Consegna e invio della Certificazione Unica relativa alle ritenute d’acconto operate nel 2017 – certificazioni relative a dividendi con nuovo modello CUPE

Entro il 7 marzo u.s. scadeva il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative al lavoro dipendente e redditi assimilati, adempimento che di solito esegue il consulente del lavoro. Per gli altri redditi invece il termine per l’invio telematico delle certificazioni scade il prossimo 31 ottobre 2018, insieme al mod. 770/2018. Ai percipienti invece (di qualsiasi tipo di reddito) la certificazione deve essere consegnata entro il prossimo 3 aprile 2018. La certificazione dei dividendi distribuiti nel 2017 è regolata diversamente.

Di seguito i dettagli.

1. Certificazione Unica per il 2017

Come da tre anni a questa parte, la CU deve essere utilizzata al fine di certificare, in particolare, i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente,
-  redditi equiparati a quelli di lavoro dipendente,
-  redditi di lavoro autonomo,
-  provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza ecc.
-  ritenute operate nell’ambito di contratti d’appalto (es. da parte dell’amministratore dicondominio),
-  compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento o esproprio,
-  indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia,
-  e per la prima volta quest’anno i compensi erogati per le locazioni brevi dai portali on-lineo dagli intermediari. Come noto il D.L. 50/2017 ha introdotto la “cedolare secca” per tale tipo di contratti nella misura del 21%. La ritenuta operata dall’intermediario sul canone incassato per conto del locatore va indicata in un apposito nuovo quadro assieme ad altri dati relativi alla locazione.

Il nuovo modello della CU pubblicato dall’Agenzia con provvedimento dello scorso 15 gennaio deve essere predisposto in forma completa (“CU ordinario”), che dovrà essere inviata all’Amministrazione Finanziaria, nonché in forma sintetica (“CU sintetico”), che dovrà invece essere consegnata ai percipienti i redditi sopra elencati.La Certificazione Unica non trova invece applicazione nell’ambito della certificazione di dividendi e proventi simili, trattati più avanti, così come le retribuzioni erogate da privati ai collaboratori domestici.

Di seguito riassumiamo le scadenze:Invio telematico della CU Ordinaria all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 relativa a redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso equiparati (sostanzialmente redditi derivanti da rapporti di collaborazione autonoma, quali ad esempio i comensi amministratori), redditi da collaborazione occasionale, redditi da diritti d’autore, da associazione in partecipazione (solo lavoro), compensi a sportivi dilettanti e redditi da locazioni brevi (cedolare secca) soggetti a ritenuta del 21%.

Consegna entro il 3 aprile 2018 (il 31 marzo scade di sabato), delle Certificazioni Uniche relative al 2017, mediante CU Sintetica, ai soggetti percipienti i vari redditi. La consegna può essere effettuata anche mediante posta elettronica, purché il soggetto percipiente abbia la possibilità di stampare la certificazione;

Invio telematico della CU Ordinaria all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2018 relativa a tutti gli altri redditi (esclusi quelli di lavoro dipendente ecc.). Entro la stessa scadenza va inviato il modello 770/2018.

2. Certificazioni relative ai dividendi distribuiti nel 2017

Sempre con provvedimento del 12 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate ha pubblicato il nuovo modello CUPE per la certificazione dei dividendi distribuiti assieme alle istruzioni per la compilazione. Una nuova formulazione era necessaria in quanto, come noto, dal 2017 i redditi delle società di capitali sono assoggettati all’IRES al 24% (in precedenza 27,5%), e di conseguenza il reddito da dividendo in capo al socio va tassato per il 58,14 % (in precedenza al 49,72%): parliamo sempre di partecipazioni qualificate. In realtà i dividendi distribuiti nel 2017 di regola non ricadono in tale “nuova fattispecie” di tassazione. Comunque a partire dal 2017 i dividendi per le partecipazioni qualificate si suddividono nel modo seguente:

  • Dividendi da utili conseguiti in esercizi fino al 31 dicembre 2007: sono tassabili nella misura del 40%.
  • Dividendi da utili conseguiti in esercizi fino al 31 dicembre 2016: sono tassabili nella misura del 49,72%und
  • Dividendi da utili conseguiti in esercizi successivi al al 31 dicembre 2016: sono tassabili nella misura del 58,14%.

In base alla provenienza dell’utile distribuito deve essere compilato il rispettivo quadro nel modello CUPE. Ricordiamo che il mod. CUPE non va emesso per i percipienti di dividendi assoggettati ad imposta sostitutiva („cedolare secca“), cioè per i titolari di partecipazioni non qualificate.

Il mod. CUPE per i dividendi del 2017 deve essere consegnato al percipiente entro il 3 aprile 2018. A differenza delle altre certificazioni CU, le certificazioni CUPE non vanno trasmesse all’Agenzia Entrate.
Ribadiamo che le certificazioni CUPE vanno emesse di principio soltanto per i percipienti residenti in Italia, ma potrebbe tornare utile anche ai percipienti residenti all’estero per fare valere eventuali ritenute subite nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dello stato di residenza.

Per ulteriori dettagli e particolari rinviamo alla ns. circolare 13/2017.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Josef Vieider

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