Gli obblighi di registrazione in caso di finanziamenti soci

Gli obblighi di registrazione in caso di finanziamenti soci

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 24268 del 27 novembre è tornata ad occuparsi degli obblighi di registrazione per gli accordi di finanziamento dei soci. L’aspetto discriminante è se il finanziamento rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Se non rientra bisogna procedere con le dovute cautele per evitare costose registrazioni.

Finanziamenti soci da parte di imprese

In primo luogo la decisione sancisce il principio che, se il finanziamento è fruttifero e viene concesso da un’impresa, ricade nel campo di applicazione dell’IVA. Ed in base al principio che operazione che sono soggette ad IVA non possono essere assoggettate all’imposta proporzionale di registro, tali finanziamenti fruttiferi scontano soltanto l’imposta di registro in misura fissa (attualmente 200 Euro) e in caso d’uso: ciò vale anche nel caso gli interessi siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPr 633/72.

Ne consegue: i contratti/accordi di finanziamento soci tra/con imprese devono essere registrati soltanto se redatti informa di atto notarile o se utilizzati nei confronti di terzi, ed in tale caso si registrano a tassa fissa (200 Euro).

Finanziamenti soci infruttiferi e finanziamenti fruttiferi di (soci) privati

Diverso è il trattamento nel caso di finanziamenti (di imprese) non fruttiferi di interessi o di finanziamenti fruttiferi ma concessi da soci privati/persone fisiche. In tali casi non si può escludere l’applicazione dell’imposta di registro per via dell’assoggettamento ad IVA, in quanto non siamo di fronte a prestazioni/finanziamenti rilevanti ai fini IVA: i finanziamenti infruttiferi di interessi non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA (fuori campo IVA) e per i finanziamenti fruttiferi di privati manca il presupposto soggettivo ai fini IVA

Di conseguenza tali accordi o contratti di finanziamento soci infruttiferi e/o finanziamenti di soci privati sono soggetti all’imposta proporzionale di registro del 3% ai sensi dell’art. 9, parte I, della tariffa dell’imposta di registro, se redatti in forma di atto pubblico oppure come accordo privato, autenticato notarilmente o meno.

Non sono assoggettati all’imposta di registro proporzionale i finanziamenti conclusi in forma di corrispondenza. In tale caso i finanziamenti non sono soggetti all’imposta del 3% fintantochè gli stessi non vengano “enunciati” tramite altro atto. Si considera enunciazione il fatto che tali accordi di finanziamento vengano citati o nominati in atti che vengono depositati presso Tribunali o altri enti pubblici.

Vi invitiamo a tenere presenti le e norme e le considerazioni sopra riportate in tutti i casi in cui abbiate intenzione di effettuare finanziamenti soci, siamo a vs. disposizione per consigliarvi. Vi terremo aggiornati sulle eventuali novità in argomento.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-51-10.12.2015 Finanziamenti soci