“Decreto Rilancio” – detrazione di imposta 110% – cedibilità detrazione di imposta a terzi anche per il passato

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato ed è entrato immediatamente in vigore il cd. “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020). Oltre a numerose misure a favore di imprese e professionisti – che commentiamo in una circolare a parte – tale decreto contiene anche agevolazioni per il settore dell’edilizia, ed in particolare le due seguenti:

  • Nuova detrazione dall’imposta del 110% delle spese sostenute per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici;
  • Possibilità in generale, in futuro ma anche per interventi già eseguiti, di opzione per trasformare il bonus in uno sconto in fattura del fornitore o di cessione a terzi del bonus stesso.

Nei giorni scorsi sui media si è dato molto risalto – comprensibilmente – alla detrazione del “110%”, che però in realtà è abbastanza limitata nell’utilizzo. Molto più rilevante riteniamo sia invece la possibilità di trasformare il bonus in sconto o credito di imposta cedibile.

1. Nuova detrazione di imposta del 110% (art. 119)

Per gli interventi di seguito elencati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è previsto un bonus del 110%:

  1. riqualificazione energetica;
  2. interventi antisismici;
  3. installazione di impianti fotovoltaici;
  4. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Nel dettaglio:

1) Per quanto riguarda gli interventi di risanamento energetico, sono riconosciute le seguenti opere con i relativi limiti di spesa:
a) miglioramento dell’isolamento termico delle superfici opache esterne riguardanti l’involucro dell’edificio, che deve riguardare più del 25% della superficie esterna, con un limite max. di spesa riconosciuto per unità in un edificio di Euro 60.000 (ad es. in un edificio con tre abitazioni il limite è di complessivi 180.000 Euro. La qualità dei materiali utilizzati deve corrispondere a quelle contenute nel Provvedimento del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017.
b) sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda a condensazione o a pompa di calore nelle parti comuni dei condominii con un limite max. di spesa di Euro 30.000 per ogni unità del condominio, tenendo conto anche delle spese di smaltimento del vecchio impianto.
c) sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda a condensazione o a pompa di calore – comprese le spese di smaltimento del vecchio impianto – per case unifamiliari, sempre con limite max. di 30.000 Euro.
Attenzione: nel caso vengano effettuati anche altri interventi volti all’aumento dell’efficienza energetica (ad esempio finestre isolanti, allacciamento al teleriscaldamento ecc.), valgono i limiti di spesa di cui al D.L. 63/2013, art. 14, ma la detrazione dall’imposta può essere elevata
al 110%.
Per usufruire della detrazione dall’imposta del 110%, deve essere elevata l’efficienza energetica di due classi o in alternativa si deve salire alla più elevata classe energetica, il tutto deve essere documentato/certificato con l’Attestato di Prestazione Energetica – APE, che deve essere emesso all’inizio ed alla fine dei lavori.
Attenzione: secondo le interpretazioni prevalenti, espresse in relazione agli interventi per il sisma-bonus, si deve partire dal presupposto che la certificazione deve sussistere già prima dell’inizio dei lavori. La redazione della stessa a posteriori comporta la decadenza dal beneficio.
Da ciò ne deriva il suggerimento, se avete pianificato interventi di questo genere, di incaricare un tecnico (che deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa) per la redazione dell’APE prima dell’inizio dei lavori.
Un’altra limitazione: l’agevolazione per gli edifici unifamiliari è usufruibile soltanto se si tratta dell’abitazione principale! Di converso ciò significa che l’agevolazione sugli altri edifici (condomini o edifici plurifamiliari) spetta anche se si tratta di seconda casa.

2) Viene aumentata al 110% anche la misura del bonus per gli interventi antisismici, ma soltanto per le zone sismiche 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4 (e quindi con esclusione della Provincia di Bolzano). Per il resto valgono le norme giá esistenti, con la raccomandazione di farsi rilasciare l’APE prima dell’inizio dei lavori.

3) Per l’installazione di impianti fotovoltaici si può pure usufruire della detrazione del 110%, a condizione che contemporaneamente vengano effettuati altri interventi di efficientamento energetico o di installazione di sistemi di accumulo energetico. L’energia elettrica non consumata in proprio deve essere ceduta al GSE.

4) Per l’installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici spetta l’agevolazione del 110% a condizione che sia effettuato un altro intervento per l’aumento dell’efficienza energetica di cui al punto 1) sopra.
Il bonus del 110% spetta quindi a:

1) condomini;
2) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di professioni o imprese;
3) istituti autonomi case popolari;
4) Cooperative di abitazione a proprietá indivisa.

Il bonus del 110% può essere usufruito in cinque anni (attenzione: non dieci!) oppure sotto forma di sconto da parte del fornitore oppure ancora tramite cessione a terzi, quali ad es. banche o compagnie di assicurazione. In caso di cessione a terzi o di fruizione tramite sconto, deve essere richiesto un visto di conformitá ovvero un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
Inoltre per gli interventi sugli edifici deve essere effettuata anche una comunicazione all’ENEA, il cui contenuto deve essere reso noto con una circolare.
Ricordiamo che oltre alle misure illustrate sopra, restano comunque in vigore invariate le agevolazioni relative alle ristrutturazioni edilizie del 50%, degli interventi di riqualificazione energetica del 65% così come il bonus facciate del 90%!

Attenzione: Le detrazioni elevate al 110% si applicano per i pagamenti effettuati a partire dal 1° luglio 2020. Chi intende usufruirne deve quindi attendere in primis le istruzioni ufficiali su lbonus, e secondariamente non effettuare alcun pagamento.

2. Sconto in fattura e cessione del credito di imposta (art. 121)

Come anticipato sopra, per gli interventi elencati di seguito effettuati nel 2020 e 2021 il contribuente può in alternativa alla fruizione diretta tramite detrazione in dichiarazione dei redditi (in cinque o dieci anni), usufruirne a) trasformandolo in credito di imposta e cederlo a terzi oppure b) optare per il cd. “sconto in fattura”.
Tale opzione spetta per i seguenti interventi e/o detrazioni di imposta:

  • tutte le ristrutturazioni su immobili abitativi ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 lett. a) e b) del TUIR (50% con limite max. 48.000 Euro);
  • tutti gli interventi di riqualificazione energetica (65%, 75%, 85% e/o 110%);
  • tutti gli interventi antisismici;
  • per i recuperi/restauri delle facciate degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici (110%);
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (110%).

Inoltre sarà possibile entro il 2020 cedere il bonus non usufruito fino ad ora per interventi effettuati in passato: ad esempio il bonus di 48.000 Euro ottenuto per una ristrutturazione effettuata nel 2015, i cinque decimi non ancora portati in detrazione pari a 24.000 Euro potranno essere ceduti ad un istituto di credito.
Entro 30 giorni l’Agenzia Entrate deve pubblicare le disposizioni attuative e le istruzioni per la anzi descritta cessione del bonus. È molto probabile che la banca “sconterà” l’importo ad un congruo tasso di interesse. La disposizione è di grande vantaggio per coloro che non hanno reddito e quindi imposte “capienti” per utilizzare il bonus e che fino ad ora per tale motivo non ne hanno potuto usufruire.
Non appena pubblicate le disposizioni attuative vi aggiorneremo sul tema.