare fattura con
IVA e non è necessario munirsi di registratore di cassa telematico.