Decreto Legge emergenza Coronavirus – “Cura Italia”

L’ormai noto Decreto Legge 18/2020 „Cura Italia“ è stato emanato dal Governo il 17 marzo
2020 e pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto è entrato in vigore sempre
il 17 marzo e dovrá essere convertito in legge entro sessanta giorni. Naturalmente dovranno
essere emanate, come di consueto, numerose disposizioni attuative.

1. Aiuti per imprese e professionisti

Misure di sostegno in ambito creditizio per le PMI (art. 56)

Le PMI potranno richiedere, facendo riferimento all’emergenza ed al presente decreto, la sospensione delle rate di muto e leasing fino al 30 settembre 2020. Condizione essenziale per tale richiesta è che le posizioni creditizie non siano “deteriorate”, cioè che le imprese siano in regola con i pagamenti fino al 17 marzo 2020. Tutte le PMI, indipendentemente dal tipo di attività, potranno richiedere la sospensione, oppure optare per il pagamento delle sole rate di capitale (senza interessi). La stessa sospensione fino al 30 settembre 2020 può essere richiesta per i mutui con unica rata.

Le linee di credito a revoca e/o per anticipi su crediti, per l’importo concesso al 29 febbraio
2020 (o 17 marzo, se superiore) dagli istituti di credito, non potranno essere revocate o ridotte
fino al 30 settembre 2020
.
Le suelencate sospensioni devono essere concesse su semplice richiesta dell’impresa e senza
particolari formalismi né costi aggiuntivi.

Ricordiamo che i tre gruppi bancari locali (Cassa Risparmio Bolzano, Banca Popolare Alto
Adige e casse Raiffeisen) hanno di loro iniziativa elaborato per le imprese in difficoltà una
proposta di sospensione fino a 12 mesi o di prolungamento dei finanziamenti fino a 24 mesi.
Peraltro tale lodevole iniziativa consente alle citate banche uno spazio di manovra diverso e più
ampio nel concedere tali agevolazioni. Mentre la sospensione prevista dal decreto deve essere
concessa.

Consigliamo di prendere comunque in considerazione la suddetta sospensione, perché gli effetti
della crisi purtroppo si faranno sentire per parecchie settimane.

Supporto alla liquidità delle grandi imprese (art. 57)

Le imprese più grandi dimensioni verranno agevolate nella richiesta di finanziamenti presso la
Cassa Depositi e Prestiti.

Garanzie per le PMI (art. 49)

Le garanzie del Fondo centrale di Garanzia PMI vengono ampliate:

  • le garanzie concesse saranno gratuite per un periodo di nove mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto;
  • potranno essere concesse per un importo fino a 5 milioni di Euro (finora 2,5 milioni);
  • il Fondo di Garanzia garantisce fino all’80% del finanziamento (fino a 1,5 milioni di Euro), per gli interventi di riassicurazione (ad esempio a Confidi o Garfidi) fino al 90%.

Facciamo presente che a livello locale il Consorzio Garfidi propone i seguenti ulteriori interventi:

  • le garanzie dell’80% su finanziamenti fino a 35.000 Euro saranno gratuite e con un’istruttoria rapida;
  • per tutte le garanzie fino a fine 2020 o a revoca i costi saranno dimezzati. Sicuramente anche il consorzio Confidi proporrà misure di sostegno analogo.

Indennità per imprenditori e professionisti (art. 27 e art. 28) I seguenti imprenditori e liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, che non percepiscono una pensione e non sono iscritti ad una cassa di previdenza obbligatoria (eccetto l’INPS), avranno diritto per il mese di marzo ad una indennitá di 600,00 Euro, in particolare:

  • professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi (ad. es. amministratori) iscritti alla gestione separata INPS;
  • artigiani e commercianti iscritti alla propria gestione INPS;

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Si è in attesa di una apposita circolare. Il Governo ha già assicurato che tale misura verrá estesa anche ai professionisti iscritti alle proprie casse di previdenza (ad es. avvocati, architetti ecc.).

