Conversione in Legge dei D.L. 70/2011 e 98/2011

Conversione in Legge dei D.L. 70/2011 e 98/2011

Nel corso delle ultime settimane le misure contro la crisi si sono letteralmente cumulate. Esse sono state emanate in forma di decreti legge, e successivamente convertite in Legge con modifiche più o meno rilevanti. Di seguito ne forniamo un riepilogo:

- Il 5 maggio 2011 è stato emanato il c.d. “decreto sviluppo“ con il D.L. 70/2011, che nel frattempo è stato convertito con modifiche nella L. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011.

- Il 6 luglio è stata emanata la prima manovra 2011 con il D.L. 98/2011, che nel frattempo è stato convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011, in vigore dal 17 luglio 2011.

- Infine il 13 agosto 2011 è entrata in vigore la manovra correttiva con il D.L. 138/2011; questa deve ancora passare alla discussione delle camere, e già fin da ora sono annunciate numerose modifiche.

Con le nostre circolari n. 22 del 15/05/2011 e n. 26 del 12/07/2011 Vi abbiamo informato in merito al decreto sviluppo ed alla prima manovra. Prima di entrare nel merito della nuova manovra correttiva mediante una distinta circolare, con la presente circolare riteniamo opportuno innanzitutto evidenziare le principali modifiche subite dal decreto sviluppo e dalla prima manovra in sede di conversione in Legge.

 

Modifiche al decreto sviluppo (D.L. 70/2011):

 

Durata di accessi ed ispezioni (Art. 7)

 

Il D.L. prevedeva una riduzione dai precedenti 30 giorni ad un massimo di 15 giorni per quanto attiene alle ispezioni e verifiche alle PMI, contando tuttavia solamente i giorni presso l’azienda, talché in sostanza le verifiche si sarebbero ugualmente protratte per diversi mesi. In sede di conversione la riduzione dai 30 ai 15 giorni è stata limitata alle imprese in contabilità semplificata ed ai professionisti, ed inoltre è stato stabilito il tetto massimo dei 15 giorni si applica solamente per ogni trimestre. Pertanto considerando il caso estremo, ogni trimestre è possibile subire una verifica della durata di 15 giorni presso l’azienda.

  D’altro canto tuttavia è stata utilizzata una formulazione che per quanto attiene alle imprese in contabilità ordinaria secondo la prevalente stampa specializzata pare confermare la più recente giurisprudenza, che dispone nel modo seguente: le verifiche presso le imprese in contabilità ordinaria non possono superare il limite dei 30 giorni (prorogabile a 60 giorni), con la precisazione che tale durata va calcolata a partire dal giorno del primo accesso, indipendentemente dall’effettiva presenza dei verificatori presso l’azienda.

 

 

Esonero ICI per i fabbricati rurali

In sede di conversione in Legge è stata disposta una nuova regolamentazione per quanto riguarda l’esonero dall’ICI dei fabbricati rurali: al fine di mantenere la qualifica di immobile agricolo e quindi il diritto all’esonero, i proprietari sono tenuti a presentare una domanda di modifica per la classificazione catastale entro il 30 settembre 2011. Il fabbricato deve pertanto essere classificabile nelle categorie A/6 o D/10. E’ necessario confermare mediante autodichiarazione che nei cinque anni precedenti vi erano i requisiti fiscali per considerare il fabbricato quale rurale ai sensi delle imposte dirette. L’Agenzia del Territorio ha tempo fino al 20 novembre 2011 per verificare tale dichiarazione e per procedere alle riclassificazioni richieste. E’ probabile una proroga, in quanto mancano le necessarie disposizioni attuative.

 

 

Semplifica-zioni per l’archivia-zione ottica

In sede di conversione è stata introdotta una rilevante semplificazione in merito alla tenuta della contabilità su supporti digitali: non è più necessario apporre la marcatura temporale e la sottoscrizione digitale in ogni trimestre, ma è sufficiente una marcatura temporale annuale sottoscritta digitalmente. Finora la scadenza trimestrale aveva rallentato l’introduzione dell’archiviazione ottica, in quanto comportava uno svantaggio rispetto alla tenuta tradizionale della contabilità, per la quale è sufficiente la stampa di tutti i registri una sola volta all’anno. Ora in pratica le scadenze sono state allineate.

 

Ricontratta-zione mutui (Art. 8) E‘ stata confermata in sede di conversione la norma che permette di ricontrattare i mutui ipotecari relativi all’acquisto ed il risanamento di immobili abitativi, al fine di passare dal tasso variabile al tasso fisso. Il limite di importo della somma mutuata è stato aumentato da Euro 150.000 ad Euro 200.000
   
Modifiche alla prima manovra:

In sede di conversione sono state introdotte alcune semplificazioni in riferimento all’imposta di bollo applicabile ai depositi titoli, soprattutto però inasprimenti ed incrementi per quanto riguarda le entrate, che tuttavia si applicheranno solamente a decorrere dal 2013 e dal 2014. Le novità della manovra sono inoltre già state interpretate dall’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011. Di seguito le modifiche più rilevanti avvenute in seguito alla conversione:

 

Riduzione della ritenuta dal 10% al 4% (Art. 23    co. 8)

