Conversione in legge, con modifiche, del D.L. “Sblocca Italia”

Conversione in legge, con modifiche, del D.L. “Sblocca Italia”

Con legge 164/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre ed efficace a dal giorno seguente è stato ratificato il DL 133/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”).

I temi di interesse fiscale contenuti nel DL in parola sono già stati oggetto della nostra precedente circolare numero 40/2014. Con la presente circolare andiamo ad integrare le informazioni già precedentemente fornite, approfondendo le eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

  1. Deduzioni fiscali per acquisto di abitazioni destinate alla locazione (art.21)

L’agevolazione fiscale in parola non ha subito modifiche sostanziali. Per la disciplina a riguardo si rimanda dunque alla nostra precedente circolare 40/2014.

In sede di conversione è stato unicamente precisato che per beneficiare dell’agevolazione sugli acquisti già effettuati, l’abitazione in oggetto non può essere stata rivenduta prima del 12. novembre 2014. È stato inoltre precisato che l’agevolazione rimane pienamente valida nel caso in cui successivamente all’acquisto dell’abitazione, la proprietà di quest’ultima venga divisa in nuda proprietà ed usufrutto.

Nel caso di acquisto di abitazione nuova, per poter beneficiare dell’agevolazione il venditore deve essere una impresa di costruzione. Se il requisito soggettivo nel caso di nuova abitazione è rimasto invariato, in sede di conversione è stata apportata una modifica per il caso relativo all’acquisto di abitazione ristrutturata; cancellando il termine “impresa di ristrutturazione” dal requisito soggettivo in parola, questo è stato reso teoricamente inesistente: nel caso di acquisto di immobile ristrutturato dunque, il venditore potrà essere chiunque, anche un privato persona fisica.

Infine, la conversione del DL ha ampliato l’applicazione della deduzione anche ad eventuali interessi passivi relativi a mutui contratti ai fini dell’acquisto dell’abitazione oggetto di agevolazione.

  1. Registrazione di accordi di riduzione dei canoni di locazione (art. 19)

Gli accordi di riduzione del canone di locazione sono esenti da imposta di bollo e da imposta di registro e non sono soggetti all’obbligo di registrazione. La norma non è dunque stata modificata in sede di conversione del DL ma è stata “ampliata”, prevedendo che la contrattazione e stipula dell’accordo di riduzione possa avvenire anche con il supporto delle associazione di rappresentanza delle parti (Associazione proprietà edilizia ecc.).

  1. Godimento di immobile con successivo riscatto („rent to buy“ – art. 23)

Le novità civilistiche in tema di “rent to buy” sono state confermate ed in parte affinate. La disciplina purtroppo non è però stata regolamentata dal punto di vista fiscale, restringendo drasticamente l’ambito di applicazione della tipologia contrattuale. Come già anticipato, a riguardo vi è unicamente una norma di comportamento dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano (la nr. 194 di fine settembre 2014) che distingue tra i casi in cui via sia un vincolo di trasferimento obbligatorio per entrambe le parti oppure no.

Fintanto che non saranno pubblicate istruzioni ufficiali al riguardo (p.es. circolare ministeriale) sconsigliamo l’utilizzo di questa forma contrattuale.

  1. Disposizioni in materia di autotrasporto (Art. 32-bis)

In sede di conversione del Decreto sono state introdotte alcune disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto:

- le imprese di autotrasporto che hanno richiesto dei contributi per gli investimenti o per la formazione, come previsto dai Decreti del 3 luglio e del 19 giugno 2014, possono utilizzarli come credito di imposta in compensazione con altre imposte o contributi, mediante il modello F24 e senza essere assoggettati al limite annuale dei 250.000€. I codici tributo da utilizzare in tali casi non sono stati però ancora pubblicati.

