Decreto Rilancio – Superbonus 110% – Estensione cessione del credito a terzi anche per il passato – Versione definitiva del provvedimento

Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il quale prevede, tra le altre, importanti novità per il settore edile (si rimanda alla nostra circolare n. 38/2020). La settimana scorsa è stata approvata in Parlamento la relativa legge di conversione, la quale dovrà ora essere approvata da parte del Senato. Considerato che il decreto in oggetto deve essere convertito in legge entro il 18 luglio 2020, si può ragionevolmente ritenere che lo stesso non subirà ulteriori modifiche in Senato e che pertanto il testo del decreto possa essere considerato definitivo. In sede di conversione le disposizioni relative al superbonus 110% e alla cessione del credito hanno subito modifiche sostanziali. Data l’importanza di tale misura, si fornisce di seguito una panoramica della relativa normativa in seguito alla conversione in legge del provvedimento emergenziale:

I. La nuova detrazione del 110% (art. 119)

Ambito di applicazione:

Per i seguenti interventi di riqualificazione energetica, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione del 110% della relativa spesa:

  1. interventi di riqualificazione energetica
  2. interventi di riduzione del rischio sismico
  3. installazione di impianti fotovoltaici e
  4. installazione di colonnine di ricarica.
  5. L’aumento al 110% della detrazione è previsto anche per gli interventi di efficienza energetica “tradizionali”, se effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

Di seguito un’analisi dei singoli interventi:

  1. Riqualificazione energetica

Novità: con riferimento alla riqualificazione energetica, godono della detrazione al 110% i seguenti interventi, per i quali sono previsti specifici limiti di spesa:
a) interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso, e per i quali sono previsti i seguenti limiti di spesa:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari;
  • 50.000 € per unità immobiliare, qualora si tratti di edifici plurifamiliari e a condizione che ciascuna unità immobiliare sia accessibile da una o più entrate esterne;
  • 40.000 € per unità immobiliare, qualora si tratti di un condominio (senza entrate separate) composto da 2 fino a 8 unità immobiliari e
  • 30.000 € per unità immobiliare, qualora si tratti di un condominio (senza entrate separate) composto da più di 8 unità immobiliari.

N.B.: con riferimento a tale suddivisione e a prescindere dai termini “unifamiliari” e “plurifamiliari”, si evidenzia che la norma non richiede che l’oggetto dell’intervento sia necessariamente un edificio abitativo. Ne consegue che gli interventi possono riguardare, oltre alle abitazioni, anche officine, negozi e capannoni, purché gli stessi non siano effettuati nell’ambito di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Novità: la detrazione maggiorata non è in nessun caso riconosciuta, qualora l’intervento riguardi una c.d. abitazione di lusso (unità immobiliari catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9).
Novità: in sede di conversione è venuta meno la limitazione che originariamente prevedeva che gli edifici unifamiliari dovessero essere adibiti ad abitazione principale. Tuttavia è ora previsto che ciascuna persona fisica possa beneficiare della detrazione in questione per non più di 2 (due) unità immobiliari (attenzione: anche in questo caso non deve trattarsi necessariamente di due abitazioni). Tale limitazione non trova applicazione qualora gli interventi riguardino parti comuni di un condominio.
b) sostituzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, fornitura di acqua calda a pompa di calore su parti comuni di condomini, con i seguenti limiti di spesa:

  • 20.000 € per unità immobiliare, qualora l’edificio sia composto da 1 ad 8 unità e
  • 15.000 € per unità immobiliare, qualora l’edificio sia composto da più di 8 unità.

c) sostituzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, fornitura di acqua calda a pompa di calore in edifici unifamiliari o plurifamiliari (con entrata separata per ciascuna abitazione), con un limite di spesa complessivo (quindi non per unità immobiliare) pari a 30.000 €, potendo includere anche in questo caso le spese relative allo smaltimento del vecchio impianto.

