Credito d’imposta del 65% per ristrutturazioni in strutture alberghiere nel 2017 – termini per la registrazione e “click-day”

Le strutture alberghiere e gli agriturismi hanno potuto usufruire negli ultimi anni, precisamente dal 2014 al 2016, di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per vari tipi di intervento ed investimenti (manutenzioni straordinarie e risanamento, eliminazione di barriere architettoniche, acquisto di mobili ecc.) nella misura del 30% su spese fino ad Euro 666.667 nell’arco del triennio. Ora per gli anni di imposta 2017 e 2018 il credito di imposta è stato aumentato al 65% però con un limite massimo di spesa di Euro 307.692. In pratica il limite massimo del credito di imposta resta invariato a 200.000 Euro (per il biennio). Può richiedere tale agevolazione anche chi ha già usufruito del bonus nel triennio 2014-2016. Come sempre il presupposto per accedere all’agevolazione è l’invio il prima possibile in via telematica dell’istanza a partire dal “click-day” (dalle ore 10.00 del 26 febbraio 2018), previo accreditamento a partire dal 25 gennaio 2018, in quanto la concessione del bonus avviene sulla base del ricevimento in ordine cronologico da parte del Ministero competente e fino ad esaurimento delle risorse. Di seguito i dettagli sull’argomento.
Con comunicazione del 17 gennaio 2018 il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha reso noto i termini entro i quali presentare la documentazione per il 2017 ai fini del riconoscimento del credito di imposta. Come detto è dapprima necessaria la registrazione sul

sito per potere inviare successivamente la vera e propria istanza. Le scadenze:

  • La richiesta di registrazione può essere caricata sul sito del Ministero (con apposito modulo) tra le ore 10.00 del 25 gennaio 2018 e le ore 16.00 del 19 febbraio 2018, tramite posta elettronica e firmata digitalmente; il richiedente riceverà una conferma di
    avvenuta registrazione con codice di accesso.
  • Il codice di accesso consente la compilazione del modello ministeriale per la richiesta
    dell’agevolazione.
  • La richiesta di agevolazione vera e propria può essere presentata tramite posta
    elettronica a partire dalle ore 10 del 26 febbraio e fino alle ore 16.00 del 27 febbraio 2018 (cd. “click-day”). Determinante per l’attribuzione dell’agevolazione, le cui risorse finanziarie sono limitate, è l’ordine cronologico di ricevimento da parte del Ministero, per cui è molto importante un rapido invio.

Importante: se vi siete già registrati in occasione della precedente versione del bonus-alberghi, sembrerebbe che tale registrazione sia valida anche per l’attuale agevolazione.

Il Ministero ha messo a disposizione l’indirizzo taxcreditriqualificazione@beniculturali.it per eventuali richieste di chiarimenti e l’indirizzo procedimenti@beniculturali.it per informazioni relative a problemi tecnici in fase di registrazione o invio.

Riassumiamo brevemente le principali informazioni a proposito del bonus alberghi in oggetto.

1- Ambito soggettivo:
Il credito d’imposta in esame spetta alle “imprese alberghiere” esistenti alla data dell’1.1.2012. Come previsto dal Decreto attuativo per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono esclusi bar e ristoranti. L’identificazione esatta delle strutture ammesse all’agevolazione in Alto Adige, viene fatta sulla base della normativa provinciale in materia. La legge di Bilancio per il 2017 ha esteso l’agevolazione anche alle strutture agrituristiche. La legge di Bilancio per il 2018 ha esteso inoltre l’ambito soggettivo anche agli stabilimenti termali.

2- Spese agevolabili:
Il credito in esame spetta per gli “interventi di maggiore rilevanza” con riferimento alle spese: di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • incremento dell’efficienza energetica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • riqualificazione antisismica
  • spese sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo

Importante: Secondo la nuova formulazione delle disposizioni, requisito necessario per il riconoscimento del credito d’imposta è che i sopra citati interventi di ristrutturazione edilizia abbiano anche finalità di incremento dell’efficienza energetica e/o di riqualificazione antisismica degli edifici!
La disposizione prevede inoltre che le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo debbano essere destinate esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi e che l’acquisto sia effettuato contestualmente alle misure costruttive che soddisfano i requisiti di cui sopra. Detti mobili non possono poi essere ceduti per almeno otto anni.
I requisiti di accesso all’agevolazione sono stati quindi notevolmente rafforzati rispetto al periodo di investimento 2014-2016. In cambio, tuttavia, l'importo della detrazione è stato aumentato al 65%.
Va aggiunto che, come previsto dalla Finanziaria 2016, sono incluse tra le spese agevolabili gli interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura.
L’effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato alternativamente:

  • dal Presidente del Collegio sindacale,
  • da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
  • da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o
    dei Consulenti del Lavoro;
  • dal responsabile di un CAF.

3- Determinazione del credito d’imposta:
Il credito d’imposta in esame, riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 200.000, è pari al 65% delle predette spese sostenute nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2017. L'importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 307.692,30. Detto limite consente infatti di rispettare l’ammontare massimo di credito d’imposta spettante (307.692,30 x 65% = 200.000).
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 con altre imposte e tributi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed è ripartito in due quote annuali di importo massimo pari ad 100.000 Euro. La compensazione è possibile fino ad un massimo di 10 anni.
Va osservata la regola „de minimis“, che, tuttavia, in considerazione delle sempre minori sovvenzioni pubbliche raramente rappresenta un problema.
La compensazione nel modello F24 del credito relativo alle spese sostenute dovrà attendere gli esiti di assegnazione delle risorse da parte del Ministero. Il credito d’imposta in commento non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Il credito d’imposta non costituisce un limite per il cosiddetto “super-ammortamento” (140% per il 2017).
Non è ancora stato pubblicato il codice tributo da utilizzare nel modello F24: non è chiaro se si potrà utilizzare quello utilizzato fino ad oggi (6850).

Qualora foste intenzionati ad affidarci o ad essere assistiti al fine della compilazione ovvero della presentazione dell’istanza, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi al più presto possibile.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider