Il decreto sviluppo (D.L. 83/2012) è entrato in vigore con numerose novità

Il decreto sviluppo (D.L. 83/2012) è entrato in vigore con numerose novità

Il recente "decreto sviluppo" (D.L. n. 83/2012), emanato a metà giugno, è stato convertito il 7 agosto 2012 nella legge n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2012. Essa comprende una serie di modifiche in ambito fiscali; sulle modifiche più importanti, riguardanti il settore edile, Vi abbiamo già informati con la nostre circolare n. 30 del 24 giugno e n. 32 del 28 giugno 2012. Di seguito una panoramica completa delle novità, che tiene conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

 

  1. Misure nel settore edile:

 

Le principali novità di natura fiscale riguardano, senza dubbio, il settore edile. Con la conversione del decreto in legge sono state introdotte delle ulteriori modifiche. Vi proponiamo quindi una sintetica panoramica delle novità:

 

1.1 Novità sulle cessioni di fabbricati abitativi:

 

Periodo quinquenna-le invariato

 

Definizione di impresa costruttrice

 

 

 

Novità: opzione IVA anche dopo il quinto anno

 

 

Abbolito il trattamento speciale per alloggi sociali

 

 Novità: opzione IVA per alloggi sociali

 

 

 

Conflitto: al cedente conviene l’opzione IVA, al cessionario l’imposta di registro

 

Novità: Reverse-Charge anche per immobili abitativi, se si ha optato per l‘IVA

 

Di seguito le nuove regole per la cessione di fabbricati abitativi:

 

- Come già in passato la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese di costruzione entro cinque anni dalla costruzione o dalla ristrutturazione (interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica) è soggetta all’IVA. L’assoggettamento a IVA è obbligatorio.

- Importante diventa quindi la definizione di “impresa costruttrice”: per impresa di costruzioni si intende l’impresa che costruttrisce l’immobile o che abbia ristrutturato l’immobile (interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2011) per intero o solo in parte, svolgendo i lavori direttamente o anche tramite imprese appaltatrici, cioè soggetti terzi; non è quindi necessario che l'impresa abbia svolto i lavori in proprio.

Viceversa, non si considera come impresa di costruzioni, l’impresa che tramite contratto d'appalto, ha costruito o ristrutturato un fabbricato per conto di un terzo (appaltante) e poi ha acquistato un appartamento, mediante una “permuta”; unica eccezione quando viene trasferito un immobile al grezzo e l'impresa appaltante termina i lavori in proprio.

- Dal 26 giugno 2012 le imprese di costruzioni possono assoggettare la cessione all’IVA anche dopo i cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero, se nel contratto di compravendita viene espressamente optato per l'applicazione dell'IVA. Quindi, requisito per l’opzione è che la cessione avvenga tramite un impresa edile, che ha costruito o ristrutturato l’immobile come sopra menzionato.

- Se invece la cessione di fabbricati abitativi non viene effettuata dalle imprese costruttrici, l’operazione di trasferimento è sempre esente IVA, ai sensi dell'art. 10 n. 8-bis del DPR 633 1972, indipendentemente dalla data di completamento dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. Di conseguenza, è stato abolita anche l’applicabilitá dell’IVA per la cessione di alloggi sociali locati almeno per 4 anni; anche queste cessioni saranno imponibili IVA solo se a cederle è l’impresa costruttrice.

- Tuttavia, in sede di conversione del D.L. 83/2012 è stato previsto, che le cessioni di alloggi sociali (individuati dal D.M. 22 aprile 2008) possono essere assoggettate a IVA se, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente optato per l’imponibilità dell’IVA - a differenza degli altri fabbricati ciò è possibile anche se il cedente non è un imprenditore edile, quindi anche se il cedente non ha costruito o ristrutturato il fabbricato. L'opzione è inoltre indipendente dalla data di completamento delle attività di costruzione o di ristrutturazione e si applica alle vendite effettuate a partire dal 12 agosto 2012.

