Credito d’imposta del 30% per la riqualificazione delle strutture alberghiere

Credito d’imposta del 30% per la riqualificazione delle strutture alberghiere

Come più volte comunicato, circa un anno fa il DL 83/2014 pubblicato in G.U. 31 maggio 2014 in riferimento alle strutture ricettive ha introdotto i seguenti bonus:

  • credito d’imposta del 30% per le spese sostenute in riferimento alla riqualificazione ed all’eliminazione delle barriere architettoniche (limite massimo del bonus pari ad € 200.000) degli esercizi ricettivi;
  • credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nell’ambito della digitalizzazione, della realizzazione di portali web, e del marketing elettronico (limite massimo di spesa agevolata pari ad € 41.666) degli esercizi ricettivi.

Con il decreto del 7 maggio 2015 (pubblicato in G.U. il 17 giugno 2015) sono state finalmente introdotte le disposizioni attuative del bonus riqualificazioni. Queste tuttavia per il momento non contengono indicazioni relative alla consegna delle istanze.

Allo stato attuale è però possibile determinare chi ha diritto al bonus per quali spese. Purtroppo anche per questo bonus le risorse stanziate sono molto modeste: € 20 milioni per il 2015, ed € 50 milioni per ciascuno degli anni compresi tra il 2016 ed il 2019.

  1. Ambito soggettivo:

Il credito d’imposta in esame spetta alle “imprese alberghiere” esistenti alla data dell’1.1.2012. Come previsto dal Decreto attuativo per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

  1. Spese agevolabili:

Il credito in esame spetta per gli “interventi di maggiore rilevanza” con riferimento alle spese:

  • di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
  • di incremento dell’efficienza energetica;
  • per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per “ulteriori interventi”, comprese le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi, e che non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa “prima del secondo periodo d’imposta successivo”. La quota destinata a mobili e componenti d’arredo non può essere superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus in esame pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

Il decreto specifica in modo dettagliato le spese oggetto di agevolazione.

L’effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato alternativamente:

  • dal Presidente del Collegio sindacale,
  • da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
  • da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile di un CAF.
  1. Determinazione del credito d’imposta:

Il credito d’imposta in esame, riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 200.000, è pari al 30% delle predette spese sostenute nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2016. L'importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 666.667. Detto limite consente infatti di rispettare l’ammontare massimo di credito d’imposta spettante (666.667 x 30% = 200.000) nel triennio 2014-2016.

Il credito d’imposta in esame, ripartito in tre quote annuali di pari importo (ciascuna fino ad un massimo di € 66.666,67), è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]”. La prima quota del credito relativo alle spese sostenute nel 2014 è utilizzabile dall’1.1.2015.

Le limitazioni sono costituite dal rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis”, e soprattutto dall’esiguità delle risorse stanziate nel bilancio statale, come già evidenziato più sopra.

  1. Domanda di accesso al credito d’imposta:

La procedura prevista per il riconoscimento del credito in esame è analoga a quella applicabile al credito “digitalizzazione”. Infatti ai sensi del Decreto attuativo, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le modalità telematiche di invio della domanda saranno definite entro il 15.8.2015.

Le domande di accesso al credito d’imposta dovranno essere presentate nei seguenti termini:

  • entro 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche per le spese sostenute nel 2014;
  • dall’1.1 al 28.2.2016 per le spese sostenute nel 2015;
  • dall’1.1 al 28.2.2017 per le spese sostenute nel 2016.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all’interessato il diniego/riconoscimento del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante. Le domande ammesse al beneficio saranno pubblicate sul sito Internet del Ministero. Si evidenzia che le risorse sono assegnate in ordine cronologico in base all’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento. A tal fine sarà rilevante la data fissata per il “click-day”.

La compensazione nel modello F24 della prima quota del credito relativo alle spese sostenute nel 2014 dovrà pertanto attendere i suddetti esiti di assegnazione delle risorse (che probabilmente saranno resi noti solo verso la fine dell’anno), e comunque la prima quota sarà utilizzabile non prima dell’1.1.2015.

Il credito d’imposta in commento non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Alleghiamo alla presente circolare il decreto del 7 maggio 2015.

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-31 7.07.2015 - credito imposta ristrutturazione strutture alberghiere

scarica qui l'allegato C-31-Allegato A