Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. 23/2020 denominato “Decreto Liquidità” contenente numerose misure a sostegno dell’economia. Il decreto è entrato in vigore il 9 aprile 2020 e si può suddividere in quattro capitoli:

  • Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la prestazione di garanzie;
  • Proroga del pagamento di imposte e contributi;
  • Modifiche in ambito del diritto commerciale e fallimentare;
  • Misure per evitare/contenere la “svendita” di imprese strategiche.

1. Misure per garantire liquidità alle imprese

La misura chiave del provvedimento riguarda le garanzie prestate alle imprese per ottenere finanziamenti. Di seguito una panoramica delle varie possibilità, che in parte devono ancora passare al vaglio della Commissione Europea (il che dovrebbe essere una semplice formalità).

1.1 Sostegno tramite il Fondo centrale di Garanzia (art. 1 e art. 13):

Le misure da poco introdotte con il D.L. 18/2020 relative alle garanzie per PMI vengono abrogate e sostituite con nuove norme. Tali norme prevedono in generale garanzie per finanziamenti per un massimo di sei anni, con rimborso a partire dal terzo anno (preammortamento max. di 24 mesi). Le misure riguardano per ora finanziamenti erogati fino al 31 dicembre 2020.

a) Finanziamenti fino a 25.000 Euro
Per imprese e professionisti sono previste garanzie gratuite del 100% per importi fino a 25.000 Euro. Il finanziamento però non può essere maggiore del 25% die ricavi del 2019, quindi il massimale di 25.000 Euro è ottenibile soltanto se si sono realizzati nel 2019 almeno 100mila Euro di ricavi. La garanzia viene fornita automaticamente dal Fondo di Garanzia per cui le procedure dovrebbero essere rapide. Possono richieder la garanzia le PMI.
Attenzione: per tale misura è richiesto il benestare della Commissione Europea, onde per cui ci vorrà qualche giorno affinché diventi operativa.

b) Finanziamenti fino a 800.000 Euro per PMI
Anche per i finanziamenti ad imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di Euro le garanzie gratuite possono arrivare al 100% in combinazione tra Fondo Garanzia (90%) e consorzi garanzia fidi locali (Confidi o Garfidi). Anche in questo caso il finanziamento garantito non potrà essere superiore al 25% dei ricavi 2019, cosicché il finanziamento potrà essere al massimo di 800mila Euro (25% di 3,2 milioni di Euro). Condizione per l’ottenimento della garanzia e il rilascio di autodichiarazione del percipiente di essere stato danneggiato dall’emergenza da CoViD19.

c) Garanzie per rinegoziazioni del debito
In caso di rinegoziazione di finanziamenti preesistenti è concessa una garanzia statale, in combinazione con un locale consorzio di garanzia, del 90% (dell’80% in assenza di via libera della Comm. Europea), se tale nuovo finanziamento è superiore di almeno il 10% a quello precedente. Resta il limite della durata massima di sei anni per questa misura.

d) Finanziamenti fino a 5 milioni di Euro per imprese fino a 499 dipendenti
Le imprese fino a 499 dipendenti possono richiedere garanzie statali gratuite del 90% per finanziamenti fino a 5 milioni di Euro, con una procedura semplificata. Le condizioni di accesso sono: il finanziamento agevolato non deve superare il doppio della spesa salariale per il 2019 oppure del 25% dei ricavi del 2019. Quale clausola di salvaguardia è richiesta una autodichiarazione che certifichi il fabbisogno per investimenti o per il capitale di esercizio nei prossimi 18 mesi (per le PMI) ovvero nei prossimi 12 mesi (per imprese più grandi fino a 499 dipendenti). Anche in questo caso si è in attesa del benestare della Comm. Europea per l’aumento della garanzia dall’80% al 90%.

e) Per investimenti in immobili nel settore turistico-alberghiero a partire da 500mila Euro è esplicitamente previsto che la garanzia statale per finanziamenti con una durata minima di 10 anni é cumulabile con altre garanzie (ciò potrebbe consentire un intervento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano).

Indicazione: con esclusione dei finanziamenti fino a 25.000 Euro, il Fondo Statale di Garanzia esegue una valutazione del merito creditizio del richiedente basata sui bilanci degli ultimi due anni. Ammesse al beneficio sono soltanto imprese con valutazione classe 1-4. Siamo a disposizione per eventuali valutazioni preventive per accorciare i tempi.