Credito di imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Le imprese che a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza virus hanno dovuto chiudere la loro attività – negozi o bar ad esempio, si veda la nostra circolare 15/2020 a tale proposito per individuare le categorie economiche – avranno diritto ad un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo. Deve trattarsi di un immobile della categoria catastale C/1. Non ricadono nell’ambito di applicazione dell’agevolazione ad esempio gli affittuari di alberghi, che normalmente sono classificati al catasto come categoria “D”, ma anche gli affittuari di sale cinematografiche, di laboratori ecc.. Ci attendiamo una correzione della misura che includa anche altre categorie tra quelle da sostenere. Il credito di imposta si utilizza tramite compensazione con il Mod. F24.
Importante: se spetta il credito di imposta non si ha il diritto di richiedere al locatore/concedente la sospensione del pagamento del canone di locazione. Viceversa, secondo la dottrina prevalente in caso di interruzione dell’attività a causa dell’emergenza virus sussisterebbe invece un motivo per richiedere la riduzione o sospensione del canone.

Svolgimento delle assemblee societarie e nomina degli organi societari di controllo (art. 106)

Le societá di capitali potranno in deroga alle vigenti norme di legge ed alle previsioni statutarie approvare il bilancio entro 180 giorni (entro il 29 giugno 2020), così come le Srl potranno entro tale termine nominare l’organo di controllo se ricadono nei parametri di recente approvati nell’ambito della legge sulla crisi d’impresa (20 dipendenti, 4 milioni di Euro di ricavi, 4 milioni di Euro di somma del bilancio, per i due esercizi successivi 2018 e 2019). Le assemblee potranno tenersi anche in video- o teleconferenza con espressione del voto in forma elettronica, anche se tale possibilità non è prevista dallo statuto. Inoltre non è necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo. Per le Srl infine sarà consentito anche senza previsione statutaria, che il voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Cessione di crediti e credito di imposta (art. 55)

Le imprese che vantano crediti nei confronti di clienti inadempienti, per i quali sono state calcolate in bilancio imposte anticipate per via dell’indeducibilità fiscale, nonchè le imposte
anticipate per l’ACE non utilizzata, potranno trasformare tali imposte in crediti di imposta:
questi potranno essere compensati, ceduti o richiesti a rimborso. Quindi una misura più che
benvenuta. Unica condizione: tali crediti dovranno prima essere ceduti. Deve trattarsi di crediti
giá scaduti al 31 dicembre 2019 da più di 90 giorni per potere usufruire dell’agevolazione. Si
tratta di una misura che porterà evidenti vantaggi soprattutto per le societá di factoring e gli
istituti di credito.

Spese di sanificazione degli ambienti (art. 64)

Per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro,
fino ad un importo massimo di 20.000 Euro, verrà concesso, ad imprese e professionisti, un
credito di imposta nella misura del 50%. Entro 30 giorni dovranno essere emanate le
disposizioni attuative per tale misura, per la quale il governo ha stanziato 50 milioni di Euro.

Bonus pubblicità (art. 98)

Il bonus per le inserzioni pubblicitarie sulla stampa del 2017 viene rinnovato e rifinanziato una
tantum per il 2020. Le relative istanze andranno presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

2. Misure di sostegno per i lavoratori dipendenti

Di particolare interesse sono le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti, considerato che
sempre più aziende sono costrette a chiudere o ridurre l’attività. Di seguito una panoramica di
tali misure.

Licenziamenti e cassa integrazione (art. 46)

Per sessanta giorni a partire dall’entrata in vigore del decreto i datori di lavoro non potranno
procedere con i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ugualmente non possono
essere avviate procedure di licenziamento collettivo, e quelle in corso dal 23 febbraio 2020 sono
sospese.

Vengono poi ampliate le possibilità di usufruire della Cassa integrazione guadagni.

