II Decreto Semplificazioni – altre novità

II Decreto Semplificazioni - altre novità

Il D.L. 16/2012 denominato “Secondo Decreto sulle semplificazioni fiscali” è stato pubblicato il 2 marzo sulla Gazzetta Ufficiale n. 52. Il decreto oltre a contenere alcune reali semplificazioni prevede una serie di misure contro l’evasione fiscale e correzioni alle riforme degli ultimi mesi. Con una prima circolare (n. 20/2012) abbiamo avuto modo di informarVi sulle novità di maggior interesse ovvero in materia di imposta sul valore aggiunto;  successivamente con un’ulteriore circolare Vi abbiamo spiegato le novità riguardanti i pagamenti in contante e ora Vi proponiamo una panoramica delle altre modifiche riguardo imposte e contabilità:

 
1. Novità per imprese e liberi professionisti

 

Studi di settore Gli aggiustamenti congiunturali degli studi di settore per il 2011 dovevano essere pubblicati entro il 30 aprile 2012. Le regole introdotte solamente l’anno scorso, secondo cui gli studi di settore dovevano essere resi disponibili al più tardi entro dicembre dell’anno in corso, non sono state rispettate già a partire dal primo anno.

 

 

Omessa emissione di scontrini

 

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una lista di quelle imprese che hanno ripetutamente omesso di emettere scontrini o ricevute fiscali; presumibilmente queste società saranno oggetto privilegiato di controlli.

 

 

 

Studi di settore e determinazione induttiva del reddito (Art. 5)

Si ricorda che con il D.L. 98/2011 (la manovra correttiva 2011) è stata introdotta la norma (lett. d-ter, art. 39, D.P.R. 600/1973) per cui in caso di rettifica in aumento del reddito per più del 10% sulla base di errata o omessa dichiarazione degli studi di settore o per una falsa ipotesi di esclusione dalla compilazione degli stessi l’Amministrazione Finanziaria può prescindere dagli studi di settore e determinare l’utile con una semplice stima (determinazione induttiva del reddito).

Il decreto semplificazioni n. 16/2012 modifica questa norma: è ammessa la determinazione induttiva del reddito  in caso di omessa presentazione dei modelli oppure se viene dichiarata una falsa causa di esclusione, inoltre anche per mendace dichiarazione nel modello stesso ma in questo caso solo se tra i dati corretti e quelli errati vi è una differenza superiore al 15% o in ogni caso superiore a 50.000 Euro. Il 15% va calcolato sul dato dichiarato e non sul valore corretto accertato. La nuova soglia di 50.000 Euro è sicuramente penalizzante per le grosse imprese, in questo caso infatti 50.000 Euro possono corrispondere ad una differenza tra valore dichiarato e valore accertato anche solo dell’1%.

Questa novità entra in vigore a partire al 2 marzo 2012.

Avvertenza: le novità sopra esposte incentivano, in ogni caso ed in particolar modo quando i ricavi si avvicinano alle soglie della congruità, a compilare le prossime dichiarazioni con ancor maggiore accuratezza e precisione.

 

 

Termine per la dichiara-zione in caso di liquidazio-ne

Il termine per la presentazione della dichiarazione in caso di liquidazione di società viene adeguato alla più recenti modifiche del diritto commerciale: esso scade ora entro nove mesi dalla data in cui è la cancellazione dell’impresa è legalmente efficace.

Fino ad ora il termine era collegato alla delibera di cancellazione, senza tenere conto che per la liquidazione delle società in alcuni casi non è necessario alcuna delibera.

 

 

Sanatoria delle opzioni (Art. 2, co. 1)

Una vera semplificazione è rappresentata dall’art. 2 co 1 del decreto: agevolazioni fiscali e regimi speciali per cui in precedenza era necessaria una comunicazione sono fruibili anche se è stata omessa la comunicazione. Questo solo a certe condizioni:

-          il contribuente deve comunque soddisfare i requisiti previsti;

-          sussiste un comportamento concludente oppure viene consegnata la comunicazione almeno entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva;

-          viene contemporaneamente versata la sanzione amministrativa per la rettifica volontaria (in genere 258 Euro);

-          l’agevolazione o l’opzione non è già stata contestata da parte dell’Amministrazione Finanziaria entro il suddetto termine.

