Il Decreto “crescita” convertito in legge con modifiche

Circolare n° 27/2019
Bolzano, 4 luglio 2019

Sabato 29 giugno 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n° 151 la legge di conversione n° 58/2019 del cd. “decreto crescita” (DL 34/2019); sulla prima versione del decreto vi abbiamo giá riferito con la ns. circolare 16/2019. Come ci si aspettava, durante l’iter di conversione sono state apportate numerose modifiche, molte delle quali decisamente a favore del contribuente e della semplificazione. Le norme contenute nella legge sono entrate in vigore in massima parte con il 30 giugno 2019. Di seguito una panoramica sulla situazione dopo la conversione.

1. Imprese e professionisti

Proroga versamenti imposte (art. 12-quinquies)

Una novità positiva – della quale vi abbiamo giá riferito con la ns. circolare 26/2019 – è rappresentata dal fatto che i versamenti di imposte e tributi (saldo 2018 e acconto 2019) per imprenditori e professionisti assoggettati agli ISA sono stati prorogati al 30 settembre 2019. Per maggiori dettagli vi rinviamo alla ns. specifica circolare 26/2019.

Super-ammortamento 130% prolungato (art. 1)

Il decreto crescita prevede la reintroduzione dell’agevolazione per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, nuovamente con la possibilità di ordinare un investimento entro la fine dell’anno, pagando un anticipo del 20%, e di conseguire la consegna entro il 30 giugno 2020. I presupposti soggettivi – imprese e professionisti – e oggettivi sono invariati. Sono quindi esclusi gli investimenti in immobili ed autovetture così come i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%. Viene però prevista una nuova soglia massima per gli investimenti di 2,5 milioni di Euro: per gli importi superiori a tale soglia non si applica il super-ammortamento. Restano esclusi gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.

Credito di imposta per fiere e mostre (art. 49)

Per le PMI esistenti al 1° gennaio 2019 è previsto un credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali, nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 60.000 (quindi max. 200.000 Euro di spese). Vengono considerati i costi per l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi e per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. Il credito di imposta è utilizzabile da subito (e non più in compensazione in tre rate annuali di uguale importo, come previsto nella prima versione). Purtroppo sono stati stanziati soltanto cinque milioni di Euro per tale misura cosicché sarà difficile accedervi, tra l’altro tramite la procedura-lotteria del “click-day”. È stata tolta anche la limitazione alle fiere “nazionali”, quindi sono agevolabili anche le partecipazioni a fiere all’estero.

Riduzione aliquota IRES per utili reinvestiti (art. 2)

La riforma dell’IRES (e dell’IRPEF) introdotta soltanto ad inizio 2019 che prevedeva la riduzione dell’aliquota al 15% (e dell’IRPEF del 9%) in caso di utili utilizzati per investimenti o aumenti dell’occupazione è stata completamente rivista.
L’aliquota IRES viene invece ridotta di quattro punti percentuali dal 24% al 20% nel modo seguente: al 22,5% per il 2019, 21,5% nel 2020, 21% nel 2021, 20,5% nel 2022 e 20% a partire dal 2023, e l’aliquota ridotta si applicherà per la parte di utili accantonati a riserve disponibili con contemporaneo aumento del patrimonio netto. Non è più necessaria la prova dell’utilizzo per investimenti o dell’aumento del numero di occupati. Restiamo in attesa delle disposizioni attuative.

Patent-box senza ruling (art. 4)

A partire dal 2019 si potrà usufruire dell’agevolazione “patent-box” (tassazione agevolata per gli utili derivanti dall’utilizzo di brevetti e diritti d’autore) anche senza il preventivo “ruling” cioè senza preventiva richiesta e l’accordo con l’Agenzia Entrate. La motivazione risiede nel fatto che fino ad oggi la procedura per usufruire dell’agevolazione era particolarmente complessa e diluita nel tempo. L’agevolazione è stata convertita senza modifiche, si attendono le disposizioni attuative.

Regimi forfettari e ritenute ai dipendenti (art. 6)

Il (nuovo) regime forfetario ha, come noto, facilitato i contribuenti che vi aderiscono. Dal 2019 essi possono anche assumere lavoratori dipendenti. Con il decreto crescita è stato previsto anche l’obbligo di operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (diversamente che in passato). Tale norma è retroattiva a partire dal 1°gennaio 2019, in particolare le ritenute da gennaio a marzo 2019 dovranno essere versate in rate di uguale importo verosimilmente nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019. Attenzione: con l’esclusione delle ritenute da lavoro dipendete restano in vigore le altre agevolazioni sulle ritenute per i soggetti forfettari.

