Decreto Liberalizzazioni – novità per imprese e liberi professionisti

Decreto Liberalizzazioni – novità per imprese e liberi professionisti

Il così detto “Decreto Liberalizzazioni” (D.L. n. 1/2012 del 24 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012) è entrato in vigore dal giorno in cui è stato pubblicato. Di seguito si illustrano le novità più salienti che riguardano le attività di impresa e le libere professioni.

 

  1. Novità in ambito IVA:

 

 

IVA nell’edilizia (Art. 57)

La modifica più significativa sarebbe dovuta essere il ripristino dell’ IVA sulla vendita  (trascorsi cinque anni) e sulla locazione di immobili abitativi da parte di imprese edili. Sarebbe stata una riforma sicuramente molto importante per il settore edilizio pesantemente colpito dalla crisi ma non è stata confermata in sede di pubblicazione. I rappresentanti del Governo hanno assicurato che, in sede di discussione parlamentare, avrebbero apportato adeguate correzioni al Decreto Liberalizzazioni. Abbiamo già provveduto ad informarVi con la nostra circolare n. 9/2012 riguardo le ultime novità in tema di vendita e locazione di immobili abitativi e possiamo soltanto consigliare di aspettare gli sviluppi attesi per le prossime settimane.

 

 

Esercizio della rivalsa dell’imposta

pagata in conseguenza di accertamento o rettifica (Art. 93)

Di interesse generale è l’abolizione del divieto di rivalsa sui clienti dell’IVA conseguenza di accertamento o rivalsa. Premessa: finora l’art. 60 co. 7 d.P.R. 633/72 disponeva che all’imprenditore non era concesso di rivalersi sui suoi clienti per IVA accertata nei suoi confronti su una vendita ad esempio in seguito all’applicazione di un aliquota IVA troppo bassa o all’omessa emissione di una fattura con IVA.

Ciò portava ad esempio nell’edilizia alla situazione assurda per cui, se il committente chiedeva (anche erroneamente) l’applicazione dell’IVA ridotta del 10%, il costruttore, in caso di disconoscimento di questa agevolazione in seguito alla notifica di un accertamento, non avrebbe più potuto addebitare al committente la maggiore IVA. Di parere opposto era la giurisprudenza secondo cui era ammissibile la rivalsa fino alla notifica dell’accertamento, cosa che in alcune circostanze ha portato al precipitoso riaddebito già in fase di controllo fiscale. Tale limitazione metteva in dubbio la neutralità IVA per le imprese e per questo è stata per anni oggetto di critiche. Ora la norma è stata abolita almeno parzialmente.

La rivalsa sul cliente della maggior IVA che scaturisce dall’accertamento o rettifica è ora ammessa, tuttavia solo se prima viene versata la maggior IVA e la relativa sanzione ed interessi. Si può operare la rivalsa solo della maggior IVA, mentre la sanzione e gli interessi rimangono a carico di chi emette la fattura.

Chi riceve la fattura può portare in detrazione l’IVA a lui così riaddebitata fino alla dichiarazione IVA del secondo anno successivo al pagamento della maggiore imposta a condizione che l’imposta fosse originariamente detraibile. La detrazione dell’imposta per chi riceve la fattura è legata quindi a due condizioni: il pagamento della maggior IVA al fornitore o prestatore d’opera e la detraibilità dell’IVA dell’operazione a monte.

Avvertenza: chi riceve la fattura deve verificare che chi la ha emessa abbia effettivamente versato l’imposta riaddebitata oltre a sanzione ed interessi poiché questa è condizione necessaria per il riaddebito dell’imposta. Permangono dubbi riguardo alla definizione dell’accertamento in caso di pagamento rateizzato. Poco chiara è anche l’entrata in vigore di questa novità, si può tuttavia presumere che la rivalsa è possibile anche per gli avvisi di accertamento il cui contenzioso è ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

2. Novità per le imprese:
 

Società semplificata a responsabilità limitata

(Art. 3)

Con l’art. 2463-bis c.c. viene introdotta la nuova forma societaria della „srl semplificata“. In concreto viene data la possibilità alle persone fisiche che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età di costituire una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di un Euro senza l’obbligatoria presenza di un notaio. La costituzione avviene tramite scrittura unilaterale privata che gli amministratori dovranno depositare presso il Registro delle imprese entro 15 giorni. Questo tipo di società possono avere anche la forma di società unipersonali.

Quando un socio della società supera il limite dei 35 anni è costretto ad uscire dalla società, salvo che la società non sia stata precedentemente trasformata in un’altra forma giuridica. Se tutti i soci superano il limite di età si deve procedere alla trasformazione o alla liquidazione della società. Entro 60 giorni con Decreto Ministeriale verrà messo a punto uno statuto standard e saranno stabiliti i requisiti soggettivi dei soci e degli amministratori.

  Avvertenza: nonostante la nuova forma societaria appaia allettante, la diffusione è dubbia in quanto il vantaggio consiste in una dotazione di capitale ridotta (un euro invece del capitale minimo di 10.000 Euro). L’intento del Governo di abbassare le barriere in entrata al mercato e agevolare l’imprenditoria giovanile merita indubbiamente un plauso, ma allo stesso tempo ci si interroga se l’istituzione di una srl con capitale solamente di un Euro sia un giusto segnale in un momento in cui da parte delle banche in primis è richiesta una certa dotazione di capitale proprio,.

 

 

Deducibilità degli interessi passivi per società a prevalente partecipazione pubblica

(Art. 88)

A partire dagli esercizi in corso al 24 gennaio 2012 sarà applicabile il regime ordinario della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’ art. 96 co. 5 TUIR anche alle società in cui la maggioranza del capitale sociale è detenuto da enti pubblici, se attive nei seguenti settori:

-          fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento;

-          smaltimento dei rifiuti e depurazione delle acque.