Questa novità riguarda numerose agevolazioni fiscali che fino ad ora venivano perse se prima non si presentava la comunicazione.

Alcuni esempi:

-          l’opzione per la tassazione per trasparenza;

-          l’opzione per la tassazione di gruppo;

-          l’opzione per le agevolazioni dei contribuenti minimi;

-          l’opzione per il calcolo dell’IRAP sulla base dei valori di bilancio;

-          l’istanza per il credito di imposta per l’accisa sui carburanti degli autotrasportatori;

-          la comunicazione per la detrazione del 36% e altre.

Considerazione: in questo caso si può parlare veramente di una semplificazione, infatti ora si potranno prendere le decisioni in merito all’opzione per la trasparenza o la tassazione di gruppo quando si hanno tutti i dati a disposizione ovvero in fase di redazione della dichiarazione.

 

 

Credito d’imposta e tassazione di gruppo (Art. 2)

 

Un’ulteriore interessante novità è rappresentata dal fatto che ora è ammesso l’utilizzo del credito d’imposta tra società in caso di tassazione di gruppo anche se la relativa cessione non è stata indicata correttamente nel quadro CK della dichiarazione; a tal proposito nel passato – anche a causa di istruzioni poco chiare – ci sono state numerose contestazioni, per cui questa semplificazione è da accogliere positivamente. Eventuali mancanze vengono sanzionate con una sanzione amministrativa fissa di al massimo 2.065 Euro.

 

 

Agevolazioni per le contabilità semplificate

Nelle contabilità semplificate gli oneri di cui si ha conoscenza ma riferiti ad esercizi successivi possono essere tralasciati da ratei e risconti se il loro importo non supera i 1.000 Euro. Fino ad ora le spese erano detraibili nell’esercizio in cui veniva ricevuta la fattura; ora invece è prevista la possibilità di detrarre la spesa nell’anno in cui viene registrato il documento di spesa.

 

 

Rimborsi IRAP sui costi del personale dell’esercizio precedente (Art. 4 co. 12)

Nell’art. 2 del „Pacchetto Salva Italia“ (DL Nr. 201/2011) è previsto che a partire dal 2012 l’IRAP sarà detraibile analiticamente nella misura dell’IRES o dell’IRPEF purché si riferisca a costi del personale.

Il “Decreto Semplificazioni” permette ora un applicazione retroattiva di questa novità con la restituzione delle relative imposte sul reddito per quegli anni per cui al 6 dicembre 2012 non era ancora scaduto il termine di prescrizione dei 48 mesi. A rigor di logica dovrebbe essere possibile fare richiesta di restituzione per gli anni dal 2008 al 2011. Per l’esercizio 2011 si presume che si debba prima procedere con il pagamento e poi fare istanza di rimborso!

Avvertenza: per poter presentare l’istanza è necessario un regolamento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non appena questo sarà disponibile Vi informeremo tempestivamente; varrà la pena chiedere il rimborso solamente in caso di costi per il personale veramente elevati.

 

 

Contabilità tramite estratto conto bancario

 

E’ stata abolita la norma introdotta con la legge finanziaria per il 2012 (legge n. 183/2011) secondo cui imprese con contabilità semplificata e liberi professionisti possono tenere la contabilità tramite estratti conto bancari se eseguono tutti i pagamenti e ricevono gli incassi tramite banca

 

 
2. Novità riguardanti gli immobili:
 
 

IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Art. 8)

Con il „Pacchetto Salva Italia“ (D.L. 201/2011) è stata istituita, a decorrere retroattivamente dall’anno 2011, un’imposta patrimoniale sugli immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti in Italia. L’aliquota dell´IVIE ammonta allo 0,76% così  come l’IMU nazionale. L’imposta andrà versata per la prima volta con la prossima dichiarazione dei redditi. Probabilmente questa imposta patrimoniale verrà rivista per evitare contestazioni da parte della Commissione Europea. Qui di seguito sono riportate le novità:

-          l’imposta non è dovuta se il suo importo non supera i 200 Euro. Ciò non rappresenta una detrazione, infatti se si supera la soglia di 200 Euro è dovuta l’intera imposta;

-          la seconda modifica riguarda la determinazione della base imponibile che corrisponde al valore storico di acquisto e se non conosciuto al valore di mercato dell’immobile. Su questo punto è stata apportata una modifica per gli immobili situati in altri Paesi membri dell’UE e a quelli che aderiscono allo SEE (Liechtenstein escluso), se tra Stati sussiste un adeguato scambio di informazioni il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. Solo in  mancanza di tale valore, si considera il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Germania e Austria la tassazione avverrà sul valore dell’unità (analogo del nostro valore catastale). Questa novità comporta un maggior onere per i contribuenti e soprattutto per quelli che detengono immobili acquistati da molti anni. Infatti prima della modifica la base imponibile era il costo storico che in alcuni casi era risibile;

-          nel calcolo delle imposte si può scomputare l’imposta patrimoniale estera ai sensi del D.L. 201/2011; per gli immobili stabiliti in altri Paesi EU o che aderiscono allo SEE possono scomputare oltre all’imposta patrimoniale estera anche l’imposta sui redditi relativa a detti immobili, se questi non sono già stati assoggettati all’IRPEF.

 

 

 

IMU

Anche la Chiesa Cattolica deve versare l’IMU per gli immobili di sua proprietà che non siano utilizzati per le attività istituzionali.
 
3. Novità riguardanti i redditi da capitale:

 

Abrogazione dell’imposta straordinaria sui movimenti di denaro all’estero (Art. 3. Comma 15)

 

Con il D.L. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto) venne prevista una imposta di bollo del 2% sulle movimentazioni di denaro all’estero intercorse a partire dal 17 settembre 2011 tra banche ed intermediari finanziari. L’intero articolo viene ora cancellato!

 

 

„Imposta di bollo“ sui capitali scudati (Art. 8)

 

 

 

Anche qui una piccola premessa: con il decreto salva Italia (D.L. 201/2011) è stata introdotta una imposta dell’1% sui capitali in passato oggetto di „scudo fiscale“ e rimpatriati in Italia. L’imposta aumenta all’1,35% nel 2013 per passare poi allo 0,4% nel 2014. Base imponibile è in entrambi i casi il valore del conto di deposito al 31 dicembre dell’anno precedente. Dall’imposta di bollo straordinaria così calcolata può essere detratta l’imposta di bollo ordinaria sul conto in oggetto.

Con il Decreto Semplificazioni Nr. 16/2012, è stato dato il potere agli intermediari finanziari di provvedere alla vendita di altri investimenti del cliente da essi amministrati al fine di provvedere al pagamento della suddetta imposta.

Il termine per il primo pagamento è stato inoltre spostato dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.

Un’ultima modifica di ben maggior spessore riguarda invece il chiarimento fatto con riferimento alla accertabilità ai fini IVA dei capitali oggetto di rimpatrio scudato. Contrariamente a quanto affermato nella Circolare Nr. 43/E/2009 e nell’interrogazione parlamentare del 21 ottobre 2009, il legislatore ha ora infatti legittimato eventuali accertamenti IVA su tali capitali.

Consiglio: va prestata molta attenzione nell’utilizzo di capitali scudati; è se non altro consigliato di prendere in considerazione i termini di prescrizione in ambito IVA prima di effettuare movimentazioni (il 2007 si prescrive nel 2012 ed il 2008 a fine 2013).

 
Imposta straordinaria su patrimoni finanziari detenuti all’estero (Art. 8)

 

Trattandosi anche in questo caso di una correzione è bene ricordare anche in questo caso il tema: con l’art. 19 D.L. 201/2011 è stata introdotta una nuova imposta a carico delle persone fisiche risiedenti in Italia e titolari di investimenti finanziari all’estero.

