Conversione in legge della “manovra di ferragosto” (D.L. 138/2011)

Conversione in legge della “manovra di ferragosto” (D.L. 138/2011)

La cosiddetta “manovra di ferragosto” (DL 138 del 13 agosto 2011 – si veda la nostra circolare n. 31 del 18 agosto 2011) è stata convertita nella legge n° 148/2011 del 14 settembre 2011, entrata in vigore il 17 settembre 2011, un giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La manovra nel corso della discussione parlamentare ha subito notevoli modifiche, la più significativa delle quali è l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 21% (del quale Vi abbiamo informato con la nostra circolare n° 34/2011); di converso è stato abrogato il contributo di solidarietà per i  redditi a partire da 90.000. Particolarmente significativi sono gli interventi in materia di società di comodo.

Di seguito riportiamo le più importanti novità della “manovra di ferragosto” dopo la conversione in legge.

 

1. Novità in materia di IVA

 

Aliquota IVA 21% (art. 2 comma 2) Per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre l’aliquota IVA ordinaria è stata aumentata da 20% a 21%; le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10% sono rimaste invariate.
 

Deposito IVA (art. 2 comma 36-vicies quater)

 

L’estrazione di beni da un deposito IVA a partire dal 17 settembre può essere effettuata soltanto da soggetti IVA che

-          sono iscritti alla CCIAA da almeno un anno;

-          dimostrano una effettiva operatività;

-          attestino la regolarità dei versamenti IVA.

La definizione delle modalità applicative della norma sarà oggetto di un apposito provvedimento.

 

2. Novità per imprese
   
Studi di settore (art. 2 comma 35) Aumentano le possibilità di un accertamento da studi di settore per contribuenti che risultano comunque congrui e coerenti. È previsto infatti che, ferme restando tutte le altre condizioni, per sfuggire all'accertamento analitico-induttivo con presunzioni semplici è necessario risultare congrui, anche a seguito di adeguamento, sia per l'anno d'imposta oggetto di verifica che per quello precedente. In altre parole, per evitare ad esempio l'accertamento sul periodo d'imposta 2011, il contribuente deve risultare congruo, anche per adeguamento, sia nel 2011, che nel 2010. Gli effetti di questa nuova norma decorrono dal 13 agosto 2011.

 

Privati - uso di beni dell’ impresa  (art. 2 comma 36-terdecies – 36-duodevicies). Nell’iter di conversione in legge è stato introdotto uno specifico trattamento fiscale per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In particolare per detti beni dal 2012 è disposto che:

- i soci e i familiari di imprenditori individuali, che usano i beni dell’impresa (autovetture o altri veicoli, abitazioni, telefoni ecc.) devono pagare un corrispettivo annuo non inferiore al valore di mercato del diritto di godimento,

- altrimenti l’uso di questi beni costituisce reddito tassabile per la persona fisica che ha in uso detti beni, e

- i costi relativi a detti beni sono indeducibili dal reddito d’impresa.

Al fine di garantire l’attività di controllo, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con un apposito provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. Per intanto è stata fissata la sanzione per l’omessa presentazione della comunicazione, che è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento.  È infine disposto che l’Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tenendo conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Questa norma si applica a partire dal 2012, e se ne dovrà tenere conto nel calcolo degli acconti per il 2012.

La suddetta “tassazione” è stata istituita con una modifica all’art. 67 TUIR: “Costituisce reddito diverso in capo al socio/familiare utilizzatore ex art. 67, comma 1, nuova lett. h-ter del TUIR, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa …”.

Secondo la stampa specializzata questa norma è difficilmente applicabile in quanto non è stata coordinata:

- con la disciplina dei fringe-benefit all’interno della  normativa IVA e delle imposte sui redditi, e

- con la disciplina di detraibilità fiscale limita di alcuni costi (60% autovetture, 20% telefono ecc).

Entro il 16 novembre 2011 dovrebbe essere emanato il provvedimento attuativo che chiarirà l’applicazione di questa novità.

  Attenzione: nonostante attualmente manchino i chiarimenti,  vi consigliamo di approfittare dello spunto fornito dalla novità legislativa per effettuare una verifica delle situazioni di uso dei beni dell’impresa (telefoni, autovetture, abitazioni ecc) da parte di soci e/o familiari dell’imprenditore individuale.

 

Società non operative (art. 2 comma 36-quinquies – 36-duodecies) La manovra ha introdotto due limitazioni in materia di società non operative, che hanno lo scopo di ridurre l’utilizzo elusivo di società al fine di ottenere vantaggi fiscali.