Estensione del superbonus ad altri interventi di efficienza energetica:

Qualora contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica sopraelencati venissero effettuati anche altri interventi di efficienza energetica “tradizionali” (ad es. installazione di sistemi di protezione solare, allacciamento al teleriscaldamento ecc.), è possibile estendere la detrazione del 110% anche a questi ultimi. In questo caso però i limiti di spesa devono essere determinati con riferimento al relativo importo detraibile. Ad esempio:

  • riqualificazione integrale di un’abitazione: importo massimo detraibile 100.000 €; limite di spesa 90.909,09 €;
  • riqualificazione energetica dell’involucro edilizio (pareti, finestre, tetto, pavimenti): detrazione massima 60.000 €; limite di spesa 54.545,45 €;
  • installazione di un impianto di fornitura di acqua calda a pompa di calore: detrazione massima 30.000 €; limite di spesa 27.272,73 €;
  • installazione di un sistema di protezione solare: detrazione massima 60.000 €; limite di spesa 54.545,45 €;
  • sistemi domotici: nessun limite!
  • acquisto e installazione di impianti di microcogenerazione: detrazione massima 100.000 €; limite di spesa 90.909,09 €.

L’esempio seguente ci aiuta a comprendere meglio gli effetti di quanto sopra esposto: su un edificio unifamiliare viene effettuato un intervento di riqualificazione energetica sull’involucro esterno, per il quale spetta la detrazione del 110% su 50.000 € di spesa (ossia, una detrazione pari a 55.000 €). Se contestualmente a tale intervento vengono sostituite le finestre e viene installato un sistema di protezione solare, è possibile beneficiare di una detrazione aggiuntiva di 60.000 € moltiplicata per 2 (quindi, in totale, 175.000 €).
N.B.: la sfida dei prossimi mesi sarà quella di trovare la combinazione ottimale tra gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’art. 119 co. 1, lett. a), b) e c) da un lato e gli interventi di efficienza energetica “tradizionali” previsti dall’art. 14 D.L. 63/2013 dall’altro, al fine di ottenere la maggior detrazione possibile!

Importante: con riferimento al necessario miglioramento della classe energetica, come sopra illustrato, si raccomanda vivamente di farsi rilasciare un attestato relativo all’attuale classe energetica dell’edificio/unità immobiliare prima dell’inizio dei lavori, in modo da poter dimostrare in un secondo momento il miglioramento della classe energetica derivante degli interventi effettuati. Si rammenta che, in passato, l’Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto l’analoga agevolazione prevista nell’ambito del c.d. sisma-bonus, qualora l’attestato relativo allo status iniziale dell’edificio fosse stato rilasciato in un momento successivo. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione!

Novità: la detrazione del 110% è riconosciuta anche in assenza degli interventi elencati in precedenza (punti a)-c)), qualora gli interventi di efficienza energetica siano effettuati su edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio oppure ubicati in zone nelle quali detti interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali.

Novità: la detrazione maggiorata è riconosciuta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, a condizione che la ricostruzione possa essere classificata come riqualificazione dal punto di vista urbanistico. In altri termini, l’intervento non deve comportare un aumento della volumetria. Qualora, invece, nell’ambito di una ristrutturazione (senza demolizione dell’edificio) venga anche aumentata la volumetria dell’edificio, a nostro avviso dovrebbe essere possibile che la detrazione maggiorata spetti proporzionalmente alla spesa relativa alla cubatura iniziale dell’edificio.

N.B.: è richiesto che i costi degli interventi non superino i limiti previsti dall’art. 14 D.L. 63/2013; sulla base di detta norma doveva essere introdotto uno specifico listino prezzi, che ad oggi risulta ancora inesistente. In sede di conversione è ora richiesto che la spesa relativa agli interventi di riqualificazione energetica ai fini della detrazione del 110% rispetti i limiti previsti dai listini regionali (a Bolzano i listini provinciali). La congruità delle spese sostenute deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato e comunicata all’ENEA.

