Credito di imposta per le spese sanificazione per il COVID-19 ridotto al 9,38538% – pubblicato il codice tributo

Con il decreto rilancio era stato annunciato un credito d’imposta per il 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Tali spese dovevano essere comunicate tramite l’apposito modello entro il 7 settembre 2020. Sulla base delle comunicazioni pervenute e tenuto conto che l’importo stanziato dallo Stato era di 200 milioni, l’Agenzia delle Entrate ha determinato con il Provvedimento dell’11 settembre 2020 l’ammontare definitivo della percentuale dell’agevolazione. Il credito effettivo si ottiene applicando la percentuale del 15,6423% al 60% della spesa dichiarata, che corrisponde al 9,38538% del totale. Chi ha speso 10.000 Euro avrà quindi un credito di 938,54 Euro. Con la risoluzione 52/E/2020 del 14 settembre è stato approvato il codice tributo 6917 da utilizzare per la compensazione del credito in F24, indicando come periodo di riferimento l’anno 2020.

Nello specifico:

  • Per le spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 agosto 2020, il credito (9,38538% delle spese) potrà essere utilizzato già a partire dal 16 settembre 2020. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’importo del credito spettante sul cassetto fiscale.

  • Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, la compensazione potrà avvenire – nel limite della previsione di spesa indicata nella comunicazione – secondo il principio di competenza per le aziende e secondo il principio di cassa per i liberi professionisti, ovvero in base al sostenimento o al pagamento (per i liberi professionisti). In concreto, il credito relativo alle spese del mese di settembre potrà essere compensato in F24 a partire dal 16 ottobre 2020.