- aumento dell’aliquota IRES: è stata disposta per le società non operative la maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, che aumenta quindi dal 27,50% al 38%. Ciò vale anche nel caso di opzione per la tassazione di gruppo ovvero per il regime di trasparenza. Tale norma non si applica invece per le società di persone, in quanto per queste il reddito viene tassato in capo ai soci con un’aliquota finale di regola già più elevata. La novità si applica per gli esercizi iniziati dopo il 17 settembre 2011, quindi di regola dal 2012.

- società in perdita per più periodi: è stata altresì introdotta la presunzione in base alla quale, pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94 (società di “comodo”), la società che presenta una dichiarazione in perdita per tre anni consecutivi, indipendentemente dal volume dei ricavi, è considerata “non operativa” a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, con le note conseguenze anche in termini di detrazione dell’IVA. Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio:

− presenta la dichiarazione in perdita per due anni;

− nel terzo anno dichiara ricavi inferiori ai parametri per le società non operative.

Anche tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012. In presenza delle specifiche cause è comunque possibile “ricorrere” alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo previa presentazione di un’istanza apposita (che deve essere accolta!).

Questa norma riguarderà soprattutto le società holding, ma anche molte società nel settore edilizio e le società neo-costituite. A causa della crisi economica tante società hanno chiuso con perdite fiscale negli ultimi tre anni, e questo certamente non perché non erano operative. In concreto potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:

 

2009 Perdita fiscale Perdita fiscale
2010 Perdita fiscale Utile, ma ricavi troppo bassi
2011 Perdita fiscale Perdita fiscale
      2012 Ø  Società non operativa Ø  Società non operativa

 

Attenzione: le imprese che nel 2011 rischiano di chiudere con una perdita fiscale per la terza volta consecutiva, dovrebbero cercare di creare una causa di esclusione per l’applicazione della normativa in materia di società non operative (10 dipendenti, durata dell’esercizio ecc). Se la Sua società ricade in questa casistica, La preghiamo di mettersi in contatto con il nostro studio. Come in passato c’è la possibilità di presentare un’istanza  disaplicativa  delle norme in materia di società non operative. Le probabilità di accoglimento dell’istanza negli anni scorsi non sempre ahnno avuto esito positivo!

 

 

Robin Hood tax  per imprese del settore petrolifero ed energetico aumentata al  10,5%

La cosiddetta „Robin Hood Tax“, l’addizionale IRES dei soggetti operanti nel settore energetico, viene elevata, per il periodo 2011, 2012 e 2013, dal 6,5% al 10,5%. Non è obbligatorio ricalcolare gli acconti di imposta, per i soggetti colpiti dall’aumento dell’aliquota, per l’anno corrente (2011). L’imposta sul reddito per tali soggetti sarà quindi pari al 38%.

La “riforma” della norma prevede anche un allargamento della platea dei soggetti che ricadono in tale obbligo, ricomprendendo anche le imprese del settore della trasmissione, del dispacciamento e la distribuzione di energia elettrica, nonché il trasporto e la distribuzione di gas naturale. La disposizione si estende inoltre anche ai soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infine è stata abbassata la soglia dei ricavi oltre la quale si è soggetti alla robin-hood tax, che è passata da 25 milioni a 10 milioni di Euro.

 

   
Cooperative (art. 2 comma 36-bis – 36-quater)

 

 

 

 

Nell’iter di conversione in legge è stato modificato il trattamento degli utili conseguiti dalle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente iscritte nell’apposito Albo. In particolare è disposto che gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- delle cooperative di consumo nella nuova misura del 65% (anziché 55%).

- delle cooperative agricole e della piccola pesca nella misura del 20% (invariato);

- delle altre cooperative nella nuova misura del 40% (anziché 30%);

- per le cooperative non a mutualità prevalente nella misura del 70% (anziche 67%).

È altresì disposta la modifica dell’art. 6, comma 1, DL n. 63/2002, a seguito della quale anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.

Tali disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012. Inoltre, per la determinazione dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota), si dovrà procedere al “ricalcolo” dell’imposta 2011 di riferimento, determinandone l’ammontare applicando le nuove percentuali.

 

3. Novità per professionisti

 

Chiusura ufficio per professionisti (art. 2 comma 5). È stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi che omettono di emettere la fattura. In particolare, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati. Questa normativa è in vigore dal 13 agosto 2011.

 

4. Redditi da capitale

 

 

 

 

Tassazione di redditi da capitale  – (art. 2 comma 6 - 34)

 

La riforma della tassazione dei redditi di capitale non ha subito variazioni rilevanti nel corso della discussione in Parlamento. Per cui valgono le seguenti nuove regole.

 

Gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%. Le nuove regole si applicano ai redditi di capitale a partire dal 1° gennaio 2012, quindi per il 2011 valgono le “vecchie” aliquote.

È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si evidenzia:

- l’imposta sostitutiva dell’11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani;

- la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui titoli di Stato esteri non “black list”, sui titoli di risparmio per l’economia meridionale nonché su determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti.

- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell’Accordo sullo spazio economico europeo “white list”, per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell’1,375% (sempreché non si applichi la direttiva “madre figlia”).

Attenzione: consigliamo di verificare l’opportunità, anche in considerazione delle attuali dinamiche sui mercati finanziari, di anticipare eventuali “redditi di capitale” nel 2011 per potere usufruire della ritenuta del 12,5%.

 

 

Tassazione dividendi e capital gain da partecipazioni non qualificate

Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota del 20% rientrano anche gli utili relativi alle partecipazioni societarie non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa. È considerato una partecipazione non una partecipazione con una partecipazione a società di capitali non superiori al 20 % dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (2% nelle società quotate) oppure non superiori al 25 % del capitale sociale per società di persone.

Dividendi e plusvalenze (“capital-gains”) derivanti dalle predette partecipazioni saranno soggetti a partire dal 1° gennaio 2012 ad una tassazione alla fonte del 20%, contro il 12,5% attuale. La tassazione delle partecipazioni qualificate rimane invece invariata.

Per le gestioni patrimoniale bisogna distinguere tra utili realizzati fino al 2011 e quelli percepiti dopo il 2011. Le perdite realizzate a partire dal  2012 possono essere dedotte solo nella misura del 62,5%.

Attenzione: conviene verificare se è opportuno distribuire dividendi a soci con partecipazioni non qualificate entro il 31.12.2011!.

 

Norma transitoria (art. 2 comma 29-30)

 

Una normativa transitoria dà la possibilità di adeguare il valore di azioni e altri strumenti finanziari al valore derivante dalla quotazione al 31 dicembre 2011.

A decorrere dall’1.1.2012 per la determinazione delle plus/minusvalenze, al ricorrere di specifiche condizioni, potrà essere assunto il valore dei titoli, delle quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31.12.2011 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97. Con un apposito decreto attuativo saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione.

Avvertenza: dovrá essere valutato se è più conveniente la rivalutazione di una partecipazione ai sensi dell’art. 7 D.L. 70/2011 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 2% (partecipazione non qualificata) o il pagamento del 12,5% per l’affrancamento degli utili.

 

5. Tassazione persone fisiche

 

 

Contributo di solidarietà (art. 2 comma 2).

Il contributo di solidarietà introdotto ad agosto è stato eliminato nel corso della discussione in parlamento. Era stato previsto un contributo di solidarietà del 5% per le persone fisiche con un reddito superiore a 90.000 Euro negli anni 2011, 2012 e 2013, aumentato al 10% per redditi superiori a 150.000 Euro.

Pur confermando l’introduzione del c.d. “contributo di solidarietà” per il triennio 2011-2013 nell’iter di conversione in legge è stato modificato l’ambito di applicazione nonché la misura dello stesso. In particolare è ora previsto un contributo pari al 3% del reddito  del contribuente eccedente il limite di € 300.000. È confermato che il contributo di solidarietà costituisce onere deducibile dal reddito.

Con un apposito decreto, da emanare entro il 30.10.2011, saranno individuate le modalità attuative della nuova disposizione che, ricordiamo, vale già a partire dal 2011.

 

IRPEF-addizionale regionale e comunale (art. 2 comma 10 – 11) Le regioni possono aumentare l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF per il 2012 e 2013 dello  0,5%, per il 2014 dell’1,1% e dal 2015 del 2,1%.  I comuni possono stabilire dal 2012 individualmente le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF. Questo per compensare i trasferimenti ridotti da parte dello Stato a Regioni e Comuni.

 

Trasferimento detrazione 36% (art. 2 comma 12-bis – 12-ter) In caso di trasferimento di immobili abitativi sui quali sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e per i quali è stata richiesta la detrazione del 36%, il diritto alla detrazione rimane al venditore salvo che non sia disposto diversamente nell’atto di compravendita. Questa noma si applica dal 17 settembre 2011.
   
 

 

6. Novità in materia di lotta contro l’evasione fiscale

 

Pagamenti in contanti fino a 2.500 Euro (art. 2 comma 4 e 4-bis).

 

È confermata la riduzione a 2.500 Euro del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (Euro 5.000 fino al 12.8.2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio. Si rammenta che da ciò consegue che • il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi fino a € 2.499,99. Gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Sono previsti sanzioni fino a 3.000 Euro per infrazioni. Nel corso di conversione in legge questa norma non ha subito modifiche, salvo la previsione che per le infrazioni commesse fino al 31 agosto 2011 non saranno irrogate sanzioni amministrative.

Avvertenza: i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovevano essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30 settembre 2011.

Questa norma riguarda ad esempio ed in particolare i libretti al portatore, sui quali è stata depositata la cauzione per locazioni.