Novità: la detrazione maggiorata è applicabile agli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021; solo con riferimento agli interventi effettuati dagli IACP/soggetti assimilati l’agevolazione in questione è estesa fino al 30 giugno 2022.
I materiali utilizzati nei vari interventi devono rispettare determinati criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero Ambiente 11.10.2017.

2. Interventi di riduzione del rischio sismico:
Per quanto concerne gli interventi di riduzione del rischio sismico, il superbonus 110% trova applicazione soltanto con riferimento agli edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4. L’Alto Adige resta pertanto escluso. In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

3. Impianti fotovoltaici:
Per l’installazione di impianti fotovoltaici l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a 48.000 € e comunque nel limite di 2.400 € a kW fino ad un massimo di 20 kW. In questo caso la detrazione del 110% trova applicazione soltanto a condizione che l’installazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico. L’energia non auto-consumata deve essere ceduta al GSE.
Qualora l’installazione di impianti fotovoltaici sia effettuata nell’ambito di ristrutturazioni edilizie o urbanistiche o di nuove costruzioni, il limite di spesa è ridotto a 1.600 €/kW. La detrazione maggiorata è riconosciuta anche per la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, con un limite di spesa di 1.000 € a kW.
In sede di conversione è stata prevista la possibilità per gli enti non commerciali e i condomini di installare impianti fotovoltaici aventi una potenza complessiva di 200 kW; in questo caso il limite di spesa è fissato a 200 €/kW, con un tetto massimo di 96.000 € (cui si applica la detrazione del 110%).

4. Colonnine di ricarica:
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che la stessa sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica di cui al punto 1.

Ambito di applicazione soggettivo:

Le detrazioni fiscali maggiorate del 110% sono applicabili a:

  1. condomini,
  2. persone fisiche, purché non nell’ambito di attività imprenditoriale o autonoma,
  3. istituti per l'edilizia abitativa e istituzioni pubbliche analoghe, e
  4. cooperative edilizie per interventi su parti indivise;.
  5. nuove aggiunte nel corso della trasformazione sono le ONLUS e le società sportive (limitatamente agli spogliatoi).

Utilizzo:

L'importo della detrazione fiscale del 110% può essere detratto in 5 anni (non 10 anni), oppure, in alternativa, può essere richiesto uno sconto al venditore o ceduto immediatamente a terzi, incluse banche e assicurazioni.
In caso di cessione o di richiesta di uno sconto, è necessaria una dichiarazione di conformità da parte di un esperto riconosciuto. Inoltre, per le opere di costruzione (ad eccezione delle stazioni di ricarica) è necessaria una comunicazione ad ENEA, il cui contenuto deve essere ancora determinato da un regolamento di attuazione specifico.

Importante: oltre alle suddette misure, rimangono invariate le disposizioni attualmente in vigore relative alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie ai sensi dell'art. 16-bis TUIR (50%) e ai risanamenti energetici (65%), nonché il cosiddetto bonus-facciate (90%), anche per quanto riguarda i rispettivi massimali e la detrazione (10 anni).

Alcune considerazioni

Non è ancora chiarita la domanda, di che cosa accada se gli interventi di cui sopra siano iniziati prima del 1° luglio 2020. A tale proposito sulla stampa specializzata si ritiene che in presenza di tutti i presupposti di cui sopra, la nuova agevolazione dovrebbe spettare per i pagamenti effettuati a partire dal 1° luglio. Si attendono chiarimenti al riguardo.
Il bonus del 110% non dovrebbe spettare per l’acquisto di abitazioni da imprese costruttrici, per i quali dovrebbero restare validi i parametri in vigore. Invece le abitazioni risanate ai sensi del sisma-bonus dovrebbero potere essere vendute con il bonus fino a 105.600 Euro (110% di 96.000 Euro) che l’acquirente potrà detrarre in cinque anni.

