Decreto “milleproroghe” convertito in legge

Decreto “milleproroghe” convertito in legge

Il c.d. decreto „milleproroghe“ é stato convertito in legge ed è entrato in vigore con la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 28 febbraio 2017. Di seguito le novità più rilevanti di carattere fiscale e in materia di bilancio.

   
 

Detrazione 50% IVA su acquisti unità immobiliari (art. 9, comma 9-octies)

È stata prorogata a tutto il 2017 l’agevolazione introdotta originariamente soltanto per il 2016 relativa alla detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di unitá immobiliari delle classi energetiche A e B. L’agevolazione è usufruibile dalle persone fisiche in dieci rate annuali. In base alle prime interpretazioni l’agevolazione dovrebbe spettare anche nei casi di acquisti nei mesi di gennaio e febbraio, quindi prima della conversione in legge del decreto, mentre è stato chiarito che chi ha pagato un acconto nel 2016 ed ha rogitato nel 2017 può usufruire dell’agevolazione sia per il 2016 (per l’acconto) che per il 2017 (per il saldo).

 

 

 

 

 

Dichiara-zioni Intra-2 (art. 13, commi 4-ter e 4-quinquies)

Come giá annunciato con la ns. circolare 14/2017, è stata rinviata la soppressione della dichiarazione INTRA-2 relativa agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti da operatori UE. Quindi per il 2017 si dovrá continuare a compilare ed inviare le dichiarazioni. Con un comunicato congiunto delle agenzie delle Entrate e delle Dogane il 17 febbraio scorso era stata indicata la data del 27 febbraio come scadenza dell’invio per il mese di gennaio. Essendo stata pubblicata la legge di conversione soltanto il 28 febbraio, va da sé che non era possibile rispettare il termine. Riteniamo che non saranno applicate sanzioni per gli invii “ritardati” (anche in base allo statuto del contribuente).

Tra l’altro entro il 30 maggio l’Agenzia delle Entrate dovrá emanare un provvedimento specifico di semplificazioni in materia. Attendiamo con fiducia sviluppi.

 

 

Soppressa la comuni-cazione dei beni ai soci (art. 13, comma 4-sexies)

È stata alfine soppressa la norma che obbligava alla dichiarazione annuale dei beni dati in uso ai soci, imprenditori e parenti di questi. Si trattava di un obbligo del quale vi abbiamo sempre manifestato dubbi sull’efficacia e sull’opportunità della presentazione. Riguardava i casi in cui venivano concessi in uso beni a prezzi/tariffe non congrue con quelle di mercato.

Naturalmente l’abrogazione della norma specifica non significa che se vengono concessi beni in uso ai soggetti di cui sopra a prezzi „di favore“ non si debba tassare di fatto il compenso „in natura“ in capo al percipiente: quindi massima attenzione a tali casi.

È contemporaneamente abrogato anche l’obbligo di indicare i finanziamenti dei soci alla società o impresa.

 

 

Scadenza elenchi clienti e fornitori (art. 14-ter)

L’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori (c.d.“spesometro“) per il primo anno è stato modificato in relazione alla periodicità. Anziché trimestralmente la dichiarazione andrà presentata semestralmente: entro il 18.9.2017 per il primo semestre ed entro il 28.2.20148 per il secondo semestre. Restano invece obbligatoriamente trimestrali le comunicazioni delle liquidazioni IVA.

 

 

Effetti fiscali delle nuove norme in materia di bilancio  (Art. 13-bis)

Con ampio ritardo sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alle nuove norme di bilancio di cui al D.Lgs. 139/2015 ed ai relativi effetti fiscali.

In poche scarne parole viene dichiarato che le nuove norme sono riconosciute anche ai fini fiscali. All’art. 83 del TUIR viene introdotto il principio della c.d. “derivazione rafforzata” del reddito imponibile all’utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale eclassificazione in bilancio dei contenuti nei Principi Contabili OIC, anche se in contrasto con talune norme fiscali. Quindi, salvo alcune poche eccezioni, gli effetti dell’applicazione delle nuove norme del Codice Civile in tema di bilancio, non dovranno essere neutralizzati ai fini IRES e IRAP. In pratica anche ai fini delle imposte sul reddito vale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Tale „agevolazione“ non vale però per le c.d. micro-imprese, che sono peraltro esonerate dalla redazione della nota integrativa (e del rendiconto finanziario, oltre alla relazione sulla gestione). Come tali sono considerate le società di capitali che negli ultimi due esercizi non hanno superato due dei seguenti limiti quantitativi:

-          Somma di bilancio: 175.000 Euro

-          Ricavi: 350.000 Euro

-          Dipendenti: 5 unità.

Si ritiene che le società di persone siano pure esonerate, salvo che non siano completamente controllate da società di capitali.

Di seguito alcune delle novità più rilevanti per la redazione del bilancio e la compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2016:

- se negli esercizi passati sono stati capitalizzati costi di pubblicità non più capitalizzabili in base alle nuove regole, questi dovranno essere eliminati tramite patrimonio netto e non saranno detraibili.

- le componenti straordinarie, eliminate dallo schema di conto economico, dovranno transitare dalle post “altri ricavi” (A5) e “oneri diversi di gestione” (B14) e rileveranno ai fini IRAP, salvo che non si tratti di elementi positivi o negativi derivanti dalla cessione di aziende o rami di azienda.

- tassi di cambio: sono ammessi anche tassi di cambio alternativi a quelli pubblicati dalla Banca Centrale Europea (BCE).

- criterio del costo ammortizzato: credti e debiti non a breve termine dovranno essere esposti in bilancio al valore attualizzato. I relativi oneri o proventi finanziari pare che rilevino ai fini fiscali.

- strumenti finanziari derivati: si dovranno distinguere gli strumenti derivati di carattere speculativo da quelli di copertura.

Ancora da chiarire è se i costi, non ancora certi e determinati alla data di chiusura del bilancio, ma diventati tali entro la data di redazione del bilancio, rilevino anche ai fini fiscali se ed in quanto correttamente rilevati in base ai nuovi principi contabili.

Attenzione: sussistono ancora molti dubbi in relazione all’applilcazione ai fini fiscali delle molte novitá in materia e non è pensabile che il tutto venga risolto con la semplice introduzione in un decreto legge. Riteniamo opportuno e consigliabile, nei casi più dubbi, di usufruire del termine più lungo dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio, in attesa di chiarimenti ufficiali in argomento.

 

 

Scadenza dichiara-zioni dei redditi

Il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi per il 2016 è prorogato dal 30 settembre al 15 ottobre 2017. Tale differimento è stato pensato per agevolare le societá nella prima applicazione delle nuove norme in materia di bilancio.

Da più parti ci si interroga, se tale proroga valga soltanto per le societá di capitali o anche per gli altri soggetti. Ci auguriamo che tale dubbio venga chiarito entro settembre.

 

Cordiali saluti

Josef Vieider

scarica la circolare C-15-06.03.2017 Decreto milleproroghe