Decreto collegato alla finanziaria 2018

Decreto collegato alla finanziaria 2018

L’ormai tradizionale „decreto collegato alla legge finanziaria“– quest’anno il D.L. 16.10.2017 n° 148 – è stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore. Il decreto contiene varie misure “urgenti”, tra le quali ai primi cinque articoli alcune di natura fiscale.

Di seguito una panoramica delle novità che qui interessano.

 

  1. Rottamazione dei ruoli („cartelle“) (art. 1)

Ricordiamo che entro lo scorso aprile c’era la possibilità di “rottamare” con determinate riduzioni le cartelle di pagamento, derivanti da iscrizione a ruolo, notificate entro il 31 dicembre 2016 (rinviamo a tale proposito alla ns. circolare 17/2017).

Il decreto collegato di cui sopra ritorna sul tema con alcune nuove misure:

  • Proroga al 30 novembre 2017:

In pratica i termini di pagamento delle rate e/o dell’unico pagamento vengono prorogati. Chi non ha pagato, in tutto o in parte, le prime rate (31 luglio e 30 settembre 2017) o la prima ed unica rata (sempre al 31 luglio 2017) scadenti prima del 2 ottobre, ha tempo per effettuare i pagamenti scaduti senza ulteriori aggravi entro il 30 novembre 2017. In taluni casi ciò comporterebbe, per chi non ha pagato le prime due rate di luglio e settembre, il pagamento di tre rate contemporaneamente, in quanto la terza rata scadrebbe comunque al 30 novembre 2017. Non è richiesto alcun adempimento particolare, è sufficiente effettuare il versamento.

1.2 Rottamazione delle cartelle emesse nel 2017

La “nuova rottamazione” riguarda invece le cartelle notificate entro lo scorso 30 settembre 2017, con la precisazione però che deve trattarsi di cartelle notificate tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2017. Di conseguenza le cartelle che potevano essere “rottamate” nello scorso aprile ma per le quali però non si è usufruito di tale possibilità, non possono più essere rottamate, nemmeno usufruendo della suddetta nuova possibilità: ci auguriamo che nel corso della conversione in legge venga inserita una correzione in tale senso per consentire di rimediare ad una mancata rottamazione.

Al fine di consentire l’adesione alla sanatoria di cui sopra l’Agenzia delle Entrate dovrebbe trasmettere ai soggetti che potrebbero essere interessati entro il 31 marzo 2018 una distinta delle cartelle “rottamabili”. Entro il successivo 15 maggio il contribuente dovrà presentare apposita istanza ed entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia Entrate comunica l’importo dovuto. Il pagamento andrá poi effettuato il 31 luglio successivo in unica soluzione, oppure in cinque rate di uguale importo scadenti a fine luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 ed a febbraio 2019. Per il pagamento a rate verranno addebitati gli interessi al 4,5% a partire da agosto 2018.

1.3 Riammissione alla definizione dei ruoli

Uno dei presupposti per la rottamazione delle cartelle 2016 pendenti al 24 aprile 2016 era che, in caso in precedenza fosse stata richiesta la rateazione delle cartelle stesse, venissero comunque pagate tutte le rate scadenti fino al 31.12.2016 senza riduzioni o eccezioni di sorta. Ora tale condizione viene cancellata, prevedendo che possa accedere alla rottamazione anche chi non era a posto con il pagamento delle rate scadenti fino al 31 dicembre 2016, presentando una apposita istanza di definizione entro il 31 dicembre 2017. Dopodiché andranno effettuati entro il 31 maggio 2018 i versamenti delle rate non pagate che scadevano fino al 31 dicembre 2016, e successivamente l’Agenzia Entrate comunicherà entro il 31 luglio 2018 l’importo della definizione. Tale imposto potrà essere versato in unica soluzione entro il 30 settembre 2018, oppure in tre rate di uguale importo scadenti a fine settembre, ottobre e novembre 2018. Sugli importi dovuti tra l’altro verranno calcolati gli interessi al 4,5% a partire da agosto 2017, per non favorire tali contribuenti “ritardatari” rispetto a quelli che hanno definito le cartelle nel 2017.