1.2 Garanzie fornite da SACE (art. 2)

Per i finanziamenti di importo superiore ai 5 Milioni di Euro e per le imprese di dimensione più rilevante (oltre 499 dipendenti) è prevista la possibilità di presentare richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia di SACE. Anche in questo caso i finanziamenti devono essere di durata max. di 6 anni è l’impresa doveva essere “in bonis” a febbraio 2020. Il finanziamento garantito non deve superare un importo pari al 25% del fatturato del 2019. La garanzia è pari al 90% dell’importo finanziato se l’impresa non occupa più di 5.000 dipendenti e il fatturato non è superiore a 1,5 miliardi di Euro. Per imprese più grandi sono previste garanzie di importo progressivamente più basso. Queste garanzie non sono gratuite.
Per potere godere delle suddette agevolazioni sono richieste alcune condizioni tra cui il divieto di distribuzione di dividendi e l’impegno a mantenere il livello occupazionale.
In passato peraltro l’accesso alle garanzie SACE è stato legato ad un impegno amministrativoburocratico notevole.

1.3 Sostegno all‘export

Finanziamenti destinati al sostegno dell’export saranno garantiti in comune tra Stato e SACE al 100%.

2. Rinvio delle scadenze di vari versamenti e diverse comunicazioni

Già con il decreto legge 18/2020 erano stati rinviati alcuni versamenti scadenti al 16 marzo 2020, così come i termini di alcune dichiarazioni/comunicazioni. Tale rinvio viene ora previsto per talune scadenze dei mesi di aprile e maggio, ampliando la platea dei soggetti coinvolti.

2.1 Versamenti (art. 18)

I versamenti delle ritenute e delle addizionali IRPEF (per lavoratori dipendenti e assimilati, quali ad es. amministratori), dell’IVA, dei contributi previdenziali e INAIL, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, sono sospesi fino al 30 giugno 2020. La sospensione viene concessa alle seguenti condizioni:

  • per imprese (e professionisti) con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di Euro: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi IVA nel mese di marzo 2020 o nel mese di aprile 2020 rapportato allo stesso mese dell’anno precedente di almeno il 33%;
  • per imprese con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019: diminuzione del fatturato a marzo o aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 di oltre il 50%.

Quindi, per la scadenza del 16 aprile si prende a riferimento il fatturato marzo 2020/marzo 2019 e per quella del 16 maggio 2020 il fatturato di aprile 2020/aprile 2019.
Potrebbe quindi capitare che ad aprile i versamenti siano ancora dovuti perché il fatturato a marzo 2020 non è diminuito in maniera così rilevante rispetto all’anno scorso!
Facciamo notare che i parametri di riferimento di cui sopra sono differenti: per stabilire la soglia dei 50 milioni di Euro si considerano i ricavi o i compensi, per misurare la riduzione del business si considera il fatturato IVA!
La sospensione vale anche per le imprese costituite dopo il 31 marzo 2019.
Attenzione: la sospensione vale soltanto per le imposte ed i contributi indicati; ad esempio le ritenute su provvigioni di agenti o su redditi di capitale ecc. sono da versare regolarmente come per l’ultima proroga di marzo.
I pagamenti sospesi andranno versati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate di uguale importo senza interessi. Regole particolari valgono per le imprese che operano nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali la sospensione opera indipendentemente dal livello dei ricavi/compensi 2019 sempre, se il fatturato nel suddetto e diminuito di oltre il 33%.

2.2 Ritenute (art. 19)

Professionisti ed agenti di commercio con ricavi nel 2019 fino a 400.000 a determinate condizioni possono chiedere al soggetto mandante/committente di non operare la ritenuta per gli importi liquidati nel periodo che va dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

2.3 Acconti di imposta 2020 (art, 20)

Chi a giugno 2020 in previsione di un minore reddito imponibile per il 2020 versa acconti di imposta ridotti, non verrà sanzionato se il versamento non è inferiore all’80% di quanto risulterà dovuto a consuntivo.
A tale proposito il dibattito è aperto e sono in corso di elaborazione varie modifiche per rendere tale misura più efficace e consentire di trattenere liquidità in azienda.

2.4 Sanatoria per i versamenti di marzo 2020 (art. 21)

Alfine è stata prevista anche una remissione nei termini per tutti i soggetti che nel mese di marzo hanno sospeso o effettuato in ritardo, per via dell’oggettiva incertezza sulle scadenze, i versamenti. In pratica tutti i versamenti scadenti nel mese di marzo sono da considerarsi regolari se effettuati entro il 16 aprile 2020. Ciò vale ad esempio anche per la tassa annuale sulle vidimazioni.