 

Attenzione: Per l'acquirente di regola è piú vantaggioso acquistare il fabbricato abitativo esente IVA e pagare l’imposta di registro in quanto quest’ultima sì applica, con espressa opzione, solo sul valore catastale dell’immobile, mentre in caso di applicazione dell’IVA, questa é dovuta necessariamente sull’intero prezzo di vendita. La vendita in esenzione IVA, in genere, comporta però un notevole onere aggiuntivo per le imprese edili, derivante dalla conseguente applicazione del “pro-rata”. Anche  il meccanismo (previsto dal D.L. 1/2012) di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti, da quelle imponibili IVA, appare del tutto insufficiente per superare le problematiche che le imprese affrontano in termini di IVA, quando cedono abitazioni in esenzione da imposta. Infatti, secondo un’interpretazione dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), questa separazione contabile non porta glistessi vantaggi della separazione delle attività di locazione, dove la deduzione va calcolata solo in decimi (ad esempio, per la cessione dopo 6 anni dal completamento della costruzione del fabbricato è dovuto solo il pagamento dei 4/10 residui dell’imposta di riferimento). Sarà pertanto necessario discutere e valutare caso per caso tra le parti, quale delle due possibilità porta per entrambi i massimi vantaggi.

- Se l’acquirente è un’impresa e nel relativo atto di acquisto di un fabbricato abitativo si è optato per l’assoggettamento ad IVA, anche in questo caso va applicato, dal 26 giugno 2012, il regime del “reverse charge” (inversione contabile) ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del DPR 633/1972. Perciò il cedente emette fattura senza IVA, mentre il cessionario deve emettere autofattura e diventa debitore d’imposta. Se, invece, la cessione di fabbricati abitativi viene effettuata con IVA senza alcuna opzione (p.e. cessione di fabbricati abitativi da parte di imprese di costruzione entro cinque anni dalla costruzione o dalla ristrutturazione) non vale il regime del reverse charge; in questo caso il venditore emette fattura con IVA.

 

1.2 Novità per le cessioni di fabbricati strumentali:

 

Termine  quinquenna-le anche per fabbricati strumentali

 

 

 

Assoggetta-

mento IVA dopo5 anni solo per opzione 

 

 

Reverse-Charge, se si opta per l’IVA

 

 

Novità:  eliminate le cause di esclusione per l’opzione

Attenzione: cessioni fabbricati strumentali, esenti IVA, con imposta di registro fissa

Definizione di fabbricati strumentali

Altrettanto significative sono le novità introdotte dal D.L. 83/2012 per la cessione di fabbricati strumentali; la legge di conversione non ha previsto ulteriori modifiche:

- Dal 26 giugno 2012 la cessione di fabbricati strumentali da parte del costruttore entro cinque anni dall’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione (interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica) è soggetta all’IVA; il termine di quattro anni previsto anteriormente è stato quindi esteso di un anno e perciò assimilato a quello degli fabbricati abitativi;

- Trascorsi i cinque anni, la cessione di fabbricati strumentali è generalmente esente IVA ex art. 10 n. 8-ter del DPR 633/1972, a meno che il cedente non opti per l’assoggettamento all’IVA. Per esercitare l'opzione tuttavia, non sono necessari requisiti soggettivi, come per i fabbricati abitativi; tale opzione può essere esercitata anche dai soggetti diversi dalle imprese costruttrici, e questa sarà la regola generale.

- Se il cessionario è un’impresa ed il cedente opta per l’assoggettamento dell’IVA, è necessaria l’applicazione del regime del “reverse charge” (inversione contabile) ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del DPR 633/1972. Perciò il cedente emette fattura senza IVA, mentre l’acquirente deve emettere autofattura con IVA, con conseguente spostamento degli obblighi fiscali in capo al cessionario.

- È stata eliminata la regola (applicata fino al 25 giugno 2012) secondo la quale le vendite di fabbricati strumentali a soggetti IVA con pro-rata inferiore al 25%, e a enti non commerciali e persone fisiche, trascorso il termine quinquennale, devono essere in ogni caso assoggettate all’IVA. Quindi anche per tali cessioni, vale la norma generale, cioè che è possibile optare per l'applicazione dell'IVA, anche trascorsi i cinque anni, altrimenti la cessione è esente IVA. Pertanto dal 26 giugno 2012 la cessione per esempio di un ufficio ad un medico, ad un istituto di credito o ad un ente non commerciale, trascorso il termine quinquennale, avviene in esenzione IVA, se il cedente non opta esplicitamente per l’assoggettamento dell’IVA.

