Contributi previdenziali 2012 sui compensi dei collaboratori, venditori porta a porta e associati in partecipazione nonché a carico di artigiani e commercianti – non incostituzionalità della doppia contribuzione nei confronti dei soci amministratori – abolizione retroattiva della tassazione separata sulla liquidazione di fine mandato degli amministratori

Contributi previdenziali 2012 sui compensi dei collaboratori, venditori porta a porta e associati in partecipazione nonché a carico di artigiani e commercianti – non incostituzionalità della doppia contribuzione nei confronti dei soci amministratori – abolizione retroattiva della tassazione separata sulla liquidazione di fine mandato degli amministratori

La direzione nazionale dell’INPS con la comunicazione n. 709 del 12 gennaio 2012 e con le circolari n. 14 e 16 del 3 febbraio 2012 ha comunicato l’ammontare dei contributi previdenziali a carico di artigiani e commercianti nonché sui compensi dei collaboratori, associati in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro proprio, dei venditori porta a porta e dei professionisti senza propria cassa previdenziale. A questo proposito la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012 nella quale si considera legittima la doppia contribuzione dei soci amministratori di s.r.l.: vanno versati i contributi una volta quale amministratore alla gestione separata INPS e una seconda volta all’assicurazione degli artigiani o commercianti quale socio.

Con la pubblicazione del “Decreto Salva Italia” (D.L. 201/2011) è passata quasi inosservata l’abolizione retroattiva, a partire dal 2011, della vigente tassazione separata sulla liquidazione di fine mandato degli amministratori.

 

  1. Contributi previdenziali artigiani 2012:

 

Per il 2012 il reddito minimale su cui gli artigiani sono tenuti a pagare i contributi previdenziali ammonta a 14.930 Euro, il limite massimo oltre il quale non sono dovuti è stato fissato in 73.673 Euro, elevato a 96.149 Euro per tutti gli iscritti alla cassa previdenziale degli artigiani a partire dal gennaio 1996 e che al 31.12.1995 non avevano ancora versato contributi previdenziali. L’aliquota contributiva ammonta al 21,30% del reddito imponibile fino a 44.204 Euro, mentre per i redditi compresi tra tale limite e il limite massimo di 73.673 (ovvero 96.149) Euro si applica l’aliquota del 22,30%. Per i collaboratori familiari di età non superiore a 21 anni l’aliquota contributiva per il 2012 ammonta al 18,30% per redditi fino a 44.204 Euro e al 19,30% oltre tale limite.

 

  1. Contributi previdenziali commercianti 2012:

Per il 2012 il reddito minimale su cui i commercianti sono tenuti a pagare i contributi previdenziali ammonta a 14.930 Euro, il limite massimo oltre il quale non sono dovuti è stato fissato in 73.673 Euro, elevato a 96.149 Euro per tutti gli iscritti alla cassa commercianti a partire dal gennaio 1996, che al 31.12.1995 non avevano ancora versato contributi previdenziali.  I contributi dovuti dai commercianti sono leggermente superiori rispetto a quelli degli artigiani ed ammontano al 21,39% del reddito imponibile fino a 44.204 Euro; per i redditi compresi tra tale limite e il limite massimo di 73.673 (ovvero 96.149) Euro si applica l’aliquota del 22,39%. Per i collaboratori familiari di età non superiore a 21 anni l’aliquota contributiva per il 2012 ammonta al 18,39% per redditi fino a 44,204 Euro e al 19,39% oltre tale limite.

 

Per quanto riguarda i termini di pagamento dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti Vi abbiamo già informati con la circolare n. 4/2012 (allegato 3).

 

  1. Gestione separata INPS 2012:

Con riferimento agli obblighi contributivi per la gestione separata dell’INPS per collaboratori, venditori porta a porta, associati in partecipazione e professionisti senza cassa si ricorda che l’aliquota contributiva per l’anno 2012 ammonta al 27,72%, ridotta al 18% se il soggetto interessato è iscritto ad altra previdenza obbligatoria. Le aliquote riportate sopra valgono per i compensi ricevuti a partire dal I gennaio 2012:

  • dai lavoratori co.co.co e a progetto,
  • dai venditori porta a porta,
  • dai professionisti senza cassa,
  • per l’esercizio occasionale di prestazioni di professionisti e
  • dagli associati in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro.

Nel caso dei venditori porta a porta e dei collaboratori 2/3 del contributo sono a carico del committente mentre 1/3 è a carico del prestatore. Per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro il 55% della contribuzione spetta al committente e il 45% all’associato. Per i professionisti senza cassa l’intero contributo è a proprio carico, ma possono addebitare in fattura al cliente il 4% sui ricavi come contributo previdenziale.

Le aliquote del 27,72% e del 18% sopra citate sono applicabili fino al raggiungimento del limite massimo di 96.149,00 Euro oltre il quale non sono più dovuti oneri contributivi.

Con riferimento alle attività professionali occasionali si ricorda che i relativi compensi non sono soggetti a obblighi contributivi se non superano complessivamente il limite di 5.000 Euro annui (anche nei confronti di diversi committenti) e se la durata della prestazione nei confronti di ogni committente non supera i 30 giorni.

 

  1. Non incostituzionale la doppia contribuzione:

Il socio amministratore di s.r.l. iscritto ai sensi di legge alla Cassa artigiani o a quella commerciati, versandovi i contributi per i redditi societari (anche se virtuali e non liquidati), è tenuto a versare anche il 18% dell’eventuale compenso riconosciutogli in qualità di amministratore alla gestione separata INPS.