Rivalutazione e operazioni straordinarie (art. 11)

Il decreto riprende una vecchia misura risalente al 2006 (legge finanziaria 2007), il cd. “bonus aggregazioni”, che intendeva incentivare l’aggregazione di imprese, tramite fusioni, conferimenti, scissioni. In pratica si tratta di un riconoscimento gratuito dei plusvalori che emergono da tali operazioni di aggregazioni fino all’importo di Euro 5 milioni, che altrimenti scontano l’imposta sostitutiva del 12%. L’agevolazione potrá essere usufruita dalla data di entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre 2022, rilevando a tale proposito la data di efficacia giuridica delle operazioni, solitamente coincidente con la data di iscrizione al Registro Imprese. È previsto anche un termine “speculativo” di quattro anni successivi all’operazione per evitare comportamenti elusivi, a pena di decadenza dell’agevolazione.
L’agevolazione non si può applicare nel caso di imprese neo-costituite (sono richiesti almeno due anni di “esistenza”) né di imprese appartenenti allo stesso gruppo: in pratica la norma agevola solamente l’aggregazione di due soggetti indipendenti.
La norma è stata convertita senza modifiche.

Agevolazione Sabatini (art. 20)

Interessanti sono le novità in ambito „agevolazione-Sabatini“, la quale come è noto prevede per le PMI aventi diritto un contributo interessi del 2,75% annuo (3,75% in caso di investimenti 4.0). Ora viene elevata la soglia massima dell’investimento da 2 a 4 milioni di Euro, e nel caso il finanziamento non ecceda i 100.000 Euro l’erogazione avverrà in un’unica soluzione. Chi ha già usufruito fino in precedenza fino al limite massimo di 2 milioni potrá presentare richiesta di accesso all’agevolazione fino all’aumentato limite di 4 milioni di Euro.

Legge Sabatini e aumenti di capitale (art. 21)

Nella misura in cui si acceda agli incentivi finanziari e contemporaneamente ci si impegni anche a ricapitalizzare l’impresa tramite versamenti di capitale, il contributo di cui sopra viene aumentato al 5%. Per l’applicazione nella pratica è necessario attendere l’emanazione di un decreto applicativo. Anche questa norma è stata convertita senza modifiche.

Contributi e sovvenzioni in nota integrativa (art. 35)

Come ormai noto a tutti, a partire dai bilanci 2018 è obbligatorio indicare distintamente in Nota Integrativa tutte le “erogazioni pubbliche” ricevute nell’anno (legge 124/2017), sotto forma di contributi, sussidi, vantaggi ed altro, in denaro o in natura, salvo che non si tratti di corrispettivi per forniture di beni o servizi. In un primo momento l’omessa indicazione le norme prevedevano sanzioni quali l‘obbligo di restituzione del contributo ricevuto: successivamente la sanzione è stata ridotta all’1% dell’importo con un minimo di 2.000 Euro, e soltanto se entro 90 giorni dalla eventuale richiesta di documentare tali contributi non si adempie, la sanzione potrá arrivare fino alla restituzione del contributo; in ogni caso tale ultima sanzione si applicherà soltanto per le omissioni commesse a partire dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza se ne deduce che per il 2019 non verranno comminate sanzioni. È stato inoltre chiarito che vige il principio di cassa (e non di competenza) per l’indicazione degli importi.

Nuova forma societaria „SIS“ (art. 27)

Per incentivare la costituzione di piccole e medie start-up innovative viene introdotta la nuova forma societaria della „SIS – società di investimento semplificata”. Investitori professionali possono costituire tali società ad hoc per partecipare alle start-up. Allo scopo vengono alleggerite le normative di vigilanza di Banca d’Italia e di CONSOB in materia. In sede di conversione è stata tolta l’esclusività in favore di investitori professionali: la possibilità è quindi concessa a tutti gli investitori interessati.

