Imposta patrimoniale sulle attività e gli immobili detenuti all’estero – prima scadenza 9 luglio 2012 – circolare dell’Agenzia delle Entrate

Imposta patrimoniale sulle attività e gli immobili detenuti all’estero – prima scadenza 9 luglio 2012 – circolare dell’Agenzia delle Entrate

Come Vi abbiamo già illustrato con la nostra circolare n. 27/2012, il DL 201/2011 noto come “Decreto Salva Italia” ha introdotto le imposte patrimoniali sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), con decorrenza dal periodo d’imposta 2011. Lo scopo di suddette norme è quello di equiparare dal punto di vista impositivo i patrimoni detenuti all’estero con quelli in Italia. Entrambe le imposte colpiscono solo le persone fisiche residenti in Italia e non società o enti, a nulla rilevando la cittadinanza. Quindi, ad esempio, un cittadino tedesco residente in Italia sarà soggetto all’imposta italiana sul suo patrimonio detenuto all’estero, esattamente come un cittadino italiano. L’IVIE rappresenta l’IMU per gli immobili situati all’estero e prevede un’aliquota dello 0,76%. L’IVAFE invece è la patrimoniale sui capitali detenuti all’estero e prevede un’aliquota dello 0,1% per il 2011 ed il 2012, e che sarà innalzata allo 0,15% a partire dal 2013; i libretti di risparmio ed i conti correnti detenuti in paesi membri dell’UE od aderenti allo SEE saranno tassati in misura fissa. Il termine per il pagamento di queste imposte patrimoniali è il medesimo previsto per il pagamento dell’IRPEF: il 9 luglio 2012 ovvero il 20 agosto con una maggiorazione dello 0,4%.

Le norme attuative sono contenute nel Decreto del 5 giugno 2012 mentre nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l’Amministrazione Finanziaria ha reso note le istruzioni riguardanti tali nuove imposte. Vista l’intempestività dei chiarimenti in molti casi andrà presa in considerazione la scadenza del 20 agosto 2012.

 

  1. Imposta sugli immobili situati all’estero (IVIE)
 

Requisito soggettivo

Sono soggetti passivi per il versamento dell’IVIE tutte le persone fisiche residenti in Italia proprietarie o titolari di altri diritti reali (uso, abitazione, usufrutto) di immobili situati all’estero oltre ai locatari di contratti di leasing ed ai concessionari di beni demaniali. Sono espressamente esclusi dall’imposta i nudi proprietari

Le società fiduciarie che detengono immobili all’estero per conto di persone fisiche rappresentano un’eccezione in quanto sono anch’esse soggetti passivi d’imposta.

 

 

Requisito oggettivo

Sono tassati tutti gli immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni) situati all’estero indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Sono soggetti all’imposta anche gli immobili strumentali per destinazione o uso rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

 

 

Base imponibile

Ai sensi di legge l’imposta va calcolata assumendo quale base imponibile il costo d’acquisto risultante dall’atto di acquisto o da contratti similari. Nel caso di acquisto in seguito a successione o donazione il valore di riferimento è il costo storico indicato nei relativi atti. In mancanza dei suddetti valori si assume quale base imponibile il valore di mercato dell’immobile alla data del 31.12.2011, oppure dell’eventuale precedente cessione nel corso del 2011.

Tuttavia: Per gli immobili situati in stati dell’UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia ed Islanda) la base imponibile è data dal valore unitario o catastale “come determinato e rivalutato nel paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali”. Nel caso in cui ad un immobile siano attributi valori catastali diversi per la determinazione dell’imposta patrimoniale e quella reddituale, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali. Non può essere utilizzato un valore che esprime il reddito medio ordinario dell’immobile, come ad esempio quello che in Francia viene censito ai fini delle imposte dirette, salvo che la legislazione estera non preveda meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli vigenti in Italia, che consentono di individuare il valore catastale dell’immobile. Qualora manchino i predetti valori, anche per gli immobili situati nei paesi dell’UE e in Norvegia ed Islanda si assume quale base imponibile il costo d’acquisto dell’immobile ed in assenza il valore di mercato.

In tali Paesi l’ordine di successione per la determinazione della base imponibile IVIE è pertanto il seguente:

1. valore catastale dell’immobile;

2. valore medio ordinario ai fini fiscali dell’immobile, rivalutato per il coefficiente IMU (160 per le abitazioni)

3. costo di acquisto o valore determinato come al punto (2)

4. valore di mercato o valore determinato come al punto (2).

 
 

Calcolo dell’imposta

L’aliquota per la determinazione dell’imposta ammonta allo 0,76%. L’imposta va ragguagliata al periodo dell’anno (mesi) in cui l’imposta è dovuta. Il mese si considera intero se le condizioni per l’imponibilità sussistono per più di 15 giorni. L’imposta non è dovuta se non supera l’importo di 200 Euro annui.

 

 

 

Detrazione delle imposte estere

Se nello stato estero è dovuta una patrimoniale sugli immobili, l’imposta estera costituisce un credito d’imposta detraibile dall’IVIE. Con riferimento al 2011, dall’imposta dovuta si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero in tale anno.

Per gli immobili ubicati in uno Stato UE o aderente allo SEE che garantisce un adeguato scambio di informazioni, oltre a poter detrarre l’imposta patrimoniale dovuta e versata nello stato in cui è situato l’immobile, è detraibile anche l’eccedenza d’imposta reddituale gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex. Art. 165 TUIR, fino a concorrenza dell’IVIE.

 

 

Pagamento

Il pagamento dell’imposta deve avvenire mediante modello F24 entro il 9 luglio 2012 ovvero entro il 20 agosto 2012 con una maggiorazione dello 0,4%. Il codice tributo per l’