La questione della doppia contribuzione è stata fino al recente passato molto discussa. Nel 2010 (Art. 12, comma 11, D.L. 78/2010) l’adozione di una norma interpretativa ha finalmente fatto chiarezza consentendo la doppia contribuzione.

Con sentenza nr. 15 del 26 gennaio 2012, anche la Corte Costituzionale ha in ultima istanza confermato la validità della doppia contribuzione.

Il dovere di versare ad entrambe le Casse può portare però a situazioni assurde, soprattutto nel caso in cui il socio amministratore ottenga il proprio reddito d’impresa assegnandosi un compenso da amministratore che porti ad un risultato di esercizio in sostanziale parità. In questo caso infatti, il socio amministratore è costretto a versare oltre ai contributi calcolati sul proprio reddito da amministratore anche i contributi sui redditi societari (in realtà uguali a zero) alla Cassa artigiani o a quella commercianti calcolati sul valore forfetario minimo di 14.930 Euro.

In presenza di redditi societari superiori, la base imponibile massima sulla quale può venire calcolato questo doppio contributo è di 96.149 Euro.

Vie di uscita a questa situazione sono unicamente la trasformazione della s.r.l. in una s.p.a. oppure l’esercizio dell’opzione per la tassazione per trasparenza e la conseguente rinuncia ad un reddito da amministratore.

 

  1. Tassazione ordinaria del trattamento di fine rapporto dell’amministratore:

Quasi in sordina, con l’art. 25 comma 31 D.L. nr. 201/2011 (Manovra Salva-Italia) è stata introdotta la tassazione ordinaria del trattamento di fine mandato dell’amministratore.

È bene ricordare come negli art. 17 e 19 TUIR fosse prevista una tassazione separata per trattamenti di fine rapporto, liquidazioni e simili compensi una tantum percepiti in forza di un rapporto di lavoro o di un mandato. Trattandosi infatti di una tipologia di compenso maturata su di un lungo periodo e sulla quale l’applicazione di una tassazione ad aliquota progressiva avrebbe portato al pagamento di una imposta in proporzione più elevata, venne prevista una tassazione separata applicando l’aliquota di imposta media del biennio precedente.

La liquidazione del consigliere di amministrazione, ha beneficiato sino ad oggi di una tale tassazione agevolata, se il diritto alla liquidazione era riconosciuto prima del conferimento della carica; lo stesso requisito era previsto affinché la società potesse beneficiare della deducibilità degli accantonamenti effettuati negli anni per fini previdenziali.

 

Con il cosiddetto „Pacchetto Salva Italia“, l’articolo 17 TUIR è stato modificato, prevedendo per i trattamenti di fine rapporto superiori ad 1 milione di Euro corrisposti a dipendenti salariati l’esclusione dal regime di tassazione separata. Fino a qui dunque, la modifica è di impatto minimale dato l’importo elevato dal quale scatta l’esclusione dalla tassazione separata.

Contestualmente però, tutti i trattamenti di fine mandato corrisposti in forza di un precedente contratto di collaborazione (di regola per gli amministratori - art. 19 TUIR), indipendentemente dalla loro entità, sono state escluse (con valenza retroattiva al 1 gennaio 2011!) dal regime di tassazione separata.

Il riferimento temporale non è da intendersi relativo alla data di domanda della liquidazione, quanto alla data in cui matura il diritto al pagamento della stessa, ovvero la data in cui si risolve il rapporto di collaborazione.

 

Ne consegue che tutte le liquidazioni per rapporti di lavoro maturate successivamente al 1 gennaio 2011, sono soggette a tassazione progressiva indipendentemente da importo e data di liquidazione. La tassazione avviene secondo il principio di cassa, ovvero nell’anno di percezione della liquidazione.

Contrariamente a quanto sopra però, un amministratore decaduto nel corso del 2010 la cui liquidazione è stata pagata nel 2011, si vedrà quest’ultima tassata ancora con il regime della tassazione separata.

Per quanto riguarda la deducibilità degli accantonamenti previdenziali (art. 105 Tuir) effettuati dalla società, la novellata norma non prevede modifica alcuna. Rimane valido dunque il principio di deducibilità secondo competenza degli accantonamenti effettuati, sempreché la delibera di fissazione del compenso sia stata effettuata in precedenza (con data certa) dal Consiglio di Amministrazione.

 

Consiglio: la tassazione ordinaria del trattamento di fine rapporto dell’amministratore diviene, soprattutto per grossi importi, molto “pesante”; la tassazione ordinaria (ad aliquota progressiva) di una liquidazione accumulata magari in svariati decenni, comporterebbe senza ombra di dubbio il pagamento di un importo eccessivamente oneroso.

Per gli importi già erogati nel corso del 2011 non c’è più purtroppo altra soluzione che pagare secondo l’aliquota ordinaria.

Per le future liquidazioni invece, andrà valutato se uno scadenziamento, oppure un piano pensionistico (magari anche attraverso una assicurazione) possa alleggerire gli effetti negativi della novazione normativa. È sempre alla luce di questa nuova norma che andrà considerata la effettiva convenienza di futuri accantonamenti per trattamento di fine rapporto.

 

Restiamo chiaramente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-12 - 13 02 12 - Contributi previdenziali 2012