Fatturazione a fine anno e detrazione dell’IVA

Circolare Nr. 41/2019
Bolzano, 30 dicembre 2019

Le norme vigenti riguardo alla fatturazione elettronica e sulla detrazione dell’IVA presentano alcune particolarità per la fine dell’anno, che cercheremo di illustrare nel seguito. Un principio generale vale però per ogni situazione: come “data di emissione” della fattura elettronica vale la data con cui è caricata sulla piattaforma SdI.

Fatture emesse a fine anno

Ricordiamo che in linea di principio per le prestazioni di servizi la fattura va emessa al più tardi al momento del pagamento, e per le forniture di beni al più tardi alla consegna dei beni, salvo che non sia stato effettuato prima il pagamento. Con l’introduzione della fattura elettronica è stata prevista una “agevolazione”, nel senso che la fattura stessa può essere emessa e inviata entro i 12 giorni successivi a condizione che riporti la data di effettuazione dell’operazione. In passato, prima dell’introduzione della fattura elettronica, la fattura doveva essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione (anche se poi nessuno era in grado di provare un eventuale ritardo nell’emissione della fattura dopo le ore 24.00)! Per le forniture accompagnate da DDT invece, la fattura può essere emessa cumulativamente una volta al mese entro il 15 del mese successivo, con l’accortezza però di liquidare l’imposta (IVA) nel mese della/e consegna/e.
Le scadenze suindicate devono essere rispettate alla lettera, in quanto le tolleranze previste nei primi periodi di introduzione della fattura elettronica non valgono più (si veda in tale senso anche la risposta 528/2019 del 16 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate).
Nella pratica a fine anno si possono verificare i seguenti casi:

  • Se una prestazione di servizi p.e. è stata pagata il 16 dicembre 2019, la fattura deve
    essere emessa entro il 28 dicembre (con l’indicazione della data dell’operazione 16
    dicembre 2019) e con pari data deve essere anche inviata tramite la piattaforma SdI.
  • Gli stessi termini valgono anche in caso di fatturazione immediata di prestazioni di
    servizi.
  • Se una fattura per prestazioni viene emessa il 31.12.2019, entro 12 giorni dovrà essere
    caricata sulla piattaforma SdI (entro il 13.1.2020 nel caso concreto, essendo il 12
    gennaio domenica) e la relativa IVA deve essere liquidata con il mese di dicembre.
  • Se viene emessa fattura differita (cumulativa) per il mese di dicembre per forniture effettuate con DDT, deve riportare la data dell’ultima consegna oppure la data dell’ultimo giorno del mese (si veda la Risposta dell’AdE 389 del 24 settembre 2019). Nel caso particolare della fattura differita, questa andrà emessa entro il 15 dicembre
    2020, mentre l’IVA va liquidata in dicembre 2019 e versata il 16 gennaio 2020.

Fatture di acquisto e detrazione dell’IVA
Con riguardo alle fatture di acquisto emesse per la fine dell’anno valgono le seguenti regole:

  • Una fattura di acquisto con data 2019, che il fornitore ha inviato tramite SdI soltanto nel 2020, andrà registrata nei registri IVA del 2020 e la relativa imposta in detrazione nel mese di gennaio 2020. Non è consentito detrarre l’IVA con dicembre 2019 se la fattura è stata inviata nel 2020, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in
    dicembre!
    Esempio 1: fattura (di acquisto) inviata 30.12.2019, ricevuta 30.12.2019 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di dicembre 2019.
    Esempio 2: fattura inviata 30.12.2019, ricevuta tramite SdI 03.01.2020 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di gennaio 2020
  • Più complicato la fattispecie seguente: fattura inviata nel 2019, ricevuta nel 2019, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall’uff. acquisti) nel 2020. In tale caso l’IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l’anno 2019 (entro aprile 2020)! In pratica per i soggetti IVA mensili si renderá spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre (verificate se il vs. software IVA gestisce tale particolare situazione). In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale.
  • Se qualsiasi motivo una fattura di acquisto emessa nel 2019 viene registrata dopo il termine per la dichiarazione IVA in aprile 2020, la detrazione dell’IVA non va persa, ma è necessario presentare una nuova dichiarazione IVA (integrativa) per recuperare l’imposta.

In conclusione possiamo riassumere i casi sudescritti di fatture di fine anno come segue:

Determinante in questo contesto non è la data riportata sulla fattura ma data di „emissione“, con la quale si intende la data di invio tramite la piattaforma SdI e che rappresenta la vera data di emissione.

Siamo volentieri a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Josef Vieider