Dichiarazione IVA per l’anno 2017 e possibilità di utilizzo del credito IVA

Con la presente circolare vi riassumiamo gli adempimenti legati alla dichiarazione IVA, comprese le possibilità di rimborso e compensazione del credito IVA.
Il modello IVA 2018, relativo all’anno 2017, dovrà essere presentato esclusivamente in forma autonoma entro il 30.04.2018. In ogni caso il modello della dichiarazione IVA può essere presentato già a partire dal 1° febbraio 2018. Si consiglia pertanto un invio anticipato del modello rispetto alla scadenza a tutti i contribuenti che vantano un credito IVA elevato e intendono richiederne il rimborso.

Rispetto all’anno precedente il nuovo modello IVA recepisce alcune novità. In particolare segnaliamo:

  • l’indicazione separata delle varie operazioni soggette a split payment;
  • l’inserimento dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo;
  • la rimodulazione del quadro VH e previsione della relativa compilazione solo in caso diintegrazione/correzione dei dati già trasmessi mediante la comunicazione delle liquidazioniperiodiche (sono tuttavia previste delle eccezioni in caso di IVA di gruppo);
  • l’introduzione del nuovo quadro VM per la cessione interna di autovetture acquistate in UE.

Nella predisposizione del modello IVA è altresì necessario tenere conto delle novità introdotte con riferimento all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA e ai rimborsi IVA.

1. Dichiarazione annuale IVA per il 2017

Come anticipato, il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017 è compreso nel periodo tra il 1° febbraio 2018 e il 30 aprile 2018 ed il modello deve essere presentato esclusivamente in forma autonoma.
Qualora vogliate incaricare il nostro Studio della predisposizione o anche solo del controllo della dichiarazione IVA, Vi preghiamo di inviarci la seguente documentazione (in caso di crediti IVA elevati di cui si intende chiedere il rimborso, Vi invitiamo ad inviarci la documentazione quanto prima, in modo da poter inviare la dichiarazione già a inizio febbraio 2018):

  • copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni IVA;
  • copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;
  • per le fatture emesse in reverse charge è necessario fornire la seguente distinzione: cessione dirottami ed altri materiali di recupero, cessione di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali o cessione di immobili ad uso abitativo, cessione di telefoni cellulari, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e operazioni rientranti nel settore energetico; cessione di prodotti elettronici (ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72 – reverse charge), ad esempio console da gioco, tablet, PC e laptop, microprocessori;
  • dettaglio o sezionale da cui risultano le fatture emesse in split payment;
  • per le integrazioni relative a fatture intracomunitarie è necessario fornire la seguente distinzione: servizi intracomunitari inseriti in Intrastat (servizi ai sensi art. 7-ter) e servizi intracomunitari senza obbligo di comunicazione Intrastat (in particolare servizi ai sensi art. 7-quater equinquies);
  • copia di tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2017 ea gennaio 2018;
  • copia delle fatture relative all’acquisto di cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazionedell’imponibile e dell’IVA;
  • copia delle fatture relative alla vendita di cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazionedell’imponibile e dell’IVA;
  • copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRASTAT degli acquisti o servizi ricevuti o unriepilogo degli stessi;
  • copia dei modelli relativi alle comunicazioni INTRASTAT delle vendite o servizi resi o unriepilogo degli stessi;
  • riepilogo delle importazioni (bollette doganali) con indicazione dell’imponibile e dell’IVA;
  • copia dei mastrini contabili relativi all’Erario conto IVA e bilancino di verifica al 31/12/2017;
  • dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”; inoltre, per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali è necessaria la distinzione di imponibile ed IVA per Regione;

  • in caso di operazioni IVA particolari si prega di inviare anche copia delle relative fatture;
  • sono inoltre richieste le seguenti informazioni: imponibile concernente acquisti e servizi relativia radiocomunicazioni e telecomunicazioni con detrazione IVA superiore al 50%; acquistieffettuati da contribuenti soggetti a regimi IVA agevolati;
  • per gli esportatori abituali, un prospetto riepilogativo relativo all’utilizzo del plafond;
  • per coloro che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di esportatoriabituali, copia delle dichiarazioni di intento ricevute corredate della relativa ricevutadell’Agenzia delle Entrate;
  • dettaglio delle fatture emesse con imposta esigibile in anni successivi al 2017 e dettaglio dellefatture registrate nell’anno 2017, ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi.

Vi ricordiamo che, in linea generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2017 non hanno effettuato operazioni imponibili.
Non sono invece tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA le seguenti categorie di soggetti:

-  i soggetti che nel 2017 hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti1;

-  i contribuenti minimi e forfettari;

-  i produttori agricoli esonerati, giornalai e tabaccai;

-  le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggette a regimespeciale (Legge n. 398/1991);

-  gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, purché non esercitinoaltre attività rilevanti ai fini IVA;

-  gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambitodell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della SIAE ecc.Il modello IVA definitivo, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere scaricate dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it - sezione „imprese/dichiarazioni”).Si precisa inoltre che, a partire dal 2018, le nuove opzioni per la liquidazione IVA di gruppo devono essere espresse nel modello IVA 2018 compilando il quadro VG. Per le opzioni di liquidazione IVA di gruppo già in corso, il presente quadro va compilato esclusivamente per comunicare, con effetto 1° gennaio 2018, la revoca, l’ingresso o la fuoriuscita di una più società controllate.

