Fattura elettronica – prima applicazione dal 1° luglio 2018

Come noto, la Finanziaria 2018 (G. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, co. 909) ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica

  • dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti/identificati in Italia.
  • dall’1.7.2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradalidi distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/ subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico.Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 30 aprile 2018 ha approvato le regole tecniche per l’emissione/ricezione delle fatture elettroniche e con la Circolare n. 8/E ha fornito le prime istruzioni ufficiali.

    Riteniamo che:

  • l'attuazione dell'obbligo della fatturazione elettronica per i distributori di carburante già dal 1° luglio 2018 non sia realistica. Difficilmente sarà possibile equipaggiare tecnicamente in poco meno di due mesi più di 21.000 (!) stazioni di servizio in tutta Italia con l'hardware e il software necessari per l’adempimento richiesto, dopo che le regole tecnico-operative sono state pubblicate solo pochi giorni fa e i vari fornitori di software si sono potuti attivare soltanto ora.
  • il passaggio completo alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 potrebbe essere messo in discussione; a nostro avviso, un'attuazione graduale in base alle dimensioni delle imprese nel corso dei prossimi anni sembra molto più probabile e ragionevole.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali contenuti delle più recenti disposizioni di attuazione.

1. Emissione della fattura elettronica:

Le fatture elettroniche potranno essere generate ai sensi delle norme di attuazione con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate:

  • una procedura web, con la quale si potrà generare la fattura direttamente online;
  • una applicazione per i dispositivi mobili
  • un software da installare su pc.
    Inoltre, è possibile utilizzare software privati, ma è necessario che la struttura della fattura rispetti i parametri tecnici elencati nell'Appendice A).
    Raccomandazione: è consigliabile implementare il programma di contabilità esistente, integrandolo con un modulo specifico per la fatturazione elettronica. In questo caso è possibile utilizzare gli archivi esistenti e registrare le fatture contemporaneamente.
    Nota: alla presente circolare alleghiamo i requisiti tecnico-operativi delle fatture elettroniche, così come pubblicati nell’ allegato A) del provvedimento attuativo del 30 aprile 2018. Vi consigliamo di contattare immediatamente il vostro fornitore del software per trovare la miglior soluzione.

L’Agenzia ha comunicato che verrà resa disponibile una procedura web per la creazione di un QR- code per consentire l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”, funzione che, ad esempio, consentirebbe di dare facilmente i propri dati per l’emissione della fattura elettronica alle stazioni di servizio in grado di acquisirli con un lettore.

2. Trasmissione della fattura elettronica:La fattura elettronica può essere inviata nelle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata (PEC),
  • servizi informatici messi a disposizione dell ́Agenzia delle Entrate
  • procedura online webservice
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

Per queste ultime due modalità di spedizione, utilizzate principalmente da operatori professionali e dottori commercialisti, è richiesto il previo accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate. Per le fatture trasmesse verrà inviata la relativa ricevuta di accettazione; gli invii respinti verranno comunicati separatamente.
Il SDI, come già avviene per le fattura emesse alla pubblica amministrazione, effettua i controlli su tutte le fatture trasmesse trasmesse per il suo tramite per verificarne la correttezza formale e, nel caso di mancato superamento degli stessi, viene inviata entro un tempo massimo di 5 giorni, la “ricevuta di scarto” del file della fattura che pertanto si considera non emessa. L’inoltro della fattura al destinatario finale avviene soltanto nel caso in cui la fattura sia formalmente corretta. La data indicata in fattura è considerata la data di emissione ai fini contabili. Tuttavia, la fattura si considera emessa soltanto dopo l’accettazione da parte del sistema e l'emissione della relativa ricevuta di accettazione.

La data di ricezione della fattura, che da diritto alla detrazione dell’imposta, corrisponde alla data della ricevuta di consegna da parte del sistema. Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. È porbabile che tali modalità di detrazione daranno adito a discussioni.

Vengono disciplinate le diverse modalità di recapito, ad esempio, se il destinatario non si è registrato o nel caso fosse un privato, la trasmissione avviene all'indirizzo elettronico indicato in fattura. In quest'ultimo caso, la fattura viene archiviata nell'area riservata del contribuente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il fornitore però è tenuto a consegnare al cliente privato una copia cartacea o in formato digitale.

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile l‘elenco degli indirizzi PEC oppure dei codici destinatario da utilizzare per la trasmissione delle fatture. A tal proposito è necessario indicare l’indirizzo al quale l'acquirente o il committente desidera ricevere le fatture in entrata.

Le disposizioni attuative contengono le indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire per la notifica o la comunicazione degli atti al destinatario della fattura. Se il contribuente si è registrato ed ha fornito il proprio indirizzo di destinazione, riceverà sempre le fatture elettroniche a tale indirizzo. Se per qualsiasi motivo la consegna non fosse possibile, la fattura verrà archiviata nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'emittente delle fatture viene informato della mancata consegna e è tenuto a comunicare tempestivamente al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
Analoghe disposizioni si applicano anche ai soggetti esclusi dall’obbligo della fattura elettronica, quali gli imprenditori e liberi professionisti che adottano un regime speciale (ai sensi del DL n. 98/2011 e della L. n. 190/2014) e gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari max. 7.000,00 Euro).

La trasmissione e la ricezione della fattura elettronica possono essere affidati anche ad un dottore commercialista o ad un altro intermediario.

Resta da chiarire che cosa succede se la piattaforma SDI dovesse bloccarsi; è necessario stabilire che eventuali ritardi non possano essere imputati ai contribuenti.

3. Archiviazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche devono essere archiviate in formato digitale. Ciò può avvenire direttamente sulla piattaforma SDI, previo accordo individuale con l'Agenzia delle Entrate. Questa forma di archiviazione sembra essere corretta anche da un punto di vista civilistico. Tuttavia, è importante tener presente che l'invio tramite la piattaforma SDI non equivale all‘archiviazione sostitutiva.

4. Disposizioni speciali per le fatture elettroniche dal 1° luglio:

La circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 contiene le prime disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di combustibile e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di un appalto stipulato con la Pubblica amministrazione, la cui attuazione è prevista per il 1° luglio 2018:

Cessione di carburante:

  • l’Agenzia specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica che scatterà dal 1° luglio prossimo, riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per autotrazione. Quindi tale nuovo obbligo non riguarderà le cessioni di combustibili per impianti di riscaldamento.

  • L’indicazione in fattura elettronica del numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita non è obbligatoria ma facoltativa. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
  • Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documentano gli acquisti di altri beni o servizi (ad esempio olio lubrificante o riparazioni), la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico.
  • Per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all'acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità di cedente e cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. È quindi possibile emettere fatture cumulative mensili.

Subappalti nel settore die lavori pubblici
Con effetto dal prossimo 1° luglio 2018,
la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Con riferimento alle prestazioni soprelencate, la circolare n. 8/E ha chiarito che la disposizione troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo ed il primo subappaltatore di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Al riguardo, nel file della fattura elettronica andranno obbligatoriamente riportati il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”

Raccomandazione: considerato che i requisiti tecnico-operativi sono stati pienamente definiti, è consigliabile contattare il proprio fornitore del software per trovare la soluzione più appropriata al proprio contesto. Vi alleghiamo le disposizioni tecnico-operative.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Distinti saluti.

Josef Vieider

Allegati:
Provvedimento del 30. Aprile 2018
Allegato A) – disposizioni tecniche della fattura