Per assicurare poi la tracciabilitá dei flussi finanziari nel settore del trasporto di beni, è stabilito che indipendentemente dall’importo dovuto, tutti i pagamenti relativi al trasporto di beni su strada, devono avvenire solo mediante sistemi di pagamento tracciabili. Da ció consegue che i pagamenti in contanti o con assegni trasferibili, nel settore dell’autotrasporto di beni, non sono piú ammessi nemmeno per importi al di sotto della soglia dei 1.000€. La disposizione pone inoltre a carico di tutti i liberi professionisti (come per esempio i dottori commercialisti) l’obbligo di comunicare eventuali infrazioni di cui abbiano notizia. Dagli articoli pubblicati sulla stampa specializzata si puó desumere che quest’ultima novitá potrebbe essere abolita quanto prima o per lo meno modificata.

  1. Credito di imposta per la banda larga

Alle imprese che eseguono investimenti per opere inerenti la connessione a reti di comunicazione elettronica a banda larga, viene riconosciuto un credito di imposta fino al 50% delle spese sostenute. Per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatti dei presupposti tecnici ben precisi. L’ammontare degli investimenti riconosciuti varia a seconda della grandezza del Comune in cui questi vengono realizzati tra i 200.000€ (nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) e 1.000.000€ (popolazione superiore ai 10.000 abitanti). L’investimento deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2015 e chi desidera accedere al credito d’imposta deve inviare entro il 31 gennaio 2015 un’apposita prenotazione sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. L’agevolazione è interessante soprattutto nei casi in cui si intenda realizzare l’intervento per una intera zona produttiva.

Se desiderate avere ulteriori informazioni riguardo a questa agevolazione, metteteVi direttamente in contatto con il nostro Studio.

In sede di conversione del Decreto è stato inoltre stabilito che sulle infrastrutture per la realizzazione di queste reti di comunicazione a banda larga si applichi l’aliquota IVA agevolata del 10%, assimilando espressamente tali opere a quelli di urbanizzazione primaria.

  1. Contributi per acquisti di veicoli poco inquinanti:

Alle imprese ed ai liberi professionisti che acquistano un veicolo a trazione elettrica, a trazione ibrida, GPL, metano, biometano o biocomustibile e idrogeno, in grado di produrre emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km, e che rottamano il vecchio veicolo, è riconosciuto un contributo fino al 20% del costo di acquisto (fino al 15% per gli acquisti del 2015), con un tetto che varia dai 2.000€ ai 5.000€ nel 2014 e dai 1.800€ ai 3.500€ nel 2015. L’agevolazione spetta anche se il veicolo viene concesso in uso promiscuo ad un lavoratore dipendente.

  1. Imposta di registro in misura fissa per gli immobili pubblici:

Ricordiamo innanzitutto che con effetto dal 1° gennaio 2014 tutte le agevolazioni preesistenti in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale applicabili ai trasferimenti di diritti sugli immobili (con eccezione per l’agricoltura e per l’acquisto della prima casa) erano state eliminate (D.Lgs. 56/2011). Inoltre con la Circolare Ministeriale N. 2/2014 era stato confermato che anche tutte le tassazioni in misura fissa ex art. 32 del DPR 601/1973 si dovevano ritenere abrogate.

Ora, per effetto di una novitá introdotta in sede di conversione del Decreto, contenuta nel comma 4-ter dell’Art. 20 del Decreto 133/2014, con effetto dal 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto stesso), sono state reintrodotte le agevolazioni preesistenti riguardanti gli immobili pubblici. La novitá introdotta frettolosamente in sede di conversione, lascia aperte numerose questioni e finora non è stata neppure trattata dalla stampa specializzata, pertanto solo con le istruzioni ministeriali ci sará maggiore chiarezza riguardo all’ambito di applicazione della nuova agevolazione.

Consiglio: se state pianificando trasferimenti con enti pubblici nel ramo dell’edilizia agevolata o anche in zone produttive, che in base alla normativa in vigore fino all’11 novembre 2014 erano assoggettate all’imposta di registro proporzionale del 9%, mettetevi in contatto con il nostro Studio, cosí potremo verificare l’applicabilitá delle nuove disposizioni agevolative.

Infine ancora un’annotazione: la proposta di aumentare l’IVA sulla prima casa dal 4% al 10% non è passata in Parlamento, pertanto rimane applicabile l’aliquota agevolata attualmente in vigore.

Per ulteriori chiarimenti restiamo volentieri a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-45-03.12.2014 Decreto Sblocca Italia convertito in legge