Avvertenza: Questa ultima novità potrebbe portare vantaggi rilevanti nella cessione di fabbricati strumentali a persone fisiche o a imprese con diritto limitato alla detrazione IVA. Secondo la dottrina prevalente, anche le cessioni di fabbricati strumentali in regime di esenzione IVA saranno soggette a imposta di registro fissa (non proporzionale), come espressamente affermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2006; questo perché, a differenza dei fabbricati abitativi, a quelli strumentali (art. 10, n. 8-ter del D.P.R. n. 633/1972) anche se ceduti in esenzione IVA, si adotta l’alternativa IVA/imposta di registro (art. 40 del D.P.R. n. 131/1986).

La novità potrebbe portare vantaggi rilevanti se la cessione di fabbricati strumentali a persone fisiche private o imprese con diritto alla detrazione IVA in misura limitata (ad esempio a banche o medici) avviene dopo il trascorrere del periodo di monitoraggio della detrazione pari a 10 anni.

- A questo proposito è interessante l’affermazione del Consiglio Nazionale del Notariato, nella recente circolare n. 102/2012/T, secondo la quale il regime appena illustrato vale anche per le opere di urbanizzazione (secondaria) quali scuole, caserme, asili nido, impianti sportivi, chiese. Ne consegue che, per esempio, trascorso il periodo quinquennale, anche la cessione a comuni o enti non commerciali puó essere effettuata in esenzione di IVA, se non diversamente optato.

 

1.3. Novità in tema di locazione di immobili:

 

 

 

Novità per

locazione

fabbricati

abitativi

 

 

Le imprese costruttrici possono assoggettare locazioni abitazioni all’IVA

 

Eccezione: alloggi sociali

 

Caso di specie: Imposta di registro

Aliquota IVA al 10%

Neccesità di ottimizare

 

 

 

 

Anche le disposizioni in tema di locazioni di fabbricati abitativi, che in passato – eccetto che per i piani di edilizia abitativa convenzionata o di fabbricati destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, misure contenute anche nel citato D.L. n. 1/2012, con appropriata opzione  - erano sempre esenti IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 8-bis legge IVA, sono state modificate dal D.L. 83/2012. Di seguito la  situazione giuridica applicabile dal 26 giugno 2012:

- le imprese costruttrici possono assoggettare la locazione di fabbricati abitativi all’IVA sempre, cioé senza limiti temporali. In generale la locazione dei fabbricati abitativi (anche entro cinque anni) avviene fondamentalmente esente IVA; il locatore può/deve espressamente optare per l’imponibilità dell’operazione nel contratto di locazione;

- indipendentemente dal fatto che il locatore sia l’impresa costruttrice o meno, esso può sempre optare per l’imponibilitá IVA per i contratti aventi ad oggetto alloggi sociali ex DM 22.04.2008;

- Invece, se il locatore non è l’impresa costruttrice che ha optato per l’imponibilità IVA, e oggetto della locazione non è un’immobile abitativo convenzionato, per il quale si è optato per l’assoggettamento ad IVA, la locazione dell’immobile abitativo, anche dopo il 26 giugno 2012, é esente IVA, ai sensi dell'art. 10 n. 8 DPR 633/1972.

Per la locazione di fabbricati abitativi convenzionati con una durata di almeno 4 anni non vi sono piú disposizioni particolari. In altre parole: la locazione di fabbricati abitativi da parte di soggetti diversi dalle imprese di costruzione rimane esente IVA (con l’esclusione di cui sopra).

- Se la locazione di fabbricati abitativi è soggetta a IVA, per opzione del costruttore edile o del locatore di fabbricati destinati ad alloggi sociali si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi delle nuove disposizioni come da nuova formulazione del n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III della legge IVA.

- anche in questi casi è evidente il conflitto di interessi tra locatore e locatario, in quanto al locatario conviene l’applicazione dell’imposta di registro, mentre al locatore non conviene la locazione esente IVA, perché comporta limiti alla detraibilità dell’IVA.