CIG ordinaria

Possono accedere alla CIG le imprese dei settori edilizia ed industria. La procedura e stata semplificata, l’istanza può essere per ora presentata per un massimo di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (per i dipendenti in forza al 23 febbraio).

Fondo integrazione salariale

Le imprese con più di 5 dipendenti, non del settore industria o edilizia, possono richiedere per i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020 un sostegno tramite il fondo di solidarietà FIS. Anche tali sostegni per ora sono previsti per max. nove settimane e per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Fondo FSBA

Le imprese artigiane possono richiedere sostegni tramite il Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato, per ora soltanto per il periodo 26 febbraio – 31 marzo 2020, previo sfruttamento preventivo delle ferie maturate dal dipendente. Si ritiene che verrà ampliato il periodo per usufruire del sostegno

CIG in deroga

Tutte le imprese che non possono sfruttare le tre possibilità elencate sopra, possono accedere alla CIG in deroga, anche in questo caso per max. nove settimane e per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. La richiesta va presentata nella rispettiva Provincia.

In pratica tutti i lavoratori dipendenti del settore privato possono accedere a forme di CIG; sono esclusi soltanto i lavoratori domestici.

Al dipendente in una delle varie forme di CIG spetta una retribuzione pari all’80% del normale stipendio/salario, con un tetto massimo di regola di 1.200 Euro mensili.

Premio di 100,00 Euro per i lavoratori non in „homeworking“ (art. 63)

È previsto un premio rapportato ai giorni lavorati sul proprio posto di lavoro nel mese di marzo
per i lavoratori dipendenti che nell’anno 2019 non hanno superato un reddito loro di Euro
40.000. Si vuole in tale modo “premiare” chi non ha usufruito dello smart-working. Il premio
verrà erogato in aprile ed è esentasse; il datore di lavoro lo può compensare quale credito di
imposta tramite F24,

Indennità per lavoratori stagionali del settore turismo (art. 29) e per quelli del settore agricolo (art. 30)

Ai lavoratori stagionali del settore del turismo che nel periodo dal 1° gennaio al 17 marzo 2020 hanno perso il posto di lavoro, non percepiscono pensione e non hanno un altro rapporto di lavoro, è riconosciuta una indennità una tantum per il mese di marzo di Euro 600,00.

Una indennità simile è prevista per i lavoratori del settore agricolo a determinate condizioni.
Le suddette indennità sono esentasse e devono essere richieste all’INPS, non appena saranno
pubblicate le dovute istruzioni.

Proroga dei termini per la richiesta della disoccupazione (art. 32)

Sono prorogati tutti i termini per le richieste di indennità di disoccupazione nel settore agricolo
(OTD e OTI, Naspi e DIS-Coll).

Bonus „baby sitter

Genitori con un rapporto di lavoro dipendente o assimilato possono richiedere all’INPS un sostegno – il cd.bonus baby sitter – in due forme: con un congedo parentale di 15 giorni per accudire i figli, retribuito al 50% del reddito normale. I figli non devono avere più di 12 anni (eccetto che per figli con disabilità). Chi non può restare a casa e assume una baby sitter può in
alternativa richiedere un bonus di 600,00 Euro, elevabile a 1.000 Euro per i dipendenti pubblici.
Il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi.

Assunzione dipendenti con disabilità

Le imprese che in base alla loro dimensione devono assumere persone con disabilità, nel
periodo 17 marzo – 17 maggio 2020 sono temporaneamente sollevate da tale obbligo.

Quarantena (art. 26)

Per coloro che sono stati posti in quarantena per motivi sanitari/precauzionali, i giorni verranno
conteggiati come malattia, anche nel caso di negatività al test per il Coronavirus.

3. Altre misure

Rammentiamo che le erogazioni liberali per sostenere misure di contenimento dell’epidemia,
per le persone fisiche e gli enti non commerciali danno diritto a detrazioni di imposta del 30%
della liberalità fino ad un massimo di 30.000 Euro, mentre per le imprese tali liberalità sono
deducibili per intero nella determinazione del reddito imponibile.