Credito d’imposta del 15% per gli acquisti di nuovi macchinari e impianti effettuati a partire dal 25 giugno 2014

Credito d’imposta del 15% per gli acquisti di nuovi macchinari e impianti effettuati a partire dal 25 giugno 2014

Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 91/2014 dal titolo “decreto competitività”. Punto centrale del decreto è l’art. 18, nel quale viene riproposta una nuova versione della cosiddetta “Tremonti-ter” del 2009, la cui principale differenza rispetto a quest’ultima risiede nel fatto che il bonus non verrà concesso sotto forma di riduzione della base imponibile bensì nella forma di un credito d’imposta; ciò è da accogliere con favore, soprattutto pensando alla situazione in cui, oggi più comune che allora, la base imponibile risulti negativa. Meno favorevole è invece la tempistica di fruizione del credito d’imposta: il credito d’imposta può essere utilizzato solamente a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Ambito di applicazione soggettivo Il credito d’imposta è riconoscibile alle sole imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Potranno dunque beneficiarne le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, indipendentemente dalla loro “dimensione” e dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata). Beneficiarie del bonus potranno essere anche le stabili organizzazioni italiane di imprese estere. Restano invece esplicitamente esclusi dal beneficio i professionisti.
Investimenti agevolabili Agevolabili sono unicamente gli investimenti (anche se acquistati tramite leasing finanziario) effettuati in nuovi macchinari ed impianti compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (vedi allegato A), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Affinché siano agevolabili, i singoli impianti/macchinari devono avere un costo d’acquisto almeno pari ad € 10.000.

La categoria di investimenti agevolabili è esattamente la stessa prevista nel 2009 dalla “Tremonti-ter”; proprio in luce della forte comunanza di quest’ultima con la novella norma, per taluni chiarimenti in materia è possibile fare riferimento alla “vecchia” circolare dell’Agenzia delle entrate nr. 44/E del 27 ottobre 2009.

Ne consegue ad esempio, che ora come allora non sono agevolabili gli investimenti in immobilizzazioni immateriali, in immobili, nonché in beni e macchinari non ricompresi nella tabella ATECO di riferimento (come per esempio, computers ed automezzi).

Tempistiche Sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Ai fini del calcolo della data di riferimento degli investimenti, vale fondamentalmente il principio della data di consegna. Anche gli investimenti ordinati prima del 25 giugno 2014 sono dunque agevolabili, purché i relativi impianti/macchinari vengano consegnati successivamente a tal data.

Particolarità alle quali fare attenzione:

- contratti d’opera: per il calcolo del periodo di riferimento vale in questo caso la data di consegna finale, a meno che non siano previsti pagamenti separati di singole partite ai sensi dell’articolo 1666 del codice civile.

- fornitura e montaggio: per i beni che necessitano di un’attività di installazione, montaggio o rodaggio, vale la data di consegna degli stessi, ai sensi di quanto indicato da Assonime con circolare n. 7/2010.

Il calcolo del bonus Il credito di imposta ammonta al 15% della differenza positiva tra l’investimento effettuato nel periodo di osservazione (seconda metà 2014 o prima metà del 2015) e la media degli investimenti dello stesso tipo effettuati nei cinque anni precedenti, con esclusione dell’anno tra questi in cui sono stati effettuati i maggiori investimenti. Differentemente dalla “Tremonti-ter”, gli investimenti non dovranno essere considerati al netto dei disinvestimenti; in passato erano agevolabili unicamente gli investimenti netti.

Per il calcolo del credito d’imposta contributo spettante per gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2014 (25. giugno – 31. dicembre 2014) il quinquennio di riferimento ai fini del calcolo della media sarà quello 2009-2013, mentre per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2015 il quinquennio di riferimento sarà quello 2010-2014. Considerando che uno dei cinque anno del quinquennio va escluso, nella prassi non si dovrà far altro che sommare gli investimenti rilevanti effettuati nei quattro anni residui e dividere l’importo così determinato per quattro. Tale importo andrà confrontato con gli investimenti effettuati nel periodo di riferimento. Sulla differenza positiva tra investimenti effettuati nel periodo di riferimento e l’importo medio di cui sopra andrà infine calcolato il 15%, pari al credito di imposta riconosciuto.