Nota bene: dal 26 giugno 2012 è possibile locare fabbricati abitativi applicando l’IVA. Per avvalersi di questa conveniente possibilità le imprese costruttrici devono introdurre nel contratto di locazione l’opzione per l’imponibilità all’IVA. In passato però non era prevista questa possibilità e quindi nessuno ha manifestato tale volontà nel contratto. Ci si pone quindi la domanda se bisogna integrare i contratti in essere con detta opzione. Il decreto legge 83/2012 non dá indicazioni al riguardo. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha previsto con risoluzione 2/E del 4 gennaio 2008 per i contratti, per i quali non era possibile optare per l’imponibilità dell’IVA, di comunicare di seguito all’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l’imponibilità della locazione all’IVA. Si consiglia pertanto di avvalersi di questa procedura, fino a quando non sara emanata una disposizioene transitoria.

 

1.4 Modifiche nella locazione di fabbricati strumentali:
Caso standard invariato

 

 

 

 

Imponibilità IVA sempre possibile

 

 

Annullate le cause di esclusione per l’opzione

 

 

 

Nuove possibilità per i contratti di locazione

Anche nella locazione di fabbricati strumentali sono state introdotte delle novità:

 

- Indipendentemente dal fatto che il locatore è l’impresa costruttrice o meno e indipendentemente dalla data dell’ultimazione dei lavori di costruzione o recupero dell’immobile, la locazione di fabbricati strumentali è sostanzialmente esente IVA, ai sensi dell’Art. 10, comma 8, del DPR 633/1972, tranne se il locatore ha optato nel contratto di locazione per l’imponibilità IVA.

- Quando il locatore opta per l’imponibilità IVA, alla locazione viene applicata l’aliquota IVA normale, attualmente al 21%, e  a differenzache per i fabbricati abitativi, per i fabbricati strumentali ogni imprenditore può optare per l’imponibilità IVA.

- A differenza della normativa vigente fino al 25 giugno 2012, la locazione di fabbricati strumentali a locatari con detraibilita limitata dell’imposta anticipata (es. banche, medici) o anche a persone fisiche non deve neccessariamente essere assoggettata all’IVA. Al contrario: se in contratto non viene optato esplicitamente per l’imponibilità IVA essa è esente e si applica quindi l’imposta di registro.

Nota bene: Nella locazione di fabbricati strumentali a imprese in passato è stato possibile optare per l’imponibilità IVA, quindi a differenza delle locazioni di fabbricati abitativi, non vi è neccessità immediata di agire. Diversa è la situazione se l’immobile strumentale é locato a enti non commerciali, persone fisiche o anche a imprese con detraibilità limitata dell’imposta anticipata, come banche, assicurazioni o a medici: finora le sudette tipologie di canoni di locatazione erano soggetti all’IVA e non vi era bisogno dell’esplicita opzione. Per poter imporre anche in futuro la locazione di un’ufficio a un’associazione non commerciale all’IVA, bisogna aggiungere l’opzione al contratto. Anche in questo caso in mancanza di disposizioni transitorie, si spera che ci si possa avvalere della sumenzionata Risoluzione 2/E del 4 gennaio 2008, comunicando quindi all’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l’opzione per l’imponibilità IVA di un contratto di locazione già in essere.

Alleghiamo alla circolare un prospetto riasuntivo della nuova normativa IVA per il settore edile.

 

1.5. Novità per le detrazioni fiscali sui lavori di recupero del patrimonio edilizio:

 
Aumento della detrazione d’imposta da 36% a 50% e aumento della soglia massima da 48.000 Euro a 96.000 Euro. La detrazione d’imposta per lavori di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati abitativi, che alla fine dell’anno scorso era stata definita come agevolazione fiscale permanente nell’art. 16-bis del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) è stata aumentata dal 36% al 50%. Anche la soglia massima è stata aumentata da 48.000 Euro a 96.000 Euro. Ció implica che per lavori agevolati di recupero del patrimonio edilizio sì può ottenere un risparmio d’imposta fino a 48.000 Euro, sudiviso in dieci rate uguali da 4.800 Euro che si possono far valere in dieci anni consecutivi. Il provvedimento è limitato temporalmente fino al 30 giugno 2013, dopodiche si ritornerà di nuovo al 36% con la soglia massima di 48.000 Euro. Con questa manovra si cerca di rilanciare il settore dell’edilizia, ammortizzando il più possibile gli effetti della crisi.