II. Sconto in fattura e cedibilità credito d'imposta (art. 121)

Per le detrazioni fiscali sulle seguenti spese nel 2020 e nel 2021, il contribuente può optare in alternativa alla detrazione per un periodo di 5 o 10 anni per:

  • richiedere al venditore di effettuare una corrispondente riduzione della fattura per l'importo della detrazione spettante, oppure
  • convertire la deduzione fiscale in un credito d'imposta e cederlo a terzi, comprese le banche e le compagnie di assicurazione

Lo sconto deve essere identico alla detrazione fiscale a cui ha diritto il contribuente, ma può anche essere suddiviso tra più fornitori.

Novità: L'opzione di cui sopra può essere applicata non solo al progetto di costruzione nel suo complesso, ma anche ai singoli stati di avanzamento lavori – SAL – con il limite che possono essere previsti al massimo due SAL, e ogni SAL deve essere pari almeno al 30% della spesa totale.

Le due succitate due opzioni spettano per le seguenti detrazioni di imposta:

  • tutte le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 lettere a) e b) TUIR (50% con un tetto di 48.000 Euro);
  • tutte le detrazioni fiscali (rispettivamente 65%, 75%, 85% e 110%) per gli interventi di risanamento energetico;
  • tutte le detrazioni fiscali per la protezione antisismica
  • tutte le detrazioni fiscali per la ristrutturazione delle facciate,
  • detrazioni fiscali per l'installazione di impianti fotovoltaici (110%, vedi sopra)
  • detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine di ricarica (110%, vedi sopra).

E non è tutto: la suddetta possibilità è stata allargata, e la conversione della detrazione in credito d'imposta trasferibile può essere richiesta entro il 2020 anche per le spese sostenute in passato, ovvero per i crediti non ancora compensati. Ad esempio, chi cinque anni fa ha ottenuto una detrazione fiscale di 48.000 Euro da una ristrutturazione e ha compensato finora 24.000 Euro in cinque rate, dovrebbe potere cedere il restante credito di 24.000 Euro ad una banca nel 2020.

Tale passaggio non è ancora ben chiaro e si attendono ancora disposizioni chiare al proposito.
Un presupposto indispensabile per la cessione di un credito d'imposta è la dichiarazione di conformità da parte di un esperto, di norma un dottore commercialista o esperto contabile.
I fornitori e le imprese edili acquirenti di tali crediti d'imposta sono responsabili solo per il corretto utilizzo del credito, ma non per la sua origine, per la quale risponde soltanto il committente i lavori.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'Agenzia delle Entrate deve emanare le necessarie disposizioni di attuazione per la cessione dei crediti di imposta, quindi al massimo entro la seconda metà di agosto dovremmo avere un quadro più chiaro.

Si può presumere che la banca acquirente sconti adeguatamente le rate in sospeso, soprattutto perché potrà utilizzare il credito stesso soltanto nei prossimi 5-10 anni. Ciononostante, per tutti quei contribuenti che non possono o possono sfruttare soltanto in parte la detrazione, ad esempio perché non hanno imposte da pagare “capienti”, ciò rappresenta un grande vantaggio.
In particolare per i committenti stranieri si aprono possibilità completamente nuove, mentre in passato raramente erano in grado di sfruttare le detrazioni di imposta per i vari lavori di ristrutturazione agevolati in Italia.

I fornitori che acquisiscono e compensano tali crediti d'imposta non devono tenere conto del consueto limite massimo di compensazione tramite mod. F24 di 700.000 Euro (1 milione nel 2020), e si è anche esentati dal divieto di compensazione se qualcuno ha accertamenti fiscali per tributi non pagati per importi superiori a 1.500 Euro.

Novità: la legge di conversione prevede, tra l'altro, che la cessione del credito d'imposta spetti anche per il cosiddetto “bonus-facciate”.