Dal 1° gennaio 2014 l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti IRPEF, IRES, IRAP e delle ritenute d’acconto superiori a Euro 15.000 soltanto se apposto il visto di conformità alla dichiarazione pertinente.

Dal 1° gennaio 2014 l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti IRPEF, IRES, IRAP e delle ritenute d’acconto superiori a Euro 15.000 soltanto se apposto il visto di conformità alla dichiarazione pertinente.

La restrizione delle compensazioni orizzontali dei crediti mediante modello F24 persiste nell’ambito IVA da anni, con la finanziaria 2014 esso si estende in parte anche alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), IRAP, imposte sostitutive e soprattutto sui crediti derivanti da ritenute d’acconto (come da modello 770).

I crediti delle summenzionate imposte possono essere compensati per un importo superiore a Euro 15.000 orizzontalmente con altre imposte e tributi soltanto se è stato apposto alla singola dichiarazione, dalla quale emerge il credito, il visto di conformità da un Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti o da un Sindaco. La compensazione verticale dell’imposta, cioè nell’ambito della stessa imposta, è esonerata dal nuovo obbligo.

 

A differenza di quanto previsto per la compensazione del credito IVA, rispetto al quale la compensazione per importi superiori a Euro 5.000 è ammessa solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per la summenzionata compensazione non sono previste tale limitazioni. Si deduce che la compensazione si può effettuare, anche se non è stata presentata preventivamente la dichiarazione dei redditi. Bisogna pertanto soltanto assicurarsi che alla successiva dichiarazione sia apposto il visto di conformità.

 

Le nuove limitazioni decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Se l’esercizio d’impresa coincide con l’anno solare, le limitazioni sì applicano già alle dichiarazioni per il 2013. In questi casi la nuova normativa trova applicazione per tutte le compensazioni di ammontare maggiore a Euro 15.000 eseguite dall’1 gennaio 2014.

 

Attenzione: Se quindi dall’1 gennaio 2014 intendete compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP, delle imposte sostitutive o crediti risultanti dal modello 770, per un importo superiore a Euro 15.000, orizzontalmente con altre imposte e tributi mediante modello F24, bisogna assicurarsi che alle singole dichiarazioni venga apposta il visto di conformità da un professionista abilitato. La presentazione della dichiarazione senza il visto di conformità comporta l’applicazione di sanzioni amministrative onerose. Soprattutto nel caso in cui vengano effettuate compensazioni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni (normalmente entro il 30/09/2014), è necessario informare il professionista incaricato.

 

A tal proposito si rammenta che a decorrere dall’anno 2014 l’art. 9 comma 2 del DL 35/2013 ha innalzato il limite delle compensazioni dai precedenti Euro 516.000 a Euro 700.000.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider

 

scarica qui la circolare C-03-07.01.14 Compensazione orizontale