Disposizioni urgenti in materia fiscale, le novità del Decreto Legge n. 193 del 24 ottobre 2016

Disposizioni urgenti in materia fiscale, le novità del Decreto Legge n. 193 del 24 ottobre 2016

Con una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale” (DL n. 193 del 24 ottobre 2016) il governo ha anticipato alcune delle misure previste nella legge di stabilità 2017.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 24 ottobre 2016 ed è subito entrato in vigore. Il decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni e l’esperienza insegna che dobbiamo aspettarci delle modifiche in sede di conversione.

Di seguito le principali novità:

 

Soppressione di Equitalia (artt. 1 e 2):

Come già anticipato dalla stampa, è prevista la soppressione di Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017.  I relativi compiti dovrebbero essere presi in carico dall’Agenzia delle Entrate.

In passato la comunicazione tra i due soggetti è stata spesso problematica (in particolar modo nel caso di sospensione delle cartelle di pagamento): questa riorganizzazione può quindi essere accolta positivamente.

 

Elenco clienti e fornitori trimestrale (art. 4 comma. 1):

Dal 2017 viene introdotto l’obbligo di invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione.

Si tratta sostanzialmente del “vecchio” elenco clienti-fornitori che ora è da trasmettere in forma analitica per posta elettronica su base trimestrale. I dati da comunicare comprendono, i dati identificativi delle parti dell’operazione, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta, oltre alla tipologia di operazione.

Non è previsto alcun esonero di carattere oggettivo o soggettivo. Ne consegue che qualunque fattura emessa e ricevuta, indipendentemente dal suo ammontare, va comunicata all’Amministrazione Finanziaria. Il termine è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (probabilmente quindi rispettivamente entro maggio, agosto, novembre e febbraio).

Per l’omesso/errato invio delle comunicazioni sono previste sanzioni elevate e più precisamente una sanzione di 25 Euro per fattura con un massimo di 25.000 Euro; non è applicabile il cumulo giuridico.

Si può solo sperare che in sede di conversione vengano ridimensionate le sanzioni.

 

Invio trimestrale delle liquidazioni Iva (art. 4 comma 2):

È stato inoltre previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA dove, chi liquida l’imposta su base mensile, comunicherà ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento.

Il termine è identico a quello previsto per l’elenco clienti-fornitori.

L’invio è da farsi indipendentemente dal fatto che le liquidazioni presentino un saldo a debito o a credito. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Utilizzando i controlli incrociati tra le nuove comunicazioni e il corrispondente pagamento dell’IVA, dovrebbe essere possibile verificare immediatamente il corretto pagamento dell’IVA.

I dati verranno poi prontamente resi disponibile tramite cassetto fiscale e il contribuente può quindi controllare eventuali divergenze e, se necessario, provvedere alla loro correzione.

L’omessa/errata comunicazione trimestrale è punibile con una sanzione da un minimo di 5.000 Euro fino ad un massimo di 50.000 Euro.

Le attuali regole di liquidazione e pagamento non vengono modificate da questo nuovo adempimento.

Le modifiche descritte avranno un impatto significativo sull’organizzazione della contabilità IVA. Non appena saranno disponibili i moduli ufficiali vi informeremo sui dettagli e sull’eventuale necessità di adeguare i programmi di contabilità.

Ai soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 Euro spetta un credito d’imposta pari a 100 (!) Euro per il costo dell’adeguamento tecnologico. Ogni commento in merito è superfluo.

 

Soppressione di comunicazioni esistenti:

E come il detto della carota e del bastone, vi sono anche contenuti positivi del decreto di emergenza:

  • dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni ricevute. L’Italia così si adegua alla maggior parte dei Paesi Ue. I modelli Intra per le cessioni intracomunitarie e servizi resi per il momento non vengono toccati;
  • altresì non sono più da comunicare i dati relativi ai contratti di leasing;
  • infine sono soppresse pure le comunicazioni Black-List relative al periodo d’imposta 2017 (al contrario, per il 2016 le comunicazioni vanno ancora inviate nel rispetto delle attuali disposizioni di legge).

 

Dichiarazioni integrative a favore del contribuente (art. 5):

Particolarmente positiva è la seguente novità: le dichiarazioni integrative a favore del contribuente ai fini IRPEF, IRES, IRAP, IVA e per ritenute alla fonte sono ora possibili entro il termine previsto per l’accertamento. Come è noto, precedentemente le integrative a favore del contribuente erano possibili solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno successivo.

In questo modo viene di fatto eliminata la disuguaglianza di trattamento per anni criticata.

Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere utilizzato in compensazione: senza alcun limite, nel caso in cui l’integrazione sia presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi per l’anno successivo; con delle limitazioni, nel caso in cui l’integrazione sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione dei redditi successiva.

È inoltre prevista una modifica per quanto concerne i termini per l’accertamento in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: la proroga del termine per l’accertamento mediante integrativa è ora valevole limitatamente ai soli elementi che hanno subìto un’effettiva variazione per mezzo della dichiarazione in questione.

 

Definizione agevolata dei ruoli (art. 6):

È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. In particolare vengono annullati gli interessi moratori e le sanzioni amministrative dovute per il ritardo nel versamento delle somme. A tal fine è necessario presentare un’apposita richiesta entro il 21 gennaio 2017. Si evidenzia tuttavia che per determinate somme iscritte a ruolo, tra cui quelle riguardanti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, non può essere richiesta la definizione agevolata. Sono invece ammesse alla definizione agevolata, senza alcuna eccezione, i ruoli scaduti rientranti nell’ambito delle imposte, nonché le somme iscritte a ruolo già parzialmente pagate (purché non concernenti le categorie di somme escluse dall’agevolazione).

Ai fini della presentazione della richiesta di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli verranno pubblicati degli appositi modelli: non appena saranno resi noti maggiori dettagli, sarà nostra cura informarvi prontamente a riguardo.

Un consiglio: qualora risultasse a Suo carico un ruolo scaduto rientrante nel lasso di tempo sopra indicato, La invitiamo a mettersi in contatto con noi al più presto.

 

Voluntary Disclosure (art. 7):

Con alcune modifiche ed integrazioni, è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”) riguardante la denuncia spontanea dei patrimoni illecitamente detenuti all’estero. Nello specifico, è possibile usufruire di detta procedura dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. Vi è dunque l’opportunità di porre rimedio agli “errori” commessi in dichiarazione dei redditi fino al 30 settembre 2016 (in altri termini: fino al periodo d’imposta 2015). Sono esclusi dalla procedura in questione i contribuenti che hanno già presentato un’istanza di autodenuncia nel corso del 2015.

A differenza di quanto avveniva l’anno scorso, ricade ora sul contribuente l’onere di determinare le imposte e le sanzioni dovute.

 

Ulteriori novità:

  • Dichiarazione IVA annuale: il termine di presentazione della stessa è spostato a fine aprile. Lo slittamento del termine decorre a partire dal periodo d’imposta 2017 (fine aprile 2018). La dichiarazione IVA relativa al 2016 va dunque presentata entro fine febbraio 2017.
  • Depositi IVA: a decorrere dal 1° aprile 2017 possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia. A partire dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione, la quale deve essere tuttavia versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in merito al quale vi informeremo a tempo debito.
  • Comunicazione corrispettivi: è differito al 1° aprile 2017 l’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico al fisco dei corrispettivi dei distributori automatici.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-37-31.10.2016 - Novita fiscali del DL 193 del 24 ottobre 2016