Contributi a fondo perduto per imprese e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di Euro – Richiesta a partire dal 15 giugno 2020

Come comunicatovi con la nostra circolare 37/2020, per le imprese ed i professionisti con ricavi fino a 5 milioni di Euro – nel 2019 – l’art. 24 del D.L. 34/2020 ha previsto dei contributi a fondo perduto in caso di calo del fatturato nel mese di aprile 2020.

Chi può richiedere il contributo?

Le necessarie condizioni di accesso per il contributo sono:
a) I ricavi ovvero i compensi incassati ai fini delle imposte sui redditi (attenzione: non rileva il fatturato IVA!) nel periodo di imposta precedente (di regola il 2019) non devono superare la soglia dei 5 milioni di Euro, e
b) Il fatturato IVA (!) del mese di aprile 2020 deve essere stato inferiore di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese dell’anno scorso. Questa condizione non è richiesta per imprese e professionisti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 2019.

Importo del contributo

Una volta che le condizioni di cui sopra sono date, viene riconosciuto un contributo commisurato alla riduzione del fatturato (IVA) del mese di aprile ed alla fascia di ricavi rilevanti ai fini delle imposte dirette del 2019. Di seguito la suddivisione delle fasce di contributo.

  • Contributo minimo di 2.000 Euro per le società e di 1.000 Euro per le persone fisiche,
  • 20% della riduzione del fatturato per imprese/professionisti con ricavi fino a 400.000 Euro;
  • 15% della riduzione del fatturato per imprese/professionisti con ricavi tra 400.000 e 1.000.000 Euro;
  • 10% della riduzione del fatturato per imprese/professionisti con ricavi tra 1.000.000 e 5.000.000 Euro.

Attenzione: per i professionisti il contributo spetta soltanto se non si è iscritti ad una cassa previdenziale obbligatoria. Al contrario quindi non spetta il contributo ad es. a Geometri, architetti, ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, medici ecc. Le associazioni professionali parrebbe siano invece incluse tra i soggetti che ne possono beneficiare. Sono inoltre esclusi quali beneficiari del contributo gli intermediari finanziari e le holding ai sensi dell’art. 162-bis TUIR. Naturalmente l’attività deve essere iniziata prima del 30 aprile 2020.

Come si presenta la richiesta?

Con Provvedimento del 10 giugno 2020 sono state emanate le disposizioni attuative con la relativa modulistica, che alleghiamo in toto alla presente circolare.
L’istanza può essere presentata nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 ed il 13 agosto 2020, come sempre soltanto in via telematica. Nel caso il contributo superi l’importo di 150.000 Euro, l’istanza e l’autodichiarazione dovranno essere presentate in formato PDF con firma digitale e tramite PEC.

Nel caso abbiate bisogno della ns. assistenza per la redazione e la presentazione della richiesta vi invitiamo a contattarci.

Allegati:

  1. istruzioni per la compilazione
  2. modello di richiesta
  3. disposizioni attuative