La limitazione colpirà principalmente centrali elettriche e di teleriscaldamento a partecipazione pubblica.

   
 

Trasferimento della residenza fiscale all’estero (Art. 91)

Le società che trasferiscono la propria sede all’estero possono chiedere la sospensione degli effetti del realizzo degli utili ai fini delle imposte sui redditi, purché la sede sia trasferita in un altro Paese della Comunità Europea o in un altro paese dello Spazio economico europeo. Per la traduzione in pratica sono necessarie ulteriori norme di attuazione.
   
 

Imprese di trasporto

(Art. 61)

Le imprese di trasporto che effettuano trasporto di beni per conto terzi devono fare istanza di rimborso per la Carbon Tax presso l’Agenzia delle Dogane competente per i mezzi con carico sopra 11,5 t entro il mese successivo ad ogni trimestre (entro aprile, luglio, ottobre e gennaio). Notoriamente finora l’istanza andava presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo; questa novità comporta una permanente anticipazione nell’accredito a favore delle imprese. Tuttavia se i termini sopra citati non vengono rispettati si perde l’agevolazione. Inoltre l’abbuono può essere utilizzato solamente entro l’anno successivo alla presentazione dell’istanza. A partire dal 2012 anche il limite massimo di 250.000 Euro viene abolito.

Per i mezzi con una capacità di carico oltre il 7,5 t viene invece concessa la restituzione dell’importo corrispondente all’aumento delle accise sui carburanti, anche in questo caso valgono gli stessi termini previsti per i mezzi con capacità di carico superiore a 11,5 t.

   
3. Novità per liberi professionisti:

 

 

Abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate

(Art. 9)

Con il decreto sono previste significative novità per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Innanzitutto vengono abolite le tariffe minime e massime per gli onorari. Dovranno essere stabiliti dai Ministeri competenti dei parametri che serviranno solo come valori indicativi per contenziosi giudiziali.

In compenso gli onorari devono essere concordati preventivamente dal professionista con il cliente. In quella circostanza vanno considerate ampiezza e complessità del compito oltre a spese e costi accessori che derivano dall’incarico. Infine il libero professionista deve comunicare gli estremi della copertura assicurativa professionale obbligatoria. L’accordo può anche essere verbale; la proposta scritta è necessaria solo quando è richiesta espressamente dal cliente.

Avvertenza: le nuove prescrizioni valgono per i nuovi incarichi assunti a partire dal 24 gennaio 2012, gli incarichi già in essere ne sono sostanzialmente esclusi.

Per completezza si ricorda che la durata massima del tirocinio professionale è stata ridotta a 18 mesi.

 

4. Redditi di capitale:
 

Tassazione dei redditi di capitale

La tassazione sostitutiva del 20% sui redditi di capitale introdotta appena con la manovra di agosto è stata nuovamente modificata: in particolare si dispone che anche le operazioni a pronti contro termine in futuro sconteranno una tassazione del 12,5% purché oggetto di tali operazioni siano titoli dello Stato italiano o di stati inclusi nella così detta „White list“. Inoltre è stato disposto che i pagamenti di premi ai fondi pensione costituiti da paesi appartenenti all’Unione Europea o alla „White list“ continueranno ad essere assoggettati all’aliquota dell’11%.

 

5. Altre novità:

 

 

Impianti fotovoltaici

(Art. 65)

A partire dal 24 gennaio 2012 sono abrogate le agevolazioni per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole. La agevolazioni sono confermate invece per gli impianti collocati a terra che alla data sopra citata rispettano le seguenti condizioni:

- hanno già conseguito l’autorizzazione o

- è stata presentata richiesta per l’autorizzazione, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (24 gennaio 2013).

Per gli impianti fotovoltaici montati su serre agricole è stato stabilito che hanno diritto alle stesse agevolazioni degli impianti installati su immobili; si richiede tuttavia che la superficie dei moduli fotovoltaici non superi il 50% della superficie della copertura della serra. Un limite di questo tipo era già stato previsto lo scorso luglio dalla GSE.

 

 

Abolizione di licenze e autorizzazioni (Art. 1)

L’accesso a numerosi settori verrà reso più semplice grazie all’abolizione di licenze e autorizzazioni. Negli ultimi giorni la stampa ha dato ampio spazio a queste novità, per cui questo in questa evitiamo di dilungarci troppo. Per completezza si ricorda che le limitazioni relative al commercio al dettaglio in Alto Adige sono in bilico anche a causa dell’incompatibilità con il principio europeo di libera circolazione in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea contro la Spagna del 24 marzo 2011 (causa C-400/08). Attualmente l’amministrazione provinciale sta febbrilmente cercando di salvare il salvabile ed entro il 23 marzo dovrebbe essere pubblicata una nuova legge provinciale con limitazioni modificate.

Avvertenze: ogni crisi è fonte di opportunità. Verificate se in casi particolari può  essere sfruttata una situazione normativa incerta per ottenere licenze o autorizzazioni.

 

 

Lavori pubblici

Rilevanti modifiche sono state introdotte anche nella concessione di lavori pubblici come, ad esempio, per assegnazioni centralizzate tramite i comuni più piccoli, per assegnazioni a società Inhouse  e progetti delle c.d. PPP-Companies e la cessione delle opere realizzate da queste ad enti pubblici.

Nel caso Vi servissero informazioni più dettagliate non esitate a mettervi in contatto con il nostro ufficio.

 

   

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-14-20.02.12 - Decreto Liberalizzazioni