Appare chiaro come, perché residui un importo “positivo” sul quale poter calcolare il 15% di credito di imposta è necessario che gli investimenti effettuati in sei mesi siano maggiori di quelli effettuati mediamente negli anni passati (dunque in un lasso di tempo doppio). Tale aspetto, potenzialmente negativo, è una novità rispetto alla disciplina precedente di cui alla “Tremonti-ter”.

L’effetto restrittivo che il confronto con gli investimenti passati comporta, si riduce, fino ad annullarsi, nelle società neocostituite. Per le società costituite da meno di cinque anni infatti, il confronto andrà effettuato con gli investimenti effettuati in tutti gli anni passati, sempre con esclusione di quello in cui sono stati fatti i maggiori investimenti. L’esclusione di un anno potrà essere fatta anche nel caso in cui l’anno di confronto sia uno soltanto, comportando l’azzeramento della media di confronto e permettendo dunque di beneficiare di un credito di imposta pari al 15% dell’intero investimento effettuato (è il caso di una società costituita nel 2013, che investe nel secondo semestre 2014). Per forza di cose, il credito “pieno” spetterà anche alle società costituite nel corso del 2014!

C’è da aspettarsi che, come in passato, vengano rilasciate disposizioni attuative volte ad evitare l’abuso della norma in parola.

Fruizione del credito d’imposta Il credito d’imposta, riconosciuto secondo le modalità suesposte, potrà essere utilizzato tramite compensazione in modello F24 di debiti di imposta di qualsiasi genere (ritenute, IRPEF, IRES, IRAP, IMU, ecc.), compresi i contributi previdenziali.

La compensazione resta l’unica modalità di fruizione del credito, che dunque non potrà essere chiesto a rimborso. Il credito d’imposta non è imponibile ai fini IRPEF/IRES né tantomeno ai fini IRAP. L’uso dello stesso non rileva inoltre ai fini del calcolo del massimale di imposta compensabile annualmente, pari ad € 250.000.

Come anticipato, vale la pena ripetere però come la compensazione non potrà essere “istantanea” bensì potrà avvenire, per investimenti effettuati nel semestre 2014, a partire dal 1° gennaio 2016, e per gli investimenti effettuati nel semestre 2015, a partire dal 1° gennaio 2017. Inoltre, la compensazione non potrà avvenire in unica rata, bensì dovrà essere dilazionata in tre rate annuali di pari importo!

Un esempio: effettuando un investimento nel secondo semestre del 2014, eccedente la media degli investimenti medi degli anni passati di 100.000 €, si avrà diritto ad un credito d’imposta di 15.000 €, compensabile in tre rate di pari importo (€ 5.000 cadauna) negli  anni 2016, 2017 e 2018.

Attenzione: Il credito dovrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene riconosciuto nonché in quelle relative ai periodi di imposta in cui viene utilizzato!

Decadenza dal beneficio e rimborso del credito Nei seguenti casi è prevista la decadenza dal beneficio e l’obbligo di rimborso del credito compensato:

- vendita del bene agevolato a terzi ovvero impiego dello stesso a fini extra-aziendali prima del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento;

- trasferimento del bene agevolato a strutture produttive oltre frontiera, effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello Unico dell’anno di riferimento del credito.

 
Va menzionata la possibilità che l’iter di conversione del DL ad opera del Parlamento apporti modifiche all’esposta disciplina.
Per ulteriori informazioni e documentazione rimaniamo come sempre a Vostra completa disposizione.

Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-29 05.07.2014 - Bonus investimenti

scarica qui l'allegato C-29 Allegato A

scarica qui l'allegato C-29 Allegato A2