Deducibilità IMU dal reddito (art 3)

Ricordiamo che fino al 2018 l‘indeducibilità dell’IMU/IMI sugli immobili strumentali per imprese e professionisti ai fini IRES ed IRPEF era commisurata all‘80%; già per il 2019 era previsto un abbassamento al 60%. Ora viene previsto già dal 2019 un abbassamento al 50% (cioè metà dell’imposta è deducibile). Per il 2020 e il 2021 si detrarrà il 60% dell’imposta e dal 2022 addirittura il 70%. Ai fini IRAP invece l’imposta resta indeducibile.

Conferimento di partecipazioni (art. 11-bis)

n sede di conversione del decreto è stata ampliata la portata dell’art 177 TUIR – con l’aggiunta del comma 2-bis – che prevederebbe la valutazione delle quote/azioni ricevute a seguito di conferimento in società, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in basse alla corrispondente quota del patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Ora tale regime agevolativo è previsto anche nei casi in cui la società non acquisisce il controllo di una società, a condizione che la partecipazione conferita possa essere considerata “qualificata”, e la partecipazione sia conferita in una società interamente partecipata dal conferente.

Stampa registri contabili (art. 12-octies)

Una norma che farà la felicità dei contabili: è stata prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e non sarà quindi più obbligatorio stampare tutto su carta entro tre mesi dal termine per l’invio della dichiarazione dei redditi. Ciò significa che la contabilità si ha per regolarmente tenuta anche se consultabile su supporto informatico e dovrà essere stampata soltanto su richiesta in caso di verifica fiscale.
La norma è efficace da subito e quindi non sarà più necessario stampare registri contabili, IVA, degli ammortamenti ecc. per il 2018. La norma agevolativa si applica a “qualsiasi registro contabile”.

Vendita di alcolici (art. 13- bis)

La norma dell’agosto 2017, con la quale si abrogava a favore di bar, ristoranti e fino ai rifugi di montagna l’obbligo di munirsi di licenza apposita per la vendita di bevande alcoliche è abrogata. Da subito quindi rientra in vigore il suddetto obbligo, senza periodo transitorio. Vi consigliamo di attivarvi quanto prima per richiedere la licenza.

Abbuono per imballaggi riutilizzati (art. 26- bis)

Per gli imballaggi riutilizzabili i produttori potranno concedere un abbuono del 25% all’acquirente, abbuono per il quale gli viene riconosciuto un credito di imposta. L‘impresa venditrice che effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi e che li riutilizza ottiene un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente. Tale credito di imposta potrà però essere al massimo di 10.000 Euro all’anno. Si attendono le disposizioni attuative.

2. Immobili ed edilizia

Imposta di registro in misura fissa per l’acquisto di fabbricati interi da ristrutturare (art. 7)

Una delle novità più interessanti – ampliata in sede di conversione – è rappresentata dall’incentivo alla valorizzazione edilizia che consiste nell’assoggettamento all’imposta di registro e alle ipo-catastali in misura fissa di 200 Euro ciascuna i trasferimenti di interi fabbricati avvenuti nell’arco temporale dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2021 a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, rispettando i parametri antisismici e con il conseguimento della classe energetica A o B. Entro il termine decennale l’immobile oggetto dell’agevolazione deve essere anche ceduto.
Se le predette condizioni non dovessero essere rispettate, verranno recuperate le imposte nella misura ordinaria (imposta di registro 9%) oltre alla sanzione del 30% percento dell’imposta e gli interessi a decorrere dalla data di acquisto dell’immobile. In sede di conversione sono stati ampliati gli aspetti agevolativi:

  • L’agevolazione vale anche per l’acquisto di interi fabbricati che non vengono demoliti e ricostruiti, ma anche soltanto risanati, ristrutturati o assoggettati a manutenzione straordinaria (lettere b), c) e d) della legge specifica in materia)
  • Oltre alle classi energetiche A e B rileva anche la classe NZEB (“near Zero Energy Building”);
  • Non è più necessario vendere l’intero edificio entro i dieci anni, ma è sufficiente cedere almeno il 75% dello stesso.

In questo modo viene agevolata la compravendita tra privati e le sopra citate imprese di interi immobili che necessitano di ristrutturazione. Fino all’entrata in vigore del “Decreto crescita” in questi casi era dovuta l’imposta di registro nella misura del 9%. L’agevolazione è inoltre interessante nei casi in cui la cessione fra imprese non è soggetta ad IVA.

