Credito di imposta per canoni di locazione e affitto da marzo a giugno 2020 – Estensione del bonus.

Vi abbiamo già informato sul credito d'imposta riconosciuto per i contratti di locazione e di leasing per i mesi da marzo a giugno (ora anche luglio per le attività stagionali) nella nostra circolare n. 40 di maggio.

Nel frattempo ci sono state tre importanti modifiche alla disciplina:

  • Con il recente c.d. “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) -si veda la nostra circolare n. 52 _ il Legislatore ha esteso, alle medesime condizioni, il bonus anche al canone relativo al mese di giugno 2020 (luglio, per le strutture turistico ricettive);
  • Nella conversione del c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è stato anche chiarito che il limite di 5 milioni di Euro di fatturato (2019) necessario per accedere alle agevolazioni, non solo non si applica alle imprese turistiche, ma nemmeno alle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in generale.
  • Con circolare del Presidente della Provincia dell'11 agosto 2020 è stato chiarito che l'intero territorio dell’Alto Adige è ancora considerato in stato di emergenza a causa della tempesta di vento Vaja dell'autunno 2018. Di conseguenza, le aziende con sede o attività in Alto Adige hanno diritto al bonus indipendentemente dal fatto che abbiano avuto o meno una riduzione ricavi nei mesi in questione.

A seguito di tali modifiche, la disciplina relativa al bonus locazioni può essere riassunta come segue:

Beneficiari

Il credito d'imposta è concesso a imprese, professionisti, enti commerciali ed enti non commerciali che nell'esercizio precedente avevano realizzato ricavi di vendita (ai fini delle imposte sul reddito) non superiori a 5 milioni di Euro.
Per le società con esercizio diverso da quello solare si intende il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).
Per quanto al limite del fatturato, vi sono tre eccezioni:

  • non è previsto limite di fatturato per le aziende che gestiscono strutture alberghiere e agrituristiche;
  • nessun limite di fatturato per le agenzie di viaggio e tour operator;
  • infine, tutte le imprese con attività di vendita al dettaglio hanno diritto al bonus, indipendentemente dal fatturato, tuttavia il bonus è riconosciuto in misura ridotta.

Detti tre settori hanno quindi diritto al bonus anche se, ad esempio, hanno realizzato un fatturato di 20 milioni di euro nell'anno precedente.
Enti non commerciali e ONLUS sono ammessi anche in relazione a immobili utilizzati per scopi istituzionali.

Mensilità

Il credito d'imposta in generale è concesso per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020; tuttavia, per le imprese turistiche con attività esclusivamente stagionale, il credito può essere richiesto per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Il credito d’imposta può essere concesso se nel mese in esame si è registrato un calo del fatturato (da calcolare secondo la normativa IVA) di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ad es. aprile 2019/aprile 2020).

Il diritto al credito d’imposta è concesso separatamente per ogni mese.
Può capitare che il credito sia fruibile solo per una o per due mensilità, in quanto la verifica deve essere effettuata mese per mese. Ad esempio, un soggetto che ha avuto un calo del 90% in aprile e un aumento del 70% in maggio rispetto agli stessi mesi dell'anno può beneficiare del credito d’imposta per il mese di aprile, ma evidentemente non per il mese di maggio.

Importante: le imprese con sede o attività in un comune già considerato, a causa di inondazioni, terremoti ed eventi simili, in stato di emergenza già prima del Coronavirus, hanno diritto al bonus anche se non c'è stato un calo del fatturato.
A tal proposito con circolare del Presidente della Provincia dell'11 agosto 2020 è stato chiarito che l'intero territorio dell’Alto Adige è ancora considerato in stato di emergenza a causa della tempesta di vento dell'autunno 2018.
Di conseguenza, le aziende con sede o attività in Alto Adige hanno diritto al bonus indipendentemente dal fatto che abbiano avuto o meno una riduzione ricavi nei mesi in questione.
Il bonus può quindi essere richiesto anche se il fatturato è aumentato in tutti i mesi rispetto all'anno precedente!

Ammontare del credito d’imposta

In linea di principio, il credito d’imposta è pari al 60% del canone effettivamente pagato per il mese in riferimento, a condizione che l'immobile sia utilizzato in base a un contratto di locazione, di leasing o di concessione.
Se invece l’immobile è detenuto in base a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (ad es. contratto di logistica che comprende anche la messa a disposizione di un magazzino), il credito si riduce al 30%.
Si applica una riduzione per le imprese del commercio al dettaglio con un fatturato nel 2019 superiore a 5 milioni di Euro: In questo caso, il bonus è ridotto al 20% dell'affitto mensile nel caso di contratti di locazione e al 10% del corrispettivo, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Per le imprese esercenti l’attività di commercio al dettaglio che nell'anno precedente non hanno superato la soglia dei 5 milioni di Euro di fatturato, valgono le percentuali del 60% e del 30% di cui sopra.
Il credito del 60%, 30%, 20% o 10% spetta a decorrere dalla data del pagamento del canone di locazione.
Una annotazione relativa al leasing: il D.L. 34/2020 ammette al beneficio i contratti di leasing e non fa distinzione tra leasing operativo e finanziario.
Va tuttavia precisato che con circolare successiva l'agenzia delle Entrate ha negato la possibilità del beneficio ai contratti di leasing finanziario.
In questo caso è opportuno valutare caso per caso.

Quali immobili?

A differenza di quanto previsto nei precedenti disposizioni l’immobile utilizzato non deve necessariamente appartenere alla categoria catastale C/1. Il credito d’imposta riguarda quindi tutti gli immobili ad uso non abitativo, quindi tutti con l’esclusione dei beni classificati – di regola – nelle categorie da A/1 ad A/9.
L'immobile deve però essere utilizzato per l'esercizio di attività commerciali, professionali o istituzionali.
Non è ancora chiaro se l’agevolazione spetta per gli immobili subaffittati, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata in merito.
Inoltre non è stato ancora chiarito se il bonus è concesso per l'affitto e la locazione di terreni. In entrambi i casi (sublocazione e terreni) si consiglia di attendere le istruzioni ufficiali.

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con modello F24 senza particolari requisiti formali.
I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate sono;

  • 6914 per il bonus per canoni di locazione dei negozi e
  • 6920 per il bonus per canoni di locazione per altri immobili.

Il periodo di riferimento è sempre il 2020.
In alternativa, il credito d’imposta può essere trasferito a terzi, comprese banche e assicurazioni, secondo le nuove disposizioni (art. 122 del D.L. 34/2020); quest'ultima opzione, di particolare interesse per gli enti non commerciali, potrà essere utilizzata solo dopo l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione.
Anche in questo caso sono già stati istituiti i codici tributi per la compensazione in F.24 (6930 per i negozi e 6931 per gli altri immobili).

Suggerimenti:

Chi finora non ha beneficiato del bonus perché ad esempio non ha subito una riduzione delle vendite o aveva realizzato nel 2019 vendite superiori a 5 milioni di Euro, può ancora accedere al beneficio, perché non ci sono preventive comunicazioni da trasmettere e non ci sono scadenze.
È sufficiente utilizzare in compensazione il bonus nel modulo F24 secondo le precedenti indicazioni.

Anche in questo caso si ricorda che il credito non è imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.