L’aliquota di imposta di questa nuova imposta (IVAFE) è pari allo 0,1% per il 2011 ed il 2012 ed allo 0,15% per il 2013. Base imponibile è il valore di mercato degli investimenti finanziari esteri a fine anno.

Con il Decreto Semplificazioni viene specificato come per depositi di conto corrente e libretti di risparmio in altri Paesi membri dell’UE o dello SEE aderenti allo scambio di informazioni, l’imposta è fissata a 34,2 € così come previsto per questo tipo di strumenti finanziari in Italia.

 

4. Novità per i dipendenti:
 

Pignoramenti fiscali dello stipendio

 

Con l’introduzione del nuovo art. 72-ter nel codice della riscossione (DPR 602/73) è stata prevista per l’esattore dell’imposta di effettuare un pignoramento dello stipendio nelle seguenti misure:

- fino ad 1/10 per importi fino ai 2.000 Euro,

- fino ad 1/7 per importi tra 2.000 e 5.000 Euro,

- fino a 1/5 per importi superiori a 5.000 Euro.

 
5. Altre novità:

 

 

Riscossione

Per gli accertamenti notificati a partire dal 1° ottobre 2011 relativi a  IRES, IRPEF, IVA o IRAP, come noto non è più necessaria l’iscrizione a ruolo. Dal momento della notifica il contribuente è tenuto a versare quanto richiesto entro 60 giorni.

Novità introdotta dal decreto è quella di prevedere l’obbligo per Equitalia di informare tramite raccomandata il contribuente nei confronti del quale l’Agenzia delle Entrate ha conferito incarico ad Equitalia di riscuotere un debito di imposta.

A 90 giorni dalla data di notifica potranno essere iscritte ipoteche a carico del contribuente. Al contempo, il contribuente avrà tempo entro tale data per richiedere la sospensione della cartella esattoriale come anche per richiedere la rateizzazione del pagamento.

 

 

Rateizzazione di ruoli (Art. 1, comma 1-4)

 

 

Viene facilitato il pagamento rateale di debiti di imposta per imprese in difficoltà finanziarie. In particolare è possibile estendere il pagamento su di 72 rate mensili (6 anni) con eventuale possibilità di prevedere rate crescenti anziché costanti. Non è purtroppo possibile modificare rateizzazioni già concordate entro il 2 marzo 2012, anche se meno convenienti. Infine, coloro che non rispettano le scadenze rateali decadono dalla possibilità di beneficiare di tali facilitazioni.
 
Iscrizione di ipoteche (Art. 1) La riscossione di debiti fiscali attraverso l’iscrizione di ipoteche non è più possibile per debiti inferiori ai 20.000 Euro. Anche l’esproprio è possibile solo a partire da tale soglia. Infine non sono iscrivibili ipoteche nel caso in cui sia stata fatta richiesta per una rateizzazione del debito, a meno che questa non sia stata respinta o i termini di pagamento delle rate non siano stati rispettati.

 

 

Devoluzione del 5 per mille (Art. 2 comma 2) Dal 2012 possono iscriversi nell’elenco dei beneficiari del 5 mille anche gli enti che non hanno assolto nei termini gli adempimenti previsti, inoltrando entro il 30 settembre la documentazione attestante i requisiti soggettivi nonché versando la sanzione di 258 Euro.

 

 

Debiti di imposta di valore minimale (Art. 3, comma 10 e 11) Dal 1° luglio 2012, l’amministrazione finanziaria non riscuoterà più debiti di imposta di importo (sanzioni e interessi inclusi) inferiore ai 30 Euro. La semplificazione non vale nel caso di importi dovuti a errori nel versamento delle imposte reiterati nel tempo.

 

 

 
Espatrio di denaro all‘estero Le sanzioni per l’espatrio illegale di denaro contante all’estero  vengono innalzate:

- dal 10% al 30% per importi fino ai 10.000 Euro,

- dal 30% al 50% per importi superiori ai 10.000 Euro.

 

 

 

Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-23 - 31 03 12 - Decreto Semplificazioni