DPCM urgente del 22 marzo 2020- ulteriori chiusure di attività

A seguito dell’aggravarsi dell‘emergenza da Coronavirus il Consiglio dei Ministri ha rotto gli
indugi e ha previsto un’ulteriore stretta: tutte le attività produttive industriali, commerciali e di
servizi sono sospese fino al 3 aprile 2020, ad eccezione di quelle che rivestono carattere di
assoluta necessità e imprescindibilità per il nostro sistema sociale, economico e sanitario

Ieri è stato pubblicato il decreto che in allegato contiene un elenco delle attività che possono
continuare ad essere svolte: tutte le attività (in base al codice ATECO) che non sono ivi
comprese per converso devono essere sospese.
Attenzione: se la vostra attività non è compresa nelle liste tra quelle esonerate dalla sospensione,
avete comunque la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione entro il
25 marzo 2020
, compresa la spedizione delle merci in giacenza.

Alleghiamo il Decreto completo di allegato contenente la lista delle imprese e attività che non devono sospendere le loro attività.

A tale proposito formuliamo le seguenti considerazioni:

  • Verificate se il vostro codice attività è compreso nella lista di quelli “esonerati”. Nel caso la vostra attività ricada in tale lista, ma il codice ATECO comunicato ufficialmente non vi corrisponde, si può procedere ad una comunicazione al Registro Imprese (e Agenzia Entrate) per correggere tale imprecisione. In tale caso vi possiamo essere volentieri di aiuto.
  • Fate attenzione agli elenchi delle attività di cui sopra che circolano su internet ed altri media: tale elenco è stato modificato più volte in varie versioni, e soltanto quello che alleghiamo è quello definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale!

Per completezza di informazione alleghiamo anche l’ordinanza del Presidente della Provincia
di Bolzano emanata sabato, che contiene una serie di indicazioni riguardanti le attività
economiche in Provincia di Bolzano. Si tratta perlopiù di indicazioni non obbligatorie, in parte
superate dal suddetto DPCM, che evidentemente dal punto di vista della gerarchia delle norme
prevale sull’ordinanza: si può dire che l’ordinanza in questo caso che non contribuisce a creare
maggiore chiarezza e sicurezza in questa situazione di emergenza.

Un’altra annotazione: l’elenco contiene un’indicazione errata, che in sede di pubblicazione è
stata corretta, quando indica gli alberghi e attività simili tra quelle esonerate dalla sospensione.
È evidente che non avrebbe alcuna logica aprire le strutture alberghiere che quindi rimangono
chiusi!

Il MEF potrà apportare con propri provvedimenti delle correzioni all’elenco più volte citato,
quindi ci si può attendere qualche modifica.
Infine si deve fare attenzione a quanto previsto alle lettere d) e g) del decreto:

  • Alla lettera d) è previsto che restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’elenco allegato (quale potrebbe essere le produzioni di parti metalliche essenziali per l’industria alimentare o l’agricoltura); è necessario inviare comunicazione al Prefetto o Commissario del Governo in tale senso.
  • Alla lettera g) è previsto che sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, sempre previa comunicazione al Prefetto o Commissario del Governo, se l’interruzione della produzione comportasse grave pregiudizio all’impianto stesso o una situazione di pericolo di incidenti.

Allegato 1
Allegato 2