Decreto mille proroghe 2012 ratificato con modifiche – prolungamento dei termini per la definizione di contenziosi tributari pendenti – prolungamento delle agevolazioni per i lavoratori transfrontalieri

Decreto mille proroghe 2012 ratificato con modifiche – prolungamento dei termini per la definizione di contenziosi tributari pendenti – prolungamento delle agevolazioni per i lavoratori transfrontalieri

L’ultimo, ormai consueto, “Decreto milleproroghe” relativo alla proroga di molteplici scadenze (D.L. 216 del 29 Dicembre 2011), emanato verso la fine dello scorso anno, è stato definitivamente ratificato e pubblicato con la legge n. 15 del 25 febbraio 2012. Come sempre, il decreto è stato utilizzato quale “decreto omnibus” per l’apporto di correzioni dell’ultima ora. Con riferimento alle diverse proroghe delle scadenze, Vi abbiamo già informato in ottica fiscale con la nostra circolare n. 6/2012. Queste sono state fondamentalmente confermate nella conversione del decreto in legge: il termine per la regolarizzazione della mancata comunicazione di cessata attività (chiusura delle partite IVA “inattive”) è stato prorogato al 2 aprile 2012 previo pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 129. Il periodo di applicazione della nuova ritenuta d’acconto unificata del 20% su interessi e redditi da capitale è stato modificato cosicché quanto maturato fino a fine 2011 venga in ogni caso tassato ancora con la vecchia ritenuta. È prorogata al 31.12.2012 la possibilità di utilizzare i buoni lavoro (c.d. voucher) per i lavoratori part-time e per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Accanto alla conferma delle suddette proroghe però, con la conversione del decreto in legge molteplici sono state le novità apportate; di seguito vogliamo soffermarci su alcune di esse, che ci interessano dal punto di vista fiscale:

 

Riconosci-mento della ruralità degli immobili Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili è stato prorogato al 2 luglio 2012 (nel decreto proroghe la proroga era stata fissata al 2 aprile 2012). È bene ricordare come con il D.L. 70/2011 era stato previsto originariamente il termine del 30 settembre 2011. A causa del ritardo nella pubblicazione dei relativi moduli però, il termine non poté essere rispettato.

La domanda ha ad oggetto gli immobili rurali non accatastati nelle categorie D/10 e A/6 e per i quali erano previste diverse agevolazioni fiscali valide fino al 211. A partire dal 2012, come già reso noto, la categoria catastale diverrà irrilevante ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali.

 

Prolungamento dei termini per la definizione di contenziosi tributari pendenti di valore inferiore a 20.000 Euro Ripercorrendo brevemente quanto emanato di recente in questo ambito, il D.L. 98/2011 ha previsto che i contenziosi tributari pendenti alla data del 1 maggio 2011 con valore inferiore ai 20.000 Euro potessero essere chiusi con il pagamento di una oblazione entro il 30 novembre 2011. L’entità di quest’ultima, fissata al 10, 30 o 50% in funzione rispettivamente dell’esistenza di una sentenza a favore del contribuente, di sentenza non ancora espressa o di una sentenza a favore dell’Agenzia delle Entrate.

Con la conversione del decreto proroghe in legge, questa possibilità è stata nuovamente aperta per i contenziosi di importo inferiore ai 20.000 Euro e pendenti al 31 Dicembre 2011. Come valore del contenzioso è da considerarsi quello relativo all’imposta oggetto di contestazione, al netto di sanzioni e interessi. In questo modo può ad esempio essere oggetto di definizione anche un contenzioso dal valore di 40.000 Euro, ove però il valore delle imposte contestate non supera i 20.000 Euro. Un contenzioso è da considerarsi pendente dalla data di presentazione del ricorso alla controparte e fino alla data di conclusione dello stesso. Presupposto per l’adesione a questa procedura è dunque l’aver presentato entro il 31 dicembre 2011 almeno un ricorso; la sola presentazione di qualsiasi altra forma di comunicazione formale entro tale data non è sufficiente.

Richiesta per il pagamento dell’oblazione e versamento della stessa devono avvenire al più tardi entro il 31 Marzo 2012 (spostato al 2 aprile). Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 con codice tributo 8082.

 

Esenzione per lavoratori transfrontalieri Con la conversione del decreto proroghe in legge è stata prorogata anche l’esenzione da IRPEF per i lavoratori dipendenti transfrontalieri operanti in all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, abbassando però il limite dai precedenti 8.000 a 6.700 Euro. Il beneficio fiscale connesso con l’esenzione non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per il 2013.

 

Detrazioni carichi di famiglia per non residenti È stata prorogata anche per il 2012 la possibilità, per i soggetti non residenti, di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.
Utilizzazione edificatoria delle aree rivalutate Un’ultima modifica avvenuta in sede di ratifica: il termine di 5 anni entro il quale deve intervenire l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili oggetto di rivalutazione è stato prorogato a 10 anni. Nella pratica ciò permette ad ogni azienda che non abbia provveduto ad edificazione entro il termine di 5 anni, di sanare gli effetti negativi da ciò prodotti sulla dichiarazione dei redditi 2010.01

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-18 - 04 03 12 - ratifica del decreto proroghe