Eco-Bonus (art. 10) – cessione del credito d’imposta al fornitore/ impresa

n presenza dei presupposti per le agevolazioni per gli interventi rivolti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici – Eco-bonus – o le prestazioni antisismiche – Sisma- bonus – (65/70% ovvero 75%) il committente può optare, invece della detrazione d’imposta decennale, per uno sconto immediato di pari importo direttamente in fattura da parte del fornitore. Quest’ultimo si vedrà riconosciuto dall’Erario un credito di imposta pari all’importo dello sconto riconosciuto in fattura esclusivamente compensabile in F24 in cinque rate annuali.
La norma non specifica le conseguenze sul credito di imposta in caso il fornitore non abbia debiti di imposta da compensare. Entro 30 giorni dovrebbe essere pubblicato il decreto di conversione contenente le dovute precisazioni tra cui le modalità di esercizio dell’opzione.
Tale novità è senz’altro di notevole interesse per i contribuenti che ristrutturano casa ma è estremamente penalizzante per le imprese che dovranno anticipare in pratica l’importo dell’agevolazione al cliente finanziandosi in proprio. Tra l’altro non è al momento prevista una norma che regoli il caso in cui l’impresa non possa utilizzare il credito di imposta perché non ha capienza. In attesa di disposizioni attuative ci si augura che la norma venga rivista con un po’ di buon senso.

Locazioni e cedolare secca (art. 3-bis)

Una novità sicuramente gradita e sensata, introdotta in sede di conversione, riguarda la cedolare secca sulle locazioni abitative. Se non si comunicano all’Agenzia delle Entrate le proroghe dei contratti, non verranno comminate sanzioni amministrative e l’opzione per la cedolare secca non perderà efficacia.

Contratti 3+2 (art. 19-bis)

Contratti di locazione redatti in base agli accordi territoriali con una durata di 3 + 2 anni in base ad una norma interpretativa si considerano tacitamente rinnovati di due anni in due anni, se non si recede dallo stesso o si modifica il contratto.

Tassazione dei canoni locazione non incassati (art. 3- quinquies)

In futuro non si dovranno più assoggettare a tassazione i canoni di locazione non incassati (da inquilini morosi), nella misura in cui è stato ottenuto un provvedimento di sfratto esecutivo. Per i contratti stipulati a partire dal 2020 sarà invece sufficiente provare che la mancata percezione del canone sia comprovata da un’intimazione di sfratto per morosità o da un’ingiunzione di pagamento. I canoni eventualmente incassati successivamente saranno soggetti a tassazione separata.

IMU e TASI (art. 3-ter)

I termini per l’invio delle dichiarazioni ai fini IMU e TASI vengono spostati: invece che entro il 30 giugno dell’anno successivo il termine scadrà il 31 dicembre dell’anno seguente.

Esenzione TASI (art. 7-bis)

Gli immobili destinati alla vendita, cioè gli „immobili-merce“ delle imprese di costruzione sono esenti dalla TASI a partire dal 1° gennaio 2022.

Abrogato l’obbligo dichiarativo (art. 3-quater)

Per gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta non dovrà più essere presentata apposita dichiarazione al Comune allo scopo di ottenere le agevolazioni IMU/TASI. Allo stesso modo non dovranno essere più presentate comunicazioni se si concedono abitazioni in locazione a canone convenzionale per ottenere le agevolazioni IMU e TASI.
È augurabile che le suddette semplificazioni vengano riprese anche nei vari regolamenti vari comuni dell’alto Adige.

IMU soc. agricole (art. 16- ter)

Le agevolazioni IMU previste per gli imprenditori agricoli e agricoltori diretti vengono applicate anche alle società agricole. Anche in questo caso non è ancora chiaro se tale agevolazione si applica anche per l’IMI a livello locale.

Locazioni brevi (art. 13-quater)

La disciplina delle locazioni brevi è stata modificata in sede di conversione del decreto.

