Decreto mille proroghe 2012 ratificato con modifiche – prolungamento dei termini per la definizione di contenziosi tributari pendenti – prolungamento delle agevolazioni per i lavoratori transfrontalieri
L’ultimo, ormai consueto, “Decreto milleproroghe” relativo alla proroga di molteplici scadenze (D.L. 216 del 29 Dicembre 2011), emanato verso la fine dello scorso anno, è stato definitivamente ratificato e pubblicato con la legge n. 15 del 25 febbraio 2012. Come sempre, il decreto è stato utilizzato quale “decreto omnibus” per l’apporto di correzioni dell’ultima ora. Con riferimento alle diverse proroghe delle scadenze, Vi abbiamo già informato in ottica fiscale con la nostra circolare n. 6/2012. Queste sono state fondamentalmente confermate nella conversione del decreto in legge: il termine per la regolarizzazione della mancata comunicazione di cessata attività (chiusura delle partite IVA “inattive”) è stato prorogato al 2 aprile 2012 previo pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 129. Il periodo di applicazione della nuova ritenuta d’acconto unificata del 20% su interessi e redditi da capitale è stato modificato cosicché quanto maturato fino a fine 2011 venga in ogni caso tassato ancora con la vecchia ritenuta. È prorogata al 31.12.2012 la possibilità di utilizzare i buoni lavoro (c.d. voucher) per i lavoratori part-time e per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.
Accanto alla conferma delle suddette proroghe però, con la conversione del decreto in legge molteplici sono state le novità apportate; di seguito vogliamo soffermarci su alcune di esse, che ci interessano dal punto di vista fiscale:
Riconosci-mento della ruralità degli immobili | Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili è stato prorogato al 2 luglio 2012 (nel decreto proroghe la proroga era stata fissata al 2 aprile 2012). È bene ricordare come con il D.L. 70/2011 era stato previsto originariamente il termine del 30 settembre 2011. A causa del ritardo nella pubblicazione dei relativi moduli però, il termine non poté essere rispettato.
La domanda ha ad oggetto gli immobili rurali non accatastati nelle categorie D/10 e A/6 e per i quali erano previste diverse agevolazioni fiscali valide fino al 211. A partire dal 2012, come già reso noto, la categoria catastale diverrà irrilevante ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali.
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Prolungamento dei termini per la definizione di contenziosi tributari pendenti di valore inferiore a 20.000 Euro | Ripercorrendo brevemente quanto emanato di recente in questo ambito, il D.L. 98/2011 ha previsto che i contenziosi tributari pendenti alla data del 1 maggio 2011 con valore inferiore ai 20.000 Euro potessero essere chiusi con il pagamento di una oblazione entro il 30 novembre 2011. L’entità di quest’ultima, fissata al 10, 30 o 50% in funzione rispettivamente dell’esistenza di una sentenza a favore del contribuente, di sentenza non ancora espressa o di una sentenza a favore dell’Agenzia delle Entrate.
Con la conversione del decreto proroghe in legge, questa possibilità è stata nuovamente aperta per i contenziosi di importo inferiore ai 20.000 Euro e pendenti al 31 Dicembre 2011. Come valore del contenzioso è da considerarsi quello relativo all’imposta oggetto di contestazione, al netto di sanzioni e interessi. In questo modo può ad esempio essere oggetto di definizione anche un contenzioso dal valore di 40.000 Euro, ove però il valore delle imposte contestate non supera i 20.000 Euro. Un contenzioso è da considerarsi pendente dalla data di presentazione del ricorso alla controparte e fino alla data di conclusione dello stesso. Presupposto per l’adesione a questa procedura è dunque l’aver presentato entro il 31 dicembre 2011 almeno un ricorso; la sola presentazione di qualsiasi altra forma di comunicazione formale entro tale data non è sufficiente. Richiesta per il pagamento dell’oblazione e versamento della stessa devono avvenire al più tardi entro il 31 Marzo 2012 (spostato al 2 aprile). Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 con codice tributo 8082.
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Esenzione per lavoratori transfrontalieri | Con la conversione del decreto proroghe in legge è stata prorogata anche l’esenzione da IRPEF per i lavoratori dipendenti transfrontalieri operanti in all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, abbassando però il limite dai precedenti 8.000 a 6.700 Euro. Il beneficio fiscale connesso con l’esenzione non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per il 2013.
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Detrazioni carichi di famiglia per non residenti | È stata prorogata anche per il 2012 la possibilità, per i soggetti non residenti, di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia. |
Utilizzazione edificatoria delle aree rivalutate | Un’ultima modifica avvenuta in sede di ratifica: il termine di 5 anni entro il quale deve intervenire l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili oggetto di rivalutazione è stato prorogato a 10 anni. Nella pratica ciò permette ad ogni azienda che non abbia provveduto ad edificazione entro il termine di 5 anni, di sanare gli effetti negativi da ciò prodotti sulla dichiarazione dei redditi 2010.01
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Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-18 - 04 03 12 - ratifica del decreto proroghe