Non è considerato pagamento in contanti il fatto di munire un dipendente in trasferta di importi superiori, l’importante è che non effettui a sua volta pagamenti che superano detto limite.

   
Condono 2002 (Art. 2 comma 5-bis)

Dal 17 settembre 2011 è stata avviata una azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte per il condono 2002.

Tutti i soggetti che hanno a suo tempo usufruito del condono e che non hanno versato tutte le somme dovute, verranno assoggettati entro il 2012 ad una verifica fiscale per tutti i periodi di imposta non prescritti. Vengono tra l’altro allungati di un anno i termini per gli accertamenti sull'IVA.

 

 
Liste selettive da banche dati degli operatori finanziari (Art. 2 comma  36-undevicies) Nell’iter di conversione in legge è stata introdotta una norma in base alla quale l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla “elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo” sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari. L’Agenzia delle Entrate potrà quindi disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie anche prima di iniziare un accertamento nei confronti del contribuente o indipendentemente da tale intenzione.

 

 
Sanzioni penali violazioni II.DD e IVA (art. 2 comma 36-vicies semel) Sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. Esse sono state fissate a:

• Euro 30.000 di imposta evasa e Euro 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);

• Euro 50.000 di imposta evasa e Euro 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);

• Euro 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).

 

È inoltre previsto che:

− i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e sia superiore a Euro 3.000.000. Inoltre è stata introdotta una pena detentiva da due a sei anni per l’emissione o l’utilizzo di fatture false: in precedenza per ricadere nel penale era necessario superare un importo di Euro 154.937,07. Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “ai fatti successivi” all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17.9.2011.

 

 
Riduzione sanzioni per pagamenti non in contanti (art. 2 comma 36-vicies ter) E’ stata introdotta una disposizione in base alla quale le sanzioni di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97 (violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi:

− con ricavi/compensi dichiarati non superiori a € 5 milioni;

− che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività;

− che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi

identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta.

Si ritiene che questa disposizione sia già applicabile dal 2011, semprechè non siano stati effettuati pagamenti o incassi in contanti.

Attenzione: questa norma agevolativa può comportare notevoli risparmi ed è consigliabile per le imprese medio-piccole di sfruttare per quanto possibile questa opportunità, anche perché non è previsto un divieto di cumulo con altre riduzioni delle sanzioni.

 

 
Controlli fiscali da parte dei Comuni (art. 1 comma 12-bis, 12-ter e 12-quater)

 

Per l’ennesima volta si cerca di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento in ambito tributario. In tal senso i Comuni, con riferimento al triennio 2012-2014, hanno diritto al 100% del maggior gettito ottenuto a seguito del loro intervento nell'attività accertativa. Tale intervento è previsto venga attuato per mezzo dei cd. "consigli tributari" che dovranno essere istituiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2011. Un apposito decreto specificherà i dettagli.

Sono state previste nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni sul sito del Comune. Verranno stabiliti per decreto criteri e modalità per la pubblicazione e il trattamento di tali dati aggregati.

 

 
Ricorsi tributari (art. 2 comma 35 quater) È stato introdotto l’obbligo di indicazione dell’indirizzo PEC del difensore sui ricorsi tributari. Inoltre se nel ricorso non è indicato il valore della lite, scatta la presunzione che esso superi i 200.000 Euro, quindi il neo-introdotto contributo unificato dovuto sarà pari a 1.500 Euro.

 

 
Trasferimento di denaro all’ estero Dal 17 settembre 2011 trasferimenti di denaro all’estero attraverso banche o istituti di credito sono assoggettati a un’imposta di bolla in misura del 2% con un importo minimo di 3 Euro. Esclusi da questa norma sono

- trasferimenti effettuati da cittadini UE,

- trasferimenti effettuati in altri paesi UE

- trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale; ciò comporta l’esenzione da questo adempimento per i lavoratori esteri “regolari” in Italia.

 

 
7. Altre novitá

 

 
Altre novitá La “manovra di ferragosto“ introduce anche novità in altri settori.

In sintesi:

- il registro dei rifiuti SISTRI, abrogato con il DL 138/2011, è stata reintrodotto; è stato prorogato il termine per l’introduzione al 9 febbraio 2012 e verranno previste  semplificazioni e verranno rivisti gli adempimenti;

- festività non religiose, che  ricadono di venerdì o lunedì saranno spostate alla domenica che precede o segue con un provvedimento; nella conversione in legge sono state escluse le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;

- il divieto di pubblicità per professionisti è stato limitato e le tariffe degli ordini avranno soltanto carattere indicativo; gli ordini dovranno garantire al massimo il libero accesso all’esercizio della professione;

- con la legge di conversione alcuni provvedimenti in materia di riforma della pensione sono state anticipate al 2014;

- sono state introdotte modifiche in materia di diritto del lavoro.

 

 

Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-35 - Manovra