  • come noto i soggetti tipo “Airbnb” e similari non residenti devono nominare un rappresentante fiscale per l’Italia che dovrà operare la ritenuta su canoni di locazioni brevi (fino a trenta giorni) per i quali cura l’incasso. Molti di questi operatori esteri hanno finora ignorato tale obbligo. Viene ora prevista per tale obbligo la responsabilità solidale dei soggetti residenti che appartengono allo stesso gruppo degli anzidetti soggetti.
  • viene inoltre introdotta una nuova banca dati per strutture ricettive e immobili con locazioni brevi, che verranno identificati da un codice alfanumerico.
  • infine il Ministero dell’Interno, al quale tramite le questure vengono inviati i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate, potrà inviare i relativi dati in forma aggregata ed anonima all’Agenzia delle Entrate.

Maggiori dettagli verranno forniti con le disposizioni attuative, in particolare in relazione alle norme sulla privacy.

3. IVA

Corrispettivi (art. 12-quinquies)

I problemi tecnici sorti in relazione all’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi sono noti. I fornitori erano e sono sovraccarichi di lavoro e non sono materialmente in grado di soddisfare contemporaneamente tutti gli operatori economici. Era quindi necessaria una proroga dei termini. La soluzione adottata non è particolarmente soddisfacente e si spera in un aggiustamento della misura. In pratica la modifica prevede:

  • Un termine di dodici giorni dal giorno dell’operazione per l’invio in via telematica dei corrispettivi;
  • Per un periodo transitorio di sei mesi, quindi per il secondo semestre 2019, non verranno comminate sanzioni per errori ed omissioni nell’invio dei corrispettivi, a patto che comunque i dati vengano inviati correttamente entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ne consegue: entro fine agosto gli apparecchi/le casse dovranno essere aggiornate e adeguate in modo d potere trasmettere i dati dal 1° luglio 2019. Peraltro non è stata concessa alcuna proroga per la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi.

In attesa di sperabili novità da parte del legislatore vi invitiamo a contattare quanto prima il vostro fornitore dei registratori di cassa.

Fattura elettronica verso San Marino (art. 12)

Il decreto crescita ha modificato il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1993, prevedendo la fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. La fattura nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino non potrà più essere cartacea, ma elettronica. L’efficacia delle disposizioni del decreto è subordinata a un decreto ministeriale da emanarsi in conformità agli accordi che l’Italia sottoscriverà con San Marino. La novità riguarda soltanto le forniture di merci e non le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani effettuano o ricevono con controparti sammarinesi. La norma non si applica da subito in quanto sono necessarie disposizioni attuative per la messa in pratica delle nuove disposizioni.

Vendite online (art. 13)

Il decreto crescita prevede una nuova comunicazione trimestrale per le vendite di beni effettuate tramite e-commerce all’interno dell’Unione Europea. Il primo invio di dati deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019. il soggetto passivo che non adempierà all'invio della comunicazione trimestrale o che trasmetterà i dati in modo incompleto sarà considerato debitore dell'imposta. Le modalità attuative saranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica (art. 12- ter)

In sede di conversione del decreto è stato modificato l’art. 21 della legge IVA: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 della legge IVA (si veda a tale proposito anche la ns. circolare 24/2019).

Fattura elettronica e imposta di bollo (art. 12- novies)

Per le fatture elettroniche caricate dal 1° gennaio 2019 sul portale SDI l’Agenzia Entrate deve verificare con il ricevimento del documento la correttezza dei dati per l’applicazione dell’imposta di bollo e non è necessario per i contribuenti tenere scritture parallele ai fini della medesima imposta. Il controllo da parte dell’Agenzia in realtà parte dal 1° gennaio 2020. Eventuali ritardi nel versamento dell’imposta calcolata verranno sanzionati.

Cedibilitá credito IVA (art. 12-sexies)

A partire dall‘1.1.2020 sarà possibile cedere anche il credito IVA trimestrale chiesto a rimborso tramite il mod. TR e non più soltanto il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

Dichiarazioni di intento (art. 12-septies)

Sono state previste alcune semplificazioni in relazione alle dichiarazioni di intento. In concreto non sarà più necessario numerare progressivamente e annotare in appositi registri le dichiarazioni di intento emesse e/o ricevute. Gli estremi del protocollo di ricezione della trasmissione telematica della dichiarazione di intento andranno indicati nelle fatture emesse (adempimento a carico del fornitore). Le sanzioni per l’emittente delle fatture che deve verificare la corretta presentazione della dichiarazione non saranno più in misura fissa ma in misura variabile (dal 100% al 200% dell’imposta)! Tale modifica entra in vigore a partire dal 2020. Ci auguriamo che nel frattempo con le disposizioni attuative vengano attenuati i maggiori oneri per il fornitore.

