Elenchi clienti-fornitori per l’esercizio 2014

Elenchi clienti-fornitori per l’esercizio 2014

Entro il prossimo 10 aprile (soggetti mensili) / 20 aprile 2015 (soggetti trimestrali) va effettuato l’invio all’Agenzia delle Entrate del c.d. “spesometro” relativo al 2014. L’elenco clienti fornitori (spesometro) è stato introdotto con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 per combattere il fenomeno delle “fatture false”. Per la comunicazione 2015 ci sono alcune differenze rispetto al 2014. La principale è l’obbligo dei contribuenti di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA indipendentemente dall’importo fattura.

 

Fondamenti giuridici Gli elenchi clienti-fornitori furono reintrodotti con il D.L. 78/2010 e successivamente estesi ad opera del D.L. 16/2012. L’utilità degli elenchi clienti-fornitori ai fini della lotta all’evasione fiscale è stata sin dall’inizio posta in discussione, senza però che si arrivasse mai a parlare di abolizione di tale adempimento.

 

Quali sono le operazioni da comunicare? Per  gli elenchi clienti-fornitori relativi all’anno 2014 valgono le seguenti disposizioni:

a) vanno comunicate tutte le operazioni attive e passive indipendentemente dall’importo, se per le stesse è stata emessa una fattura;

b) per tutte quelle operazioni poste in essere nel 2014 per le quali è stato emesso solo scontrino o ricevuta fiscale, continua a valere la soglia dei 3.600 € IVA inclusa, al di sotto della quale l’operazione non va comunicata. Ne consegue che per esempio coloro che vendono al dettaglio e/o coloro che operano nel settore ricettivo (alberghi, ristoranti, ecc.) devono comunicare solo le singole vendite che superano la soglia dei 3.600 € Iva inclusa.

In questo contesto vi ricordiamo che dal 2014 vale l’obbligo di comunicare ogni fattura emessa, indipendentemente dal fatto che sussista o meno l’obbligo di emetterla.

Operazioni per le quali non sussiste obbligo di comunicazione Partendo dal presupposto che le uniche operazioni da comunicare sono quelle che ricadono in ambito IVA, le seguenti operazioni non vanno comunicate:

- le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per le quali manca il presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale per l’applicazione dell’imposta;

- le importazioni, poiché vengono giá comunicate le bolle doganali;

- le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; invece vanno comunicate le cessioni con comunicazione d’intento  (ex art. 8, comma 1, lett. c);

- le operazioni intracomunitarie, poiché vengono giá comunicate con la dichiarazione Intrastat. Vanno invece comunicate le “triangolazioni comunitarie” ex art. 58, D.L. n. 331/93;

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi c.d. “black list”, poiché vengono giá comunicate con la dichiarazione black list.

- le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ad esempio giá comunicate dalle compagnie fornitrici di energia elettrica, di servizi di telefonia, dalle imprese di assicurazione, ecc.. L’Agenzia pretende peró che gli utilizzatori  di beni in leasing comunichino le fatture ricevute, nonostante queste siano già comunicate dalle società di leasing;

- le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) anche se di importo superiore a 3.600 € IVA inclusa, se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito o POS.

 

  La comunicazione  telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata (somma delle operazione verso ciascun cliente oppure somma degli acquisti da ciascun fornitore). L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. La scelta fatta per l’anno precedente non è vincolante per l’anno in corso.

Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

  • acquisti da operatori economici sammarinesi
  • acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli

Specifiche disposizioni sono previste per il rilevamento delle note di variazione.

 

Chi è obbligato ad effettuare la comunicazione?

 

Sono obbligati alla comunicazione praticamente tutti i soggetti aventi una posizione IVA. I contribuenti in Regime dei Minimi sono espressamente esonerati dall’obbligo di comunicazione. Da quest’anno, anche la Pubblica Amministrazione, gli Enti locali, le Regioni e i Comuni avranno l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA.

 

Termine di presentazione della comunicazione Per gli invii degli elenchi clienti-fornitori per il 2014 i termini da rispettare sono i seguenti:

- entro il 10 aprile 2015 per i soggetti passivi con liquidazione IVA mensile;

- entro il 20 aprile 2015 per i soggetti passivi con liquidazione IVA trimestrale

- entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari.

 

Invio L’inoltro deve avvenire in via telematica. Come di consueto, ciò può avvenire tramite il contribuente stesso (Entratel o Fisconline), tramite un dottore commercialista o tramite un centro di assistenza fiscale.

 

Sanzioni Si rammenta che, in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione

sostitutiva di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente. Scaduto il suddetto termine, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

Consiglio Nel caso dovesse incaricarci per la redazione e spedizione della Sua comunicazione, La preghiamo di farci avere la documentazione necessaria entro e non oltre il 31 marzo 2015. Il largo anticipo è giustificato non solo dalla necessità di dover rielaborare i dati al fine di poterli inserire nell’apposito software ministeriale, ma anche e soprattutto dalla necessità di verificare tramite apposito programma ogni singola partita IVA e codice fiscale.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-20-27.03.2015 Elenco Clienti Fornitori