Conversione del Decreto Agosto – novità

Sui molteplici aspetti di carattere fiscale del “Decreto Agosto” – D.L. 104/2020 – vi abbiamo informati con la ns. circolare 52/2020. Nel frattempo il decreto è stato convertito nella legge 126/2020, con alcune modifiche che di seguito vi esponiamo. Per il resto vi rinviamo alla ns. citata circolare n° 52.

1. Modifica al „Superbonus del 110%“ (art. 84, comma 3-quater)

Come noto, per potere usufruire per una singola abitazione del bonus in una casa con più unità abitative ma senza lo status di condominio, è richiesta che la singola abitazione abbia un accesso autonomo. Con la legge di conversione è stata data una chiara definizione: per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

2. Congelamento degli ammortamenti civilistici per il 2020 (art. 60)

In sede di conversione del decreto è stata introdotta una specifica disposizione per“salvaguardare” i bilanci 2020 delle società di capitali; allo stato attuale non è ancora chiaro se tale agevolazione si applica anche alle società di persone ed alle ditte individuali.
In particolare, in deroga all’art. 2426, commi 1 e 2 del Codice Civile, le società di capitali che non adottano i principi IFRS nella redazione del bilancio, potranno nella redazione del bilancio 2020 rinunciare in tutto o in parte allo stanziamento degli ammortamenti civilistici in bilancio, ma potranno comunque portarli in detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi IRES ed IRAP. In concreto gli ammortamenti non verrebbero contabilizzati ma soltanto determinati e rilevati extra-contabilmente per calcolare le imposte. A fronte della anzidetta sospensione degli ammortamenti la società è tenuta ad iscrivere nel passivo un’apposita riserva indisponibile per lo stesso importo, nella quale accantonare gli utili dell’esercizio o, in caso di incapienza, eventuali riserve di utili precedenti, se disponibili, o gli utili degli esercizi successivi al 2020. Una volta recuperato l’ammortamento sospeso o in caso di cessione del bene non ammortizzato, la riserva potrà essere resa disponibile.
In pratica la legge consente di allungare il periodo di ammortamento di un anno (salvo ulteriori proroghe). Nella Nota Integrativa al bilancio dovranno essere motivati gli ammortamenti sospesi ed esplicati gli effetti sul bilancio. In ogni caso andranno calcolate le imposte differite sugli ammortamenti calcolati soltanto ai fini fiscali.

3. Ampliamento del „bonus locazioni“ per le imprese alberghiere (art. 77)

Il cd. „bonus locazioni“ per le strutture turistico-ricettive è stato esteso:

  • per i contratti di affitto di azienda il bonus è elevato dal 30% al 50%, ed in caso di contemporaneo contratto di locazione di immobile il bonus si applica separatamente al 50% per il contratto di affitto di azienda ed al 60% per il contratto di locazione di immobile.
  • sia per i contratti di affitto di azienda che per i contratti di locazione il bonus è prorogato fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza fino a giugno, luglio per le imprese stagionali).
    Per le imprese non-alberghiere valgono le disposizioni come da D.L. 104/2020 e per le quali vi rimandiamo alla ns. circolare 54/2020.
    ATTENZIONE: le estensioni del bonus sopra riportate sono subordinate all’autorizzazione dell’UE. Quindi, prima di calcolare ed utilizzare il credito di imposta con il mod. F24 è necessario attendere tale autorizzazione, che ad oggi non è ancora pervenuta.

4. Contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti del territorio (art. 58) per le imprese della ristorazione

Il bonus di cui sopra per le imprese della ristorazione con i codici ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 è stato esteso alle attività con codice 56.10.12 (ristorazione connessa ad azienda agricola), 56.21.00 (catering per eventi) e 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione mobile – limitatamente alla somministrazione di pasti)

5. Versamenti di imposte (art. 98)

I contribuenti soggetti agli ISA e che nel primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 33%, possono effettuare gli omessi versamenti delle imposte sui redditi e da dichiarazione annuale IVA scadenti il 20 agosto 2020 entro il prossimo 31 ottobre 2020 senza sanzioni e con interessi dello 0,8%.

6. Aumento del credito di imposta per spese sanificazione (art. 31)

Con la ns. circolare 56/2020 vi avevamo informati che il credito di imposta – per mancanza di fondi – si era ridotto ad un misero 9,38538% delle spese sostenute. Nel corso della conversione del decreto di agosto è stata aumentata la percentuale al 28,29708%, corrispondente al 47,1618% del 60% delle spese. In questo senso vanno quindi lette le ns. indicazioni nella circolare 56/2020.

7. Riapertura dei termini per il contributo a fondo perduto per i territori colpiti da eventi calamitosi (art. 60-sexies)

Rammentiamo che lo scorso 13 agosto scadeva il termine per imprese e professionisti (fino a 5 milioni di Euro di ricavi) per richiedere il contributo a fondo perduto. Peraltro per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano la condizione della diminuzione del fatturato non era richiesta in quanto considerata territorio colpito da evento calamitoso (la tempesta “Vaja”). Il termine del 13 agosto 2020 viene ora prorogato (probabilmente a novembre) per tutti i territori colpiti da eventi calamitosi (quale ad es. la Provincia di Bolzano) e quelli considerati territori montani (sempre la Provincia di Bolzano). Quindi tutti i soggetti che per qualche motivo non hanno fatto in tempo a presentare l’istanza la possono presentare non appena note le disposizioni attuative del provvedimento.

8. Terreni agricoli e riforestazione (art. 51)

Soltanto fino al 31 dicembre 2020 possono essere trasferiti terreni agricoli, destinati alla riforestazione, con l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata dell’1%.
L’impegno alla riforestazione deve essere sancito nel contratto notarile.