Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Circolare n° 14/2019
Bolzano, 12 aprile 2019

L’introduzione della fattura elettronica ha effetti concreti sull’imposta di bollo (si veda anche la ns. circolare 7/2019), in quanto
a) non è più possibile applicare materialmente la marca da bollo sulla fattura, per cui diventa
inevitabile l’assolvimento dell’imposta in modo virtuale, e
b) l’Amministrazione Finanziaria ha tutt’altre possibilità di controllare il corretto assolvimento dell’obbligo. Ed in effetti l’Agenzia Entrate intende in futuro determinare l’imposta dovuta per ogni contribuente.
Ricordiamo che vige il principio dell’alternatività tra IVA ed imposta di bollo: se una fattura espone l’IVA non si applica il bollo. Al contrario se una fattura non espone l’IVA è dovuta l’imposta di bollo di 2,00 Euro, soltanto però se la fattura di importo superiore ad Euro 77,47.
Il versamento dell’imposta deve avvenire trimestralmente entro 20 giorni dal termine del trimestre, quindi di base al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. Per il primo trimestre 2019 il versamento slitta per via della Pasqua al 23 aprile 2019. Con provvedimento del 9 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha emanato le istruzioni per il versamento.

  • Chi ha un accesso Fisconline o Entratel, può leggere l’importo dovuto sulla pagina
    “consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”, e tramite l’icona „Calcolo pagamento bollo“ si accede alle modalità di versamento. Si può semplicemente dare un ordine di addebito sul proprio conto bancario. In alternativa si può effettuare un versamento tramite mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
  • 2521 imposta di bollo per fatture elettroniche – 1° trimestre
  • 2522 imposta di bollo per fatture elettroniche – 2° trimestre
  • 2523 imposta di bollo per fatture elettroniche – 3° trimestre
  • 2524 imposta di bollo per fatture elettroniche – 4° trimestre
  • 2525 imposta di bollo per fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 imposta di bollo per fatture elettroniche – interessi

Si utilizza la sezione Erario e come periodo di riferimento l’anno, quindi quest’anno il 2019. Per il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si utilizza ancora il codice tributo 2501, che per il resto si utilizzerà in futuro soltanto per il versamento dell’imposta di bollo sui libri sociali.
Ricordiamo che l’accesso al portale “fatture e corrispettivi”, dal quale si può evincere l’importo dovuto dell’imposta di bollo, è consentito soltanto a chi ha attivato il canale “Entratel” o “Fisconline” sul proprio sistema. Nel caso non abbiate l’accesso possiamo accedere noi su vs. incarico, oppure potete effettuare voi il calcolo se avete tenuto una contabilità specifica per il calcolo dell’importo dovuto. In definitiva si può concludere una volta di più che l’attivazione di un accesso diretto tramite Entratel o Fisconline è quasi irrinunciabile, nella misura in cui il volume di fatture elettroniche raggiunge una certa soglia e la contabilità è tenuta in proprio. Attenzione: se il ns. ufficio ha effettuato per vs. conto l’invio di fatture elettroniche e voi non avete tenuto evidenza separata dell’imposta dovuta, vi invitiamo a contattarci con urgenza se intendete incaricarci della lettura dell’imposta dovuta e della predisposizione del mod. F24 per il versamento.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.
Josef Vieider