2.5 Comunicazioni (art. 22)

  • La scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche – C.U. – è spostato dal 30 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
  • Le altre scadenze prolungate restano invariate come disposto dal D.L. 18/2020, per cui rinviamo alle ns. circolari precedenti.

2.6 Validità dei DURC (art. 23)

I DURC rilasciati entro febbraio 2020 per certificare la regolaritá contributiva avranno validità fino a fine giugno 2020.

2.7 Versamento imposta di bollo (art. 26)

L’imposta dovuta sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2020 potrà essere versata alla scadenza di quella del 2° trimestre, se l’importo non supera i 250 Euro.

2.8 Credito di imposta per spese inerenti la salute sul posto di lavoro (art. 30)

Il credito di imposta previsto già nel D.L. 18/2020 per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto di dispositivi di protezione nel luogo di lavoro, come mascherine/occhiali di protezione, altri dispositivi quali vetri di protezione, spese per la disinfezione di oggetti e attrezzi di lavoro. Resta il limite max. di 20.000 Euro.

2.9 Altro

Il periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 non rileverà per il calcolo dei termini per l’applicazione dell’agevolazione „prima casa”.

3. Norme di diritto commerciale e societario

L’attuale periodo di crisi ha portato alla temporanea sospensione di varie norme del diritto, in particolare societario, per evitare il collasso economico-finanziario di numerose società.

3.1 Riduzione del capitale sociale per perdite (art. 6)

Le perdite degli esercizi che si chiudono entro la data del 31 dicembre 2020, anche se superano di un terzo il capitale sociale/patrimonio netto di una Srl o una Spa, non comporteranno la riduzione del capitale sociale o addirittura la liquidazione della società e quindi i soci non saranno chiamati a coprire le perdite e/o a ricostituire il capitale sociale: in pratica è sospesa l’efficacia degli artt. 2446, commi 2° e 3°, 2447, 2482-bis, commi 4°, 5° e 6° e 2482-ter del codice civile. In questo modo si eviterà presumibilmente la liquidazione o la trasformazione in società di persone di numerose società di capitali.

3.2 Continuazione dell’attività (art. 7)

Vengono allentati i principi della continuità aziendale per quanto riguarda i bilanci dei periodi in corso al 31 dicembre 2020, nei termini in cui si potrà fare riferimento al rispetto di tali principi nel bilancio precedente – di regola il bilancio 2019. Tale possibilità correttamente non è data per le imprese che già al 31 dicembre 2019 non presentavano i presupposti per la continuità aziendale.

3.3 Postergazione dei finanziamenti soci (art. 8)

La norma della postergazione dei finanziamenti dei soci stabilita agli art. 2467 e 2497-quinquies codice civile, che prevede che i finanziamenti ai soci possono essere rimborsati soltanto una volta soddisfatti gli altri creditori sociali, viene “sospesa” per i finanziamenti effettuati nel periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per invogliare i soci a finanziare la propria società.
La norma vale anche per i gruppi societari.

3.4 Diritto fallimentare (art. 9 e 10)

In ambito fallimentare vengono sospesi o prorogati vari termini e/o scadenze. Le istanze di fallimento presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 sono temporaneamente improcedibili.

3.5 Approvazione bilancio 2019

Il decreto conferma che il bilancio dell’esercizio 2019 potrà essere approvato entro giugno 2020, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

3.6 Differimento dell’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’Impresa” (art. 5):

L’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che prevedeva vari meccanismi di controllo per le imprese (quale ad esempio l’obbligo di redigere piani di liquidità) e che doveva entrate in vigore a breve, viene per ovvii motivi differita per ora al 1° settembre 2021.

4. „Svendita“ di imprese rilevanti (art. 15-17):

Il Governo viene incaricato di intraprendere misure atte a impedire la svendita di imprese italiane (evidentemente in difficoltà per via della attuale e perdurante crisi) importanza rilevante e/o strategica.

Ricordiamo che parallelamente la Provincia Autonoma di Bolzano sta elaborando un pacchetto di misure economiche che a breve sarà pubblicato.
Non appena tali misure saranno note provvederemo ad informarvi, nella speranza che siano coordinate e sinergiche con le norme del Governo di cui sopra.