COVID-19 – Nuove limitazioni in Provincia di Bolzano dal 14 novembre 2020

L’aggravarsi della situazione sanitaria per via del Covid-19 in Alto Adige ha spinto il governo provinciale ad adottare ulteriori misure di limitazione della vita pubblica con il Provvedimento 69/2020 del 12 novembre 2020: tali misure valgono, per ora, dal 14 al 29 novembre 2020. Per le attività economiche sono previste varie limitazioni: per gli esercizi della ristorazione comportano la quasi totale chiusura, mentre artigiani e attività produttive potranno esercitare le loro attività a determinate condizioni.
Limitazioni ed esoneri sono regolati per l’appunto nell’ordinanza 69/2020 assieme alla precedente ordinanza 68/2020, che hanno sostituito le ordinanze 63, 64, 65, 66 e 67 emesse tutte tra il 3 ed il 6 novembre 2020. Noi vi avevamo informati con la ns. circolare 61/2020 sull’ordinanza 63.
Alleghiamo alla presente le due ultime ordinanze 68 dell’8 novembre 2020 e 69/2020, che devono essere lette insieme per comprendere le limitazioni e le eccezioni alle stesse in vigore.
Di seguito abbiamo cercato di riassumere le regole che riguardano le attività economiche, mentre non tratteremo le limitazioni per le attività scolastiche e per il tempo libero.

Commercio al dettaglio

Le limitazioni emanate la settimana scorsa e corrette da ultimo con l’ordinanza 68/2020, restano in vigore senza modifiche ai sensi dell’art. 1, lettera a) dell’ordinanza 69. Quindi le attività di vendita al dettaglio sono sospese, anche nei centri commerciali, con l’esclusione del commercio di alimentari e di beni di prima necessità di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 68/2020, comunque con chiusura obbligatoria le domeniche e giorni festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie sono pure escluse dalla chiusura. Nell’ambito delle attività sospese sono comunque ammessi la vendita a distanza e la consegna a domicilio, così come la vendita online. Per dettagli vi rinviamo al suddetto allegato 1 all’ordinanza 68/2020.

Ristorazione e alberghi

Alberghi, ristoranti e bar erano già in linea di massima chiusa dalla settimana scorsa. Ora rispetto all’ordinanza 68/2020 vengono chiusi anche servizi di catering continuativo su base contrattuale e mense così come i servizi di mensa su base contrattuale degli esercizi di ristorazione che forniscono pasti a operai ecc.; si leggano in tale senso congiuntamente gli artt. 10-11 dell’ordinanza 69 e artt. 11-14 dell’ordinanza 68.
Restano ammessi il cibo d’asporto dalle ore 5 alle ore 20 e la consegna a domicilio tra le 5 e le ore 22. Importante: restano aperte le mense aziendali.

Attività produttive, commercio all’ingrosso e attività di servizi

All’art.1 dell’ordinanza 69 è prevista sospensione generalizzata di tutte le attività dal 14 al 29 novembre 2020. Seguono poi però le esenzioni.

1. Nuovo elenco delle attività consentite

All’ordinanza 69/2020 è allegato un elenco nel quale sono indicate su cinque pagine le attività consentite anche dopo il 14 novembre. Attenzione: tali eccezioni valgono in aggiunta a quelle previste con l’allegato 1 all’ordinanza 68/2020!
Scorrendo l’elenco si scopre che quasi tutte le attività produttive di agricoltura, industria e artigianato possono continuare: vi invitiamo comunque a leggere con attenzione la lista.
Per il commercio all’ingrosso invece ci sono poche eccezioni. Diventa quindi necessario trovare eventuali possibilità di proseguire l’attività tra le seguenti fattispecie e tra le “pieghe” del provvedimento.

2. Interruzione di filiera essenziale di sistema

Sono comunque consentite le attività la cui interruzione può pregiudicare la ripresa della produzione o la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema. Tale eventualità deve essere comunicata tramite PEC con apposita dichiarazione motivata al Presidente della Provincia. Il modello è allegato alla presente circolare (allegato 3), e si dovrebbe compilare il campo A). Non ci risulta però del tutto chiaro a quali attività concretamente si rivolge il provvedimento, in quanto in teoria – come già accennato sopra – la maggior parte delle attività produttive sono di per sé escluse dalle limitazioni.
Per tutte le attività ammesse di cui ai punti 1) e 2) valgono i principi che a) non sono ammessi contatti con la clientela, e b) devono essere garantiti aumentati presidi di sicurezza, come descritti all’art. 2 dell’ordinanza 69/2020.