  1. L’esonero non trova invece applicazione qualora il contribuente abbia effettuato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).

2. Rimborso del credito IVA 2017

La richiesta di rimborso del credito IVA e la causale del rimborso devono essere indicate nel quadro VX. La condizione che deve sempre sussistere al fine di richiedere il rimborso del credito IVA è costituita dal fatto che la società risulti operativa. Vi ricordiamo che la richiesta di rimborso del credito IVA 2017 può essere presentata a decorrere dal 1° febbraio 2018 fino al 30 aprile 2018.

Le disposizioni relative alla prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario sono modificate come segue:

Rimborsi IVA fino ad Euro 30.000:

I rimborsi IVA fino a 30.000 Euro possono essere erogati senza prestazione di alcuna garanzia. Tale limite è riferito alle richieste di rimborso effettuate con riferimento all’intero anno e comprende pertanto il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale e quello già chiesto a rimborso su base trimestrale (modello TR).

Rimborsi IVA superiori a 30.000 Euro:

I rimborsi IVA superiori a 30.000 Euro possono essere erogati senza la presentazione di garanzia bancaria o assicurazione, in presenza di determinate condizioni e dietro presentazione di adeguata documentazione. In particolare si tratta di:

  • visto di conformità rilasciato dal commercialista sulla dichiarazione annuale o sulla richiesta di rimborso trimestrale;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale vengono attestate le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e il versamento dei contributi previdenziali.Per le richieste di rimborso superiori a 30.000 Euro permane l’obbligo di presentazione della garanzia bancaria o assicurazione qualora sussistano le seguenti condizioni: esercizio dell’attività di impresa da meno di due anni (escluse le start-up), notifica di avvisi di accertamento di importo rilevante nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività, presentazione della dichiarazione IVA con richiesta di rimborso priva di visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Si segnala a tal proposito una novità introdotta dalla legge europea 2017 l’autunno scorso: per i rimborsi trimestrali ed annuali richiesti a partire dal 1° gennaio 2018, per i quali è richiesto il rilascio di una garanzia bancaria, è riconosciuto un indennizzo forfettario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni suo anno di durata.

3. Compensazione orizzontale del credito IVA

Premessa: qualsiasi compensazione orizzontale, indipendentemente dall’importo compensato (comprese quindi le compensazioni fino a 5.000 Euro), può avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco-Online).
Vi ricordiamo inoltre che la compensazione non è ammessa nel caso in cui il contribuente presenti debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali scadute e non pagate per importi superiori a 1.500 Euro. In questi casi la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo del debito iscritto a ruolo.

Il credito IVA del 2017, fino ad un importo di 5.000 Euro, può essere compensato già a decorrere dal 1° gennaio 2018 con debiti per ritenute su retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute relative a lavoratori autonomi, agenti ecc, IRAP, imposte sui redditi, IMU, diritto CCIAA, prestando in ogni caso attenzione alle limitazioni poste della normativa. Le compensazioni fino a 5.000 Euro non richiedono dunque la preventiva presentazione della dichiarazione IVA.

L’utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale per un importo superiore a 5.000 Euro può avvenire già a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito nonché il visto di conformità. Trattasi dunque di una agevolazione, considerato che fino all’anno scorso l’utilizzo in compensazione era ammesso soltanto a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

Si ricorda inoltre che dal 24 aprile 2017 è richiesto il visto di conformità per qualsiasi compensazione orizzontale di crediti di importo superiore a 5.000 Euro.
Permane altresì il limite pari ad Euro 700.000 relativamente alla compensazione dei crediti nel loro complesso, innalzato ad 1 milione in casi particolari.

Il credito IVA 2016 residuo (al netto degli eventuali rimborsi e/o compensazioni) può essere utilizzato in compensazione, ferma restando l’osservanza dei limiti posti dalla normativa, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione IVA relativa al 2017. È infatti da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2017.

Esempio: credito IVA 2016 di Euro 80.000, certificato con visto di conformità nel modello IVA 2017, utilizzato nel 2017 per Euro 48.000; il residuo importo di Euro 32.000 può essere utilizzato in compensazione fino alla presentazione del modello IVA 2018 relativo al 2017.
Considerato che quest’anno la scadenza ultima per l’invio della dichiarazione IVA è posticipata al 30 aprile 2018, il credito del periodo precedente può essere utilizzato in compensazione fino a tale data.

In questo caso l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è il 2016 con relativo codice IVA 6099. Per il credito IVA 2016 trova ancora applicazione il limite di 15.000 Euro (anziché 5.000), oltre il quale è richiesto il visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale dello stesso.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti
Dott.ssa Sabrina Tabiadon