Ambito d’applicazione e presupposti per avvalersi delle agevolazioni rimangono ulteriormente invariati, per ciò vi rimandiamo in particolare alla nostra circolare 41/2011. Per quanto riguarda le modalità di pagamento vi invitiamo di seguire con particolare attenzione le istruzioni nel recente DM 55/2012 (come anche da nostra circolare 29/2012).

Agevolati, sono i lavori di manutenzione ordinaria (solo sulle parti in condivisione comune dei condomini), lavori di manutenzione straordinaria, risanamenti, e ristruturazioni edili, o altri interventi edili come specificati nell’art. 16-bis del TUIR; esclusi sono i lavori di riorganizzazione urbanistica. I lavori edili devono riguardare soltanto i fabbricati abitativi e le loro pertinenze. Come già noto, la detrazione d’imposta può essere richiesta soltanto da persone fisiche. Dall’anno scorso non è più necessaria la comunicazione prima dell’inizio lavori all’unità operativa di Pescara.

Le agevolazioni possono essere fatte valere applicando il principio di cassa su pagamenti avvenuti nell’arco temporale dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, indipendentemente, da quando sono stati svolti i lavori stessi.

Anche dopo la conversione in legge del DL 83/2012 non è arrivata conferma che la detrazione d’imposta aumentata al 50% possa essere utilizzata per l’acquisto di fabbricati abitativi, sui quali sono stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edlizio: raccomandiamo prudenza.

 

1.6 Novità per le detrazioni fiscali sui lavori di riqualificazione energetica:

 

 

Detrazione d’imposta del 55% prolungata fino al 30 giugno 2013

Ricapitolando, la detrazione d’imposta del 55% per lavori di riqualificazione energetica, che dopo diverse proroge doveva scadere in modo definitivo il 31.12.2011, era stata prorogata fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 era prevista una detrazione d’imposta del 36%. Tuttavia, il DL 83/2012 ha prorogato aggiuntivamente l’applicazione della detrazione d’imposta del 55% fino al 30 giugno 2013 per lavori di riqualificazione energetica. La versione principale di giugno introduceva dal 1. gennaio 2013 una riduzione della detrazione d’imposta dagli attuali 55% a 50%, in “cambio” dell’ampliamento dei costi ammessi. Sudette modifiche sono state annullate dal DL 83/2012, di conseguenza ci si può avvalere della detrazione d’imposta del 55% fino al 30 giugno 2013 con le consuete regole.
 

2 Novità per la determinazione degli utili di impresa

 

In sede di conversione in legge del DL 83/2012 sono state introdotte due interessanti novità nella determinazioen del reddito di impresa.
 

Svalutazione crediti nei casi di insolvenza

La svalutazione dei crediti se il debitore e coinvolto in procedure concorsuali è stata adeguata alle modificazioni della legge fallimentare (art. 182-bis della legge fallimentare; RD 267/1942): in aggiunta alle svalutazioni su crediti ammesse all’apertura di un procedimento concorsuale, viene ammessa la piena detrazione delle svalutazioni su crediti derivanti dal piano approvato di ristrutturazione dei debiti (art. 101, comma 5, TUIR). Rimane da chiarire il modus operandi per i crediti degli esercizi precedenti.

 

 

Svalutazione  dei crediti di importo modesto

Comenoto, ai sensi dell’art. 101 TUIR, le perdite su crediti sono deducibili soltanto se risultano da elementi certi e precisi. Per questo motivo è spesso neccessario sostenere costi aggiuntivi soltanto per avere una prova certa della non risquotibilità dei crediti. In questo contesto le sottoindicate novità sono estremamente benvenute perché consentono l’immediata detraibilità delle perdite di minore entità. Sono di modesto importo, e quindi immediatamente deducibili i crediti:

- fino a 5.000 Euro per le imprese di più rilevante dimensione e fino a 2.500 Euro per le altre imprese, se

- scaduti da più di 6 mesi.