3. Proseguimento dell’attività negli stabilimenti

Ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza 69/2020 le attività in stabilimenti, laboratori ed officine possono proseguire soltanto per il completamento di prodotti già ordinati – sempre senza contatto con clienti e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Anche in questo caso riteniamo che la norma valga soltanto per quelle imprese, la cui attività non è compresa tra quelle ammesse e di cui all’allegato 1. La presente disposizione vale in particolare per le imprese di costruzioni che preparano prefabbricati ed altro nei loro stabilimenti.

4. Professionisti (art. 4)

Per gli studi professionali, che possono continuare l’attività, vale la raccomandazione di utilizzare per i collaboratori il più possibile il lavoro agile (da casa).

5. Attività di filiera (art. 5)

Sono ammesse le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite dall’ordinanza 69/2020 nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n° 146.
Tra queste riteniamo rientrino anche i trasporti di merci su strada, che non sono esplicitamente citati nell’allegato 1, e molte attività di commercio all’ingrosso, anch’esse non citate nell’allegato 1. I commercianti all’ingrosso che forniscono il commercio al dettaglio ammesso oppure altre attività ammesse con l’ordinanza 69/2020, riteniamo possano continuare l’attività.
Ad esempio i commercianti all’ingrosso di legname che riforniscono i falegnami o quelli di ferramenta che riforniscono fabbri e lattonieri dovrebbero potere proseguire la loro attività.
Facciamo presente che altrimenti sarebbero ammessi soltanto i trasporti di medicinali, tecnologia sanitaria e presidi medico-chirurgici, prodotti agricoli ed alimentari (art. 6).
A differenza che nel precedente periodo di lock-down in primavera, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al Commissariato del Governo o al Presidente della Provincia.

Cantieri (art. 8)

I cantieri edili sono in linea di massima tutti chiusi dal 14 novembre per (almeno) due settimane, con l’esclusione dei seguenti:

a) opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione e quelli di interesse di interesse nazionale o europeo;
b) cantieri di costruzione di infrastrutture pubbliche;
c) cantieri di rispristino degli impianti colpiti da danni o malfunzionamenti, nonché tutti i lavori di manutenzione e di installazione;
d) operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri e/o quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate. Sono altresì ammessi gli interventi eseguiti da una sola impresa che non comportano contatti con terzi.

Nel caso non sia data alcuna delle suddette condizioni, i cantieri di particolare urgenza o importanza strategica, la cui chiusura possa causare danni di comprovata rilevanza, possono proseguire l’attività senza interruzioni, fino ad eventuale sospensione, sulla base di una comunicazione motivata e tramite PEC al Presidente della Provincia all’indirizzo domanda.ord@pec.prov.bz.it
Il modello (allegato 3 alla presente circolare) può essere scaricato dal sito:
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirusdownloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328)

A ns. parere la comunicazione andrà effettuata dal committente indicando quale motivazione, ad esempio nel caso di una ristrutturazione di un albergo, che la sospensione dei lavori comporterebbe la perdita della stagione invernale; oppure che, nel caso di costruzione di edificio produttivo, ci sarebbero pesanti ripercussioni sulla produzione. Una volta inviata la comunicazione, si potrà proseguire con l’attività almeno sino a quando non verrà sospesa dall’autorità.
N.B.: come detto riteniamo che la richiesta vada presentata dal committente, che poi informerá la ditta/le ditte appaltatrici sulla possibilità di proseguire l’attività di cantiere. Naturalmente nulla vieta che anche le ditte esecutrici presentino contemporaneamente la richiesta.

Per quanto riguarda le norme di sicurezza da rispettare rinviamo all’art. 8 dell’allegata ordinanza 69/2020.

Allegati:
A. Ordinanza n° 68/2020
B. Ordinanza n° 69/2020
C. Modello comunicazione Cantieri e fornitori essenziali di sistema