Fatturazione di fine anno e altre indicazioni

1. Fatturazione di fine anno

Le norme vigenti riguardo alla fatturazione elettronica e sulla detrazione dell’IVA presentano alcune particolarità per la fine dell’anno, che cercheremo di illustrare nel seguito. Un principio generale vale però per ogni situazione: come “data di emissione” della fattura elettronica vale la data con cui è caricata sulla piattaforma SDI.

Fatture emesse a fine anno

Ricordiamo che in linea di principio per le prestazioni di servizi la fattura va emessa al più tardi al momento del pagamento, e per le forniture di beni al più tardi alla consegna dei beni, salvo che non sia stato effettuato prima il pagamento. Con l’introduzione della fattura elettronica è stata prevista una “agevolazione”, nel senso che la fattura stessa può essere emessa e inviata entro i 12 giorni successivi a condizione che riporti la data di effettuazione dell’operazione. In passato, prima dell’introduzione della fattura elettronica, la fattura doveva essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione (anche se poi nessuno era in grado di provare un eventuale ritardo nell’emissione della fattura dopo le ore 24.00)! Per le forniture accompagnate da DDT invece, la fattura può essere emessa cumulativamente una volta al mese entro il 15 del mese successivo, con l’accortezza però di liquidare l’imposta (IVA) nel mese della/e consegna/e.
Le scadenze suindicate devono essere rispettate alla lettera, in quanto le tolleranze previste nei primi periodi di introduzione della fattura elettronica non valgono più (si veda in tale senso anche la risposta 528/2019 del 16 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate).
Nella pratica a fine anno si possono verificare i seguenti casi:

Nella pratica a fine anno si possono verificare i seguenti casi:

  • Se una prestazione di servizi p.e. è stata pagata il 16 dicembre 2020, la fattura deve essere emessa entro il 28 dicembre (con l’indicazione della data dell’operazione 16 dicembre 2020) e con pari data deve essere anche inviata tramite la piattaforma SDI.
  • Gli stessi termini valgono anche in caso di fatturazione immediata di prestazioni di servizi.
  • Se una fattura per prestazioni viene emessa il 31.12.2020, entro 12 giorni dovrà essere caricata sulla piattaforma SDI (entro il 12.1.2021 nel caso concreto) e la relativa IVA deve essere liquidata con il mese di dicembre.
  • Se viene emessa fattura differita (cumulativa) per il mese di dicembre per forniture effettuate con DDT, questa deve riportare la data dell’ultima consegna oppure la data dell’ultimo giorno del mese (si veda la Risposta dell’AdE 389 del 24 settembre 2019).
    Nel caso particolare della fattura differita, questa andrà emessa entro il 15 gennaio 2021, mentre l’IVA va liquidata in dicembre 2020 e versata il 18 gennaio 2021 (il 16 gennaio è sabato).

Fatture di acquisto e detrazione dell’IVA

Con riguardo alle fatture di acquisto emesse per la fine dell’anno valgono le seguenti regole:

  • Una fattura di acquisto con data 2020, che il fornitore ha inviato tramite SDI soltanto nel 2021, andrà registrata nei registri IVA del 2021 e la relativa imposta in detrazione nel mese di gennaio 2021. Non è consentito detrarre l’IVA con dicembre 2020 se la fattura è stata inviata nel 2021, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre!
    Esempio 1: fattura (di acquisto) inviata 30.12.2020, ricevuta 30.12.2020 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di dicembre 2020.
    Esempio 2: fattura inviata 30.12.2020, ricevuta tramite SDI 03.01.2021 – l’imposta è detraibile nella liquidazione di gennaio 2021.
  • Più complicata la fattispecie seguente: fattura inviata nel 2020, ricevuta nel 2020, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall’uff. acquisti) nel 2021. In tale caso l’IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l’anno 2020! In pratica per i soggetti IVA mensili si renderá spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre (verificate se il vs. software IVA gestisce tale particolare situazione). In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale.

Se qualsiasi motivo una fattura di acquisto emessa nel 2020 viene registrata dopo il termine per la dichiarazione IVA in aprile 2021, la detrazione dell’IVA non va persa, ma è necessario presentare una nuova dichiarazione IVA (integrativa) per recuperare l’imposta.

In conclusione possiamo riassumere i casi sudescritti di fatture di fine anno come segue:

Determinante in questo contesto non è la data riportata sulla fattura ma data di „emissione“, con la quale si intende la data di invio tramite la piattaforma SDI e che rappresenta la vera data di emissione.

Emissione note di accredito con IVA

Ricordiamo che le note di accredito con IVA per le procedure concorsuali, di regola, ai sensi dell’art. 26 legge IVA, va emessa a conclusione della procedura stessa. Termine ultimo per l’emissione della nota di accredito è la scadenza della dichiarazione IVA per l’anno in cui è sorto tale diritto alla emissione della nota. Quindi, se nel 2020 si è conclusa una procedura concorsuale, la relativa nota di accredito potrà essere emessa entro il 30 aprile 2021. L’Agenzia Entrate con la risposta 192/2020 ha da ultimo chiarito che se tale nota di accredito è emessa ancora nel 2020, andrà registrata in tale anno e l’imposta conteggiata nella relativa dichiarazione annuale IVA. Se invece la nota di accredito viene emessa tra l’1.1.2021 ed il 30.4.2021, allora l’imposta andrà portata in detrazione nel 2021 e la nota inserita in dichiarazione annuale.

Nuove codifiche per le fatture elettroniche

Con i provvedimenti nn. 99922 e 166579 di febbraio e aprile l’Agenzia Entrate ha pubblicato nuovi codici per l‘emissione di fatture elettroniche, validi a partire dal 1° gennaio 2021: riguardano in particolare le fatture senza IVA. Per maggiori dettagli vi rinviamo alla ns circolare 63/2020.