Dal 2011, sono riconosciute come imprese di più rilevante dimensione quelle con un volume d’affari di 150 milioni, ridotto da recenti disposizioni a 100 milioni (istruzioni al modello Unico 2012). Le novità sono in vigore, secondo la dottrina prevalente, già a partire dal periodo in corso alla conversione in legge del DL, avvenuta il 12 agosto 2012.

Nota bene: i crediti scaduti da più di 6 mesi per un importo fino a 2.500 Euro possono essere svalutati senza particolari attestazioni. Si può quindi fare a meno di costose perizie legali o cessione crediti a società di factoring. Viceversa, non sono da sottovalutare gli effetti delle novità sulla moralità dei clienti riguardo ai pagamenti.

 

 

Personale con dottorato di ricerca

Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con dottorato di ricerca in ambito tecnico o scentifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35% del costo aziendale del suddetto personale con un limite massimo aziendale di 200.000 Euro annui.

 

 

3. Novità in campo IVA:

 

Innalza-mento della soglia a 2 milioni di Euro e limitazioni alla detraibilità dell’IVA per l’emittente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito di applicazione delle novità

Con la conversione del Decreto n. 83/2012, l’articolo 32-bis ha riformato ed ampliato la previgente disciplina della cosiddetta “IVA per cassa”; le novità varranno dalla data delle pubblicazione delle necessarie disposizioni attuative che dovranno essere pubblicate entro ulteriori 60 giorni. Fino a tal momento rimarrà valida la vecchia disciplina della quale richiamiamo di seguito i punti salienti.

Fin dal 2008 esiste la possibilità, per i soggetti passivi IVA con ricavi fino a 200.000 euro, di versare l’IVA sulle proprie forniture o prestazioni solo al momento del pagamento delle stesse da parte dei clienti. Questo indifferentemente dalla data di emissione della fattura di vendita.

Prerogativa a ciò è la dicitura, da riportarsi sulla fattura, della frase “Fattura con esigibilità differita dell’IVA ai sensi dell’art. 7 D.L. 185/2008”. Come per l’emittente però, anche il cliente ricevente tale fattura potrà portare l’IVA in detrazione solamente nel momento del pagamento. Motivo per il quale tale opzione ha sino ad oggi riscontrato scarso successo.

Questa tassazione per cassa verrà in futuro (con la pubblicazione dei chiarimenti)  modificata come segue:

- invariata rimane la possibilità di versare l’IVA sulle fatture emesse solamente al momento dell’incasso delle stesse, seppur non oltre un anno dalla data di emissione, a meno che il cliente non sia stato nel frattempo dichiarato insolvente;

- il precedente limite dei 200.000 Euro viene alzato a 2 milioni di Euro. commenti della stampa indicano che tale innalzamento permetterà l’accesso al regime a circa il 97% dei soggetti IVA italiani.

- le precedenti limitazioni alla detrazione dell’imposta da parte del ricevente la fattura vengono ora limitate all’emittente: colui che riceve fatture per le quali l’emittente ha optato per l’IVA per cassa potrà portarle immediatamente in detrazione. L’emittente optante per questo regime invece, potrà a sua volta portare in detrazione l’IVA sulle fatture ricevute soltanto una volta versata quella sulle fatture da lui emesse.

La stampa nazionale ha salutato con grande entusiasmo la riforma, in quanto l’impatto che essa potrà avere, soprattutto nei confronti delle imprese operanti con la pubblica amministrazione (considerate “cattivi pagatori”) e nel settore edile sarebbe notevole.

In realtà su tali settori l’impatto della riforma è nullo o molto limitato:

- già oggi vige infatti un regime particolare di IVA per cassa, indipendente da soglie di fatturato, nei confronti delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Per esse l’IVA è di default dovuta solo al momento dell’incasso delle proprie fatture, a meno che non si opti per il contrario, esponendolo in fattura. Tale agevolazione  permarrà anche a seguito di questa riforma, a prescindere da qualsiasi opzione e senza effetto alcuno sulla detraibilità dell’IVA da parte dell’emittente la fattura. Emittente per il quale non varrà nemmeno il limite di un anno per il versamento dell’IVA emessa ma non ancora incassata.