4. ALTRE NOVITÀ – RIENTRO DEI CERVELLI

Rottamazione cartelle (art. 16- bis)

In sede di conversione del decreto sono stati riaperti i termini, scaduti lo scorso 30 aprile 2019, per la rottamazione di cartelle con abbuono di sanzioni ed interessi. Possono essere rottamate le cartelle di pagamento affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, previo pagamento in unica soluzione o in rate a partire dal 30 novembre 2019.

Moto elettriche (art. 10- bis)

Sono sovvenzionati con un credito di imposta fino a 3.000 Euro gli acquisti di ciclomotori e motocicli, tricicli e minicar elettrici o ibridi.

Controlli fiscali (art. 4-bis)

In sede di conversione del decreto è stata introdotta una novità nell’art. 36-ter del DPR 600/1973 (accertamento) in base alla quale l’Amministrazione Finanziaria in sede di verifiche e controlli non potrà richiedere informazioni o documenti di cui è giá in possesso.

Rientro laureati, manager e lavoratori specializzati (art. 5)

Il Decreto Crescita prevede un rafforzamento degli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano altamente qualificato in Italia di cui all’art. 16 D.Lgs. 147/2015. Il provvedimento ha ampliato la portata dei precedenti decreti, semplificato le condizioni di accesso e modificato la misura del beneficio fiscale per i lavoratori rimpatriati e per gli “impatriati”. In particolare per quanto riguarda i rimpatriati e i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

  • si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
  • si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività
    d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;

Possono accedere al regime fiscale di favore i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni. Con riferimento al periodo di validità del beneficio fiscale, sono rimasti invariati i cinque periodi d’imposta per i quali è possibile beneficiare del regime di favore.

Rientro ricercatori e docenti (art. 5)

Il regime fiscale di favore, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori universitari che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno di imposta 2020, sale da quattro a sei anni, con la possibilità di estenderlo fino a 8, 11 o 13 anni in presenza di determinate condizioni (figli minorenni, acquisto di un immobile ed ecc.).

Iscrizione AIRE non richiesta se prevista dalla convenzione (art. 5)

Il Decreto Crescita ha previsto per i lavoratori rimpatriati (manager, laureati, docenti, ricercatori universitari ecc.) che non è più necessario (come in passato) essere stati iscritti all’AIRE nei periodi trascorsi all’estero, purchà i predetti soggetti abbiano avuto la residenza in un altro Stato con il quale vige una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi con l’Italia.
Tale semplificazione, inoltre, interessa anche i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 e che abbiano ricevuto contestazioni riguardo al requisito di iscrizione all’AIRE, ai quali si applica il regime speciale nella formulazione attuale. In pratica è prevista una forma di “sanatoria” per chi in passato non ha rispettato alla lettera le norme e le prescrizioni. Tale precisazione è stata necessaria a seguito dei dubbi interpretativi creati dalla legge vigente in merito all’obbligo o meno dell’iscrizione all’AIRE come presupposto per l’applicazione di predette agevolazioni fiscali. Niente rimborso, però, per chi ha già versato l’importo contestato.

Raccomandazione: Le nuove misure relative all’iscrizione all’AIRE sono poco chiare, contraddittorie e la chiarezza definitiva sarà raggiunta solo quando saranno disponibili le relative circolari. Nel frattempo però, in caso di dubbio, vi consigliamo di non effettuare i pagamenti.
Nota bene: alla luce delle imminenti modifiche, consigliamo ai „cervelli“, che stanno considerando di ritornare in Italia, di attendere il 1° gennaio 2020: i vantaggi saranno maggiori e i requisiti d’accesso meno stringenti.

Utilizzo mod. F24 (art, 4-quater)

A partire dal 1° gennaio 2020 si potranno versare anche le tasse di concessione e le tasse scolastiche tramite mod. F24.

Nuovo termine per le dich. dei redditi (art. 4-bis)

Infine un’ultima novità positiva: in futuro le dichiarazioni dei redditi dovranno essere trasmesse telematicamente entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla fine del periodo di imposta. Per il 12018 il termine è quindi fissato al 2 dicembre 2019 (il 30 novembre è un sabato).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.
Josef Vieider