Decreto IMU – proroga per zone edificabili con piano di attuazione – Riduzione dell’imposta sostitutiva per le locazioni con canoni convenzionati

Decreto IMU – proroga per zone edificabili con piano di attuazione – Riduzione dell’imposta sostitutiva per le locazioni con canoni convenzionati

Con provvedimento del 28 agosto 2013 è stata disposta l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per l’abitazione principale. Anche i costruttori edili sono agevolati: per gli immobili non locati compresi nell’attivo circolante non sarà più dovuta l’IMU dopo il pagamento del saldo per il 2013. Il provvedimento sarà finanziato tra l’altro dalla prossima introduzione della Tariffa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e dal dimezzamento della deducibilità IRPEF delle spese sulle assicurazioni sulla vita. I provvedimenti contenuti nel Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 sono entrati immediatamente in vigore. Il Decreto Legge dovrà però essere convertito in Legge entro 60 giorni e non è da escludere che subisca delle modifiche. Segue una panoramica delle novità più importanti:

 

  1. Definitiva abolizione della prima rata IMU 2013 per determinati immobili:

Per gli immobili per i quali il D.L. n. 54/2013 (si veda la nostra circolare n. 17/2013) prevedeva la sospensione della prima rata IMU di giugno è stata disposta la definitiva abolizione della prima rata IMU. L’agevolazione riguarda i seguenti immobili:

- i terreni agricoli,

- i fabbricati rurali e

- l’abitazione principale con le rispettive pertinenze.

 

Come abitazione principale viene considerata l’abitazione  nella quale la famiglia vi abbia la residenza anagrafica e ci dimori prevalentemente. Le famiglie possono avvalersi dell’agevolazione per l’abitazione principale nel territorio comunale soltanto per un immobile. In aggiunta bisogna tener conto di fattispecie particolari per le quali è prevista dalla legge, da regolamenti speciali o dalle rispettive delibere comunali, l’equiparazione all’abitazione principale, p.es. l’assegnazione dell’abitazione coniugale a uno degli ex-coniugi separati o divorziati. È altresì equiparata ad abitazione principale, se previsto dalla delibera comunale, l’abitazione di anziani e disabili che risiedono in case di cura e istituti specializzati, purché l’abitazione non sia locata (!). Anche le abitazioni principali di residenti all’estero sono equiparate all’abitazione principale, purché essi siano iscritti al registro AIRE. Non è  considerata abitazione principale l’abitazione concessa in comodato d’uso a parenti, anche se è da essi adibita ad abitazione principale.

Come chiarito anche a giugno, l’agevolazione dell’abitazione principale non viene applicata agli immobili di lusso, abitazioni di tipo signorile e palazzi (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Queste abitazioni non erano esonerate dalla prima rata e a dicembre è dovuto il pagamento del saldo.

L’agevolazione delle pertinenze all’abitazione principale vale per una unità delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Chi dovesse avere due garage o posti macchina accatastati come due unità separate potrà avvalersi dell’agevolazione soltanto per un’unita, mentre per la seconda unità è dovuta l’IMU senza alcuna agevolazione.

L’abolizione dell’IMU vale anche per le unità abitative in proprietà indivisa delle cooperative di costruzione di abitazioni, assegnate ai rispettivi soci a titolo di abitazione principale e le relative pertinenze.

L’abolizione vale anche per le abitazioni assegnate dall’istituto per l’edilizia sociale e enti simili.

Particolari agevolazioni sono previste anche per le abitazioni principali degli addetti alle forze armate e alla polizia.

Nota bene: il summenzionato decreto legge contiene soltanto l’abolizione della prima rata dell’IMU per il 2013; rimangono ancora dubbi per quanto riguarda la seconda rata 2013 come anche per i seguenti anni. Sulle questioni aperte si attende una decisione che verrà presa solo dopo il 15 ottobre 2013. Tenendo conto delle promesse politiche ci si aspetta l’abolizione anche della seconda rata IMU del 2013. Però allo stato attuale della normativa ci si dovrebbe aspettare il pagamento dell’intera imposta per il 2013 con il pagamento della seconda rata, siccome non è stata prevista una totale abolizione dell’imposta.

 

  1. Abolizione della seconda rata dell’acconto IMU 2013 dei c.d. “immobili merce”:

Per i fabbricati costruiti dal committente (anche tramite contratti di appalto) ed iscritti nell’attivo circolante come immobili/merce, in quanto destinati dall’impresa alla vendita, non è più dovuto il saldo IMU per il 2013 e, a partire dal 2014, l’imposta è definitivamente abolita. Le condizioni per l’esenzione sono:

  • la qualifica di costruttore: secondo un’interpretazione prudenziale della norma l’agevolazione non spetterebbe agli immobili oggetto di permuta o di ristrutturazione;
  • l’iscrizione del fabbricato come immobile merce nell’attivo circolante;
  • che l’immobile non sia locato.

In questo contesto è irrilevante la data di ultimazione dell’immobile.

Avvertenza: sulla base della normativa vigente si ritiene che, con riferimento a questi immobili, la determinazione dell’imposta per la prima metà del 2013 debba essere effettuata secondo le regole generali; al più tardi a dicembre, in occasione del versamento del saldo, si avrà modo di verificare la corretta determinazione dell’imposta dovuta per la prima parte dell’anno.

 

  1. Abolizione dell’IMU dal 2014

A partire dal 2014 anche i fabbricati degli enti non commerciali e destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica saranno completamente esentati dall’IMU.

 

  1. Altre disposizioni

Il decreto contiene ulteriori provvedimenti riguardanti il settore immobiliare:

  • è stata introdotta una proroga di termini con riferimento all’imposta di registro: si ricorda che è applicabile l’imposta di registro ridotta dell’1% (oltre alle imposta ipotecarie e catastali pari al 4%) per il trasferimento di fabbricati in zone per cui è stato approvato un piano urbanistico, se entro 8 anni viene ultimato un fabbricato abitativo. La crisi del settore edile ha, in molti casi, reso impossibile il rispetto di tale termine. Ora il limite è stato elevato ad 11 anni e, da quanto emerge dalla stampa specializzata, questa novità dovrebbe valere anche retroattivamente a partire dai contratti di vendita stipulati dal 2005. Ciò dovrebbe permettere di sanare inesattezze commesse negli anni passati;
  • un’ulteriore agevolazione riguarda i redditi da locazione abitativa relativi a contratti a canone convenzionale: l’imposta sostitutiva (c.d. cedolare secca) è stata ridotta dal 19% al 15% retroattivamente per il 2013. L’imposta sostitutiva resta invece del 21% per i redditi da locazione relativi a canoni liberi.

 

Provvedimenti di copertura

La copertura delle agevolazioni sopra esposte dovrebbe essere garantita dall’introduzione della tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e dal dimezzamento della deducibilità IRPEF delle polizze assicurative sulla vita (dall’attuale limite di Euro 1.291 si passa ad Euro 630 per il periodo di imposta 2013 ed Euro 230 per il 2014).

La TARES verrà probabilmente potenziata legandola al criterio del “produttore” dei rifiuti (più se ne producono, più si paga). Dovremo aspettarci anche ulteriori aumenti sia per quanto riguarda l’imposta sugli olii minerali sia con riferimento agli acconti IRES e IRAP di novembre.

 

In conclusione si ricorda che rimane invariata l‘indeducibilità dell’IMU dall’imposta sui redditi. Dopo un’iniziale apertura le richieste di varie associazioni di categoria sono state ignorate in sede di approvazione del decreto.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-30 - 10.09.13 - Decreto IMU