- nel settore delle costruzioni vale inoltre, perlomeno nel caso di subappalti tra imprese di costruzione, la procedura del reverse charge, cosicché le fatture vengono in questo caso emesse senza IVA.

L’applicazione di questa nuova opzione di IVA per cassa risulterà dunque ridotta al caso di prestazioni e forniture rese nei confronti di soggetti non pubblici ed al di fuori di contratti di subappalto.

 

La novità potrebbe però essere interessante per i liberi professionisti, i quali già oggi emettono un avviso di parcella senza esposizione dell’IVA, emettendo poi al momento dell’incasso una vera e propria fattura in cui l’importo dell’IVA è distinto dal totale della parcella. In questo modo il debito di imposta sorge solo al momento dell’incasso. L’opzione per questo nuovo regime permetterà ora ai professionisti di evitare un doppio flusso di documenti, pur condizionando la detrazione dell’imposta sui propri acquisti al versamento dell’IVA esposta in parcella e non ancora incassata.

 

Assieme alle disposizioni attuative che dovranno essere pubblicate entro 60 giorni, verranno pubblicate anche le modalità tramite le quali esercitare l’opzione.

 

Attenzione:  l’eventuale esercizio di questa opzione obbligherà ad apportare importanti modifiche al proprio software gestionale, modifiche per le quali è necessario interessarsi per tempo.

 

 

  1. Altre novità:
 
Responsabi-lità solidale nel settore edile per IVA e oneri previdenziali

 

 

 

 

 

Viene radicalmente riformata la responsabilità solidale nel settore edile con riferimento al versamento degli oneri previdenziali e dell’IVA:

- l’impresa costruttrice/committente viene esonerata in senso stretto dalla responsabilità solidale, ma è soggetta a una sanzione amministrativa tra i 5.000 ed i 200.000 Euro nel caso in cui paghi i propri artigiani/operai omettendo di informarsi sulla loro regolarità di versamento dell’IVA e delle ritenute e degli oneri previdenziali, ovvero nel caso in cui effettui i pagamenti pur essendo a conoscenza di irregolarità.

La documentazione fornita dai propri artigiani può considerarsi liberatoria da eventuali sanzioni solo se sottoscritta/giurata da centri di assistenza fiscale, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro o da periti.

Secondo quanto previsto dalla norma, le sanzioni valgono anche nel caso di contratti di subappalto. Come in questo ambito possano essere fatti i controlli richiesti non è tutt’ora chiaro.

- l’impresa edile/di costruzioni che assegna lavori in subappalto, è responsabile solidalmente nei confronti del fisco con il subappaltatore per il corretto versamento di IVA, ritenute e oneri previdenziali. Egli può affrancarsi da tale responsabilità soltanto se, prima dell’effettuazione del pagamento, si fa consegnare una dichiarazione giurata relativa al pagamento di IVA, ritenute ecc. rilasciata da un CAF o da un perito riconosciuto  (Dottore Commercialista, Consulente del lavoro ecc.).

Magra consolazione: quanto corrisposto al subappaltatore può essere chiesto in restituzione in mancanza della collaborazione di quest’ultimo. Ex. Art. 13-ter D.L. 83/2012, l’imprenditore edile può sospendere i pagamenti al proprio subappaltatore fintanto che egli non abbia ottenuto la documentazione liberatoria di cui sopra.

Nella pratica, questo nuovo meccanismo di controllo inibisce il pagamento di acconti su lavori in corso d’opera, a meno che non siano garantiti da fidejussione bancaria (con i relativi costi finanziari e implicazioni sulle capacità finanziarie dell’impresa del caso). Incomprensibile rimane infine la responsabilità solidale in campo IVA nei subappalti in campo edile, dove la norma ormai ha introdotto diffusamente la procedura del reverse charge a carico dell’appaltatore.

 

Gli appaltatori pubblici restano esclusi da questi nuovi obblighi essendo per loro già previsti specifici meccanismi di controllo (cd. DURC).

Anche per quanto riguarda le persone fisiche, le nuove previsioni normative non trovano applicazione.

Infine viene abolito il limite dei due anni trascorsi i quali la responsabilità solidale veniva meno.