 

E‘ stata confermata la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta applicata dalle banche ai pagamenti inerenti le agevolazioni del 55% e del 36%. Tale riduzione si applica a decorrere dal 6 luglio 2011. La circolare summenzionata invita le banche e gli uffici postali che nei primi giorni successivi all’entrata in vigore della semplificazione avessero trattenuto la ritenuta originaria del 10% a riaccreditare ai beneficiari dei pagamenti la differenza del 6%.
Tassazione forfetaria giovani imprenditori (Art. 27) La tassazione agevolata per le imprese di piccole dimensioni e per i professionisti (Art. 1 co. 96 – 117 L. n. 244/2007) subirà modifiche rilevanti a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- A decorrere dal 2012 la tassazione agevolata potrà essere fruita solamente per le attività iniziate successivamente al 31 dicembre 2007.

- L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%.

In sede di conversione è stato stabilito che l’ambito applicativo dell‘agevolazione è limitato ai contribuenti solo fino al 35esimo anno di età; d’altro canto non è più presente il limite che prevedeva la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per non più di cinque anni.

Attenzione: I giovani imprenditori che alla data del 31/12/2011 non possiedono più i requisiti, a decorrere dal 2012 sono esclusi dalla tassazione agevolata.

 

 

Imposta di bollo (Art. 23 co. 7)

 

Il decreto legge ha introdotto nuove imposte di bollo per le comunicazioni periodiche relative ai depositi titoli. Tuttavia in sede di conversione è stata completamente riscritta l’intera disposizione cosicché ora, a norma dell’art. 13 co. 2bis della tariffa allegata alla normativa dell’imposta di bollo, alle comunicazioni periodiche relative ai depositi titoli si applicano i seguenti importi:

 

 Importo deposito Estratto conto dal 2011 dal 2013
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario < € 50.000 annuale 34,20
semestrale 17,10
trimestrale 8,55
mensile 2,85
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario    > € 50.000 e < € 150.000 annuale 70,00 230,00
semestrale 35,00 115,00
trimestrale 17,50 57,50
mensile 5,83 19,17
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario    > € 150.000 e < € 500.000 annuale 240,00 780,00
semestrale 120,00 390,00
trimestrale 60,00 195,00
mensile 20,00 65,00
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario    > € 500.000 annuale 680,00 1.100,00
semestrale 340,00 550,00
trimestrale 170,00 275,00
mensile 56,67 91,67
 
 

Modifiche agli ammortamenti – Art. 23, co. 10-11

 

In sede di conversione fortunatamente non è stato confermato l’insensato allungamento della durata del periodo di ammortamento inizialmente proposto nell’ambito delle concessioni pubbliche, sostituito invece da un limite massimo per l’accantonamento al fondo manutenzioni relativo alle concessioni di autostrade, che tuttavia non è di interesse per la generalità dei contribuenti.

 

 
 

Sanzioni ridotte per tardivi versamenti entro i 14 giorni (Art. 23 co. 31)

E’ stata ratificata senza modifiche la riduzione delle sanzioni per versamenti tardivi effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza. Tuttavia su questo punto riteniamo opportuno aggiungere i seguenti chiarimenti alla nostra circolare n. 26/2011:

La sanzione generalmente applicabile del 30% può essere ridotta:

- ad 1/8 (ossia 3,75%) se il ravvedimento spontaneo dell’imposta (maggiorato degli interessi e delle sanzioni) è effettuato entro il termine per la dichiarazione dell’imposta, oppure entro il termine di un anno qualora non vi sia obbligo dichiarativo, ed

- in misura di 1/10 (ossia 3%), se il ravvedimento spontaneo dell’imposta (maggiorato degli interessi e delle sanzioni) è effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria.

La manovra ha introdotto ulteriori riduzioni per ritardi inferiori ai 15 giorni. In tal caso si applica una sanzione minima pari al 2% giornaliero, a sua volta ridotto ad 1/10 qualora entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria si provveda ad effettuare il ravvedimento operoso. Anche con questa forma c.d. di “ravvedimento sprint” oltre al pagamento delle imposte è necessario corrispondere gli interessi e le sanzioni entro i trenta giorni dalla scadenza.

In pratica per ritardi di non oltre 14 giorni si applicano le seguenti sanzioni, a condizione che entro i 30 giorni successivi alla scadenza si provveda tramite il cosiddetto “ravvedimento operoso”, al versamento degli interessi e delle sanzioni:

 
giorni ritardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Sanzione piena 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%  
Sanzione ridotta 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0,0,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3%  
  L’attuale misura degli interessi legali da corrispondere è pari all‘1,5% (1% fino al 31/12/2010).

Esempio: Se l’IVA dovuta per il mese di giugno è stata corrisposta in data 25/07/2011 anziché il 18/07/2011 (il 16/07 era sabato), allora l’Amministrazione Finanziaria per questa violazione applicherà la sanzione in misura del 14% (7 giorni di ritardo per il 2%). Qualora il contribuente entro i 30 giorni successivi alla data del 18 luglio 2011 si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso la sanzione si riduce all’1,4%, oltre agli interessi legali.

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

scarica qui la circolare C-29- conversione decreti legge