2. Altre indicazioni di fine anno 2020

2.1 Registratori di cassa rinviati al 1° Aprile 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 anche i soggetti IVA con fatturato fino a Euro 400.000 avrebbero dovuto obbligatoriamente trasmettere gli incassi giornalieri in via telematica. Per via della pandemia l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 23 dicembre 2020 ha rinviato l’obbligo di tre mesi.
Ricordiamo che per l’acquisto di un nuovo registratore di cassa o l’adattamento di quello vecchio può spettare un credito di imposta fino ad un massimo rispettivamente di 250 e 50 Euro per apparecchio (a condizione che la spesa sia stata anche effettivamente sostenuta/pagata nel 2020).

2.2 Registratori di cassa e lotteria degli scontrini rinviati al 1° febbraio 2021

Come noto, i registratori di cassa dovevano essere adattati entro il 1° gennaio 2021 per la prevista “lotteria degli scontrini”. Con il decreto “mille-proroghe” tale termine è stato spostato al 1° febbraio 2021. L’evidente scopo di tale lotteria è di invogliare i consumatori maggiorenni a richiedere lo scontrino all’acquisto e così di ridurre l’evasione fiscale. Anche il commerciante o esercente partecipa alla lotteria e può vincere a sua volta un premio. Per partecipare bisogna iscriversi sul portale dell’Agenzia e richiedere un codice personale per la lotteria che dovrá essere comunicato al commerciante.
Gli esercenti e commercianti, quindi, devono entro il 31 gennaio 2021 dotare con un lettore supplementare il loro registratore di cassa, a fine giornata verranno comunicati i dati telematicamente all’Agenzia Entrate.
I commercianti/esercenti che non offrono tale possibilità ai loro clienti sono passibili di denuncia all’Agenzia Entrate da parte del consumatore: i nominativi verranno segnalati alla Guardia di Finanza. Non sono però previste al momento sanzioni specifiche.

2.3 Pagamento canone locazione ai fini del “bonus-locazioni”

Dei vari bonus per le locazioni e/o gli affitti di azienda a seguito della pandemia vi abbiamo già informati con varie circolari. Vi rammentiamo soltanto che per potere usufruire dei bonus stessi nel 2020 è necessario anche provvedere al pagamento del canone entro l’anno.

2.4 Termini di prescrizione/decadenza

Nel 2020 si prescrive il periodo di imposta 2015, in caso di mancata presentazione della dichiarazione il periodo di imposta 2014. Con il Decreto Rilancio (art. 157 DL 34/2020) sono stati previsti vari rinvii nell’interesse dei contribuenti (proroghe scadenze versamenti ecc.). i relativi avvisi di accertamento scadenti nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020, dopo varie modifiche, alfine devono essere bensì emessi dall’Agenzia Entrate entro il 31 dicembre 2020, ma possono essere notificati nel corso dell’anno successivo entro il 31 dicembre 2021.

2.5 Principio di cassa allargato e compensi amministratori 2020 (pagamento entro il 12 gennaio 2021)

Le retribuzioni a dipendenti e assimilati per il 2020 devono essere pagate al più tardi entro il 12 gennaio 2021, per essere classificate nel periodo di imposta 2020 ed esser incluse nelle relative C.U. e nel mod. 770. I compensi agli amministratori, per essere detraibili nel periodo di imposta devono essere effettivamente pagati, e anche in questo caso vale il termine del 12 gennaio 2021.
Detto principio di cassa allargato non vale per gli amministratori provvisti di partita IVA e che fatturano il loro compenso. In tale caso il compenso ovvero la fattura deve essere pagata entro il 31 dicembre 2020 per essere detraibile nel 2020. Rammentiamo che per liquidare compensi agli amministratori è inoltre necessaria anche una delibera assembleare. In caso di rinuncia – parziale o totale – al compenso, è necessaria una espressa rinuncia comunicata per iscritto dell’amministratore, in quanto la rinuncia ha effetti anche per l’INPS.

2.6 Utilizzo promiscuo di autovetture

Per le autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori a pagamento (con contratto), devono essere calcolati gli importi del fringe-benefit. Fino al 2020 tale compenso in natura viene calcolato sulla base delle tariffe ACI per 4.500 km/anno (corrispondente al 30% del costo chilometrico specifico per una percorrenza di 15.000 km/anno – art. 51 TUIR). A partire dal 1° luglio valgono in parte nuove regole e vi invitiamo a consultare la ns. specifica circolare. La relativa fattura va emessa entro il 31 dicembre 2020, ed è consigliabile che venga anche pagata entro la stessa data. Dovrebbe essere applicabile anche in tale caso il principio di cassa allargato (quindi pagamento entro il 12 gennaio 2021).

2.7 Aliquota ridotta per agenti e rappresentanti

Sulle provvigioni pagate ad agenti e rappresentanti di commercio si applica in generale una ritenuta nella misura del 23% commisurata al 50% della provvigione lorda. Gli agenti hanno però la possibilità di richiedere una riduzione fino al 23% del 20% della provvigione, se dichiarano di occupare stabilmente dipendenti. Tale dichiarazione deve essere inviata di regola entro il 31 dicembre dell’anno precedente, quindi per il 2021 entro il 31 dicembre 2020. Vale comunque la regola che le dichiarazioni inviate in precedenza, ad esempio il 31 dicembre 2019, mantengono la loro validità anche per gli anni successivi, se non sono mutate le condizioni di base. Nel caso cambiasse lo stato di datore di lavoro dell’agente, questi è obbligato a comunicarlo entro 15 giorni.