 

 

 

Abgrogazio-ne della  „Tremonti ambientale“

Con la conversione del decreto è stato cancellato il credito di imposta per investimenti ambientali di piccole e medie imprese (art. 6 legge 388/2000; cd. „Tremonti ambientale“), con effetto retroattivo dal 26 giugno 2012. Le agevolazioni valgono dunque solamente per gli investimenti effettuati sino a tale data.

La “Tremonti ambientale” è stata oggetto di intenso dibattito con riferimento alla sua utilizzabilità a favore di investimenti in energie rinnovabili ed in particolare in impianti fotovoltaici. Le ultime disposizioni sul  “Conto energia” n. 4 di maggio 2011 e n. 5 di luglio 2012,avevano poi definitivamente spostato la sua spettanza nel campo degli investimenti in impianti fotovoltaici a partire dal 1° gennaio 2013.

L’applicabilità dell’agevolazione per investimenti effettuati in periodi precedenti ed in quale misura (soltanto per la differenza di importo con investimenti comparabili “tradizionali”) resta ancora dubbia.

Il Decreto crescita ha definitivamente chiuso la questione cancellando detta agevolazione dal 26 giugno in poi.

 

 

Project bonds

Le obbligazioni emesse da specifiche società di scopo al fine di finanziare investimenti infrastrutturali ed altri investimenti di pubblica utilità scontano una ritenuta alla fonte del 12,5% (anziché del 20% come previsto per tutti gli altri titoli di emissione privata).

 

 

 

Premi di rottamazione

Nel caso di rottamazione di un veicolo e contestuale acquisto di un nuovo mezzo a basse emissioni, viene riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 un premio alla rottamazione fino ad un massimo di 5.000 euro.

L’importo del premio è legato ai livelli di emissione dei veicoli, indirizzando dunque i maggiori incentivi verso le auto elettriche e ad alimentazione ibrida.

Per i tre anni di durata dell’incentivo sono stati destinati 140 milioni di Euro, la metà dei quali riservata però allo sviluppo di infrastrutture ed alla ricerca e sviluppo. Destinati alla concessione di premi alla rottamazione sono dunque 70 milioni di Euro.

Nel caso di un interesse all’acquisto di un nuovo veicolo appare dunque opportuno attendere fino all’inizio del 2013.

 

 

Call Center

L’art. 24-bis del convertito D.L. prevede per gli “Outbound Call Centers” (vendita telefonica)  la possibilità di assumere dipendenti con contratto „CoCoCo“ anche in mancanza di uno specifico progetto ed a tempo indeterminato; questo specifico rapporto di lavoro può dunque essere utilizzato dai Call Centers senza applicazione delle restrizioni generali altrimenti valide, con la prerogativa però che la retribuzione sia determinata sulla base di un contratto collettivo del lavoro.

Queste semplificazioni hanno lo scopo di contrastare la delocalizzazione all’estero dei call centers.

 

 

Emissione di cambiali finanziarie

Con la conversione del decreto 83/2012, è stata introdotta per società di capitali e cooperative la possibilità di emettere cambiali finanziarie di durata compresa tra 1 e 36 mesi. L’emissione deve avvenire tramite il supporto di un istituto di credito, il quale in via generale è tenuto a trattenere nel proprio portafoglio almeno il 5% dei titoli emessi. Inoltre, la società emittente dovrà far certificare il proprio bilancio da una società di revisione.

Per le PMI soprattutto, l’appoggio di una banca è imprescindibile, dovendo questa garantire almeno il 25% del valore dei titoli emessi. La revisione del bilancio può essere omessa per un periodo ponte fino al 12 febbraio 2014, imponendo però alla banca partner dell’emittente di garantire il 50% dell’emissione e riducendo la durata massima dei titoli a 18 mesi.

Alla luce della sempre maggiore difficoltà all’accesso al credito bancario, la potenziale utilità di un tale strumento finanziario non è da sottovalutare; punto critico rimane la possibilità dei soli investitori istituzionali di investire in tali strumenti.

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriore documentazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-37-28.08.2012 Decreto sviluppo

scarica qui l'allegato C-37 Allegato A