Attenzione: se avete cartelle di pagamento pendenti e avete interesse a definirle, vi invitiamo a prendere contatto con il ns. studio per verificare l’eventuale convenienza ad una adesione alla rottamazione.

 

  1. Split Payment (art. 3)

A partire dal 1° gennaio 2018 è previsto un ampliamento dell’applicazione dello “split payment in particolare ai seguenti soggetti:

  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  • Aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alle persone;
  • Tutte le società e gli enti controllati dalle Amministrazioni pubbliche;
  • Tutte le fondazioni partecipate dalle Amministrazioni pubbliche.

La procedura dello split payment si applicherà quindi per le societá controllate da qualsiasi pubblica amministrazione, non soltanto dallo Stato o enti pubblici territoriali/locali. In particolare riguarderá ad esempio le società controllate da aziende speciali ed universitá. Dal 1° gennaio 2018 saranno assoggettate al meccanismo di cui sopra anche società e fondazioni che non sono controllate da un unico ente pubblico ma da più enti che insieme controllano più del 70% delle quote. Per quanto riguarda le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB e soggette anch’esse allo split payment, dovranno essere identificate ai fini IVA in Italia: ci sono stati infatti alcuni problemi di applicazione nei casi di società “figlie” di gruppi esteri.

Entro novembre verranno pubblicati i nuovi elenchi di enti e societá soggetti allo split payment, nella speranza che questa volta non sorga la confusione dell’ultima estate con numerosi e ripetuti decreti correttivi in materia.

Sempre in argomento vi informiamo che di recente l’Agenzia Entrate, con la circolare 27/E del 27 novembre 2017, ha chiarito che:

  • Per gli errori commessi fino al 6 novembre (quindi prima della pubblicazione dei chiarimenti con la circolare succitata) non verranno applicate sanzioni, semprechè l’imposta sia stata effettivamente versata;
  • Le operazioni nei confronti di soggetti controllati dalla P.A. e di società quotate non imponibili IVA a seguito di dichiarazione di intento, non sono soggette allo split payment.

 

  1. Bonus pubblicità (art. 4) già dal 2017

È stato modificato il cd. “bonus pubblicità” introdotto in maggio 2017 per ampliare le fattispecie agevolabili e renderlo applicabile giá dal 2017.

Il provvedimento originario prevedeva a partire dal 2018 un credito di imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità su giornali e periodici, sia cartacei che digitali, e su radio e TV. In concreto il bonus consiste in un credito di imposta, compensabile tramite mod. F24, pari al 75% (per le PMI in taluni casi anche del 90%) dell’incremento delle analoghe spese in pubblicità rispetto all’esercizio precedente; il meccanismo di calcolo è simile ad agevolazioni simili del passato (ad es. la “Tremonti”) basate sul criterio dell’incremento.

Con il decreto collegato l’agevolazione viene riconosciuto “retroattivamente” per il periodo dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 per gli investimenti in pubblicità su quotidiani e periodici, anche online, a condizione che l’incremento rispetto agli investimenti dello stesso periodo del 2016 sia almeno pari all’1%.

  1. Sterilizzazione dell’aumento delle aliquote IVA (art. 5)

L’aumento delle aliquote IVA previsto nella legge finanziaria per il 2015 viene rivisto. L’aumento dell’aliquota del 10% è previsto a partire dal 1° gennaio 2018 all’11,4% e dal 1° gennaio 2019 al 12%. In realtà in alcuni comunicati stampa della Presidenza del Consiglio di ottobre a proposito della finanziaria 2018 si affermava che non ci sarebbero stati aumenti (perlomeno per il 2018): staremo a vedere quale sarà la versione definitiva.

 

Il decreto deve essere convertito entro 60 giorni in legge e, come sempre, ci saranno con molta probabilità delle rettifiche/modifiche nel testo.

 

 

Cordiali saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-42-15.11.2017 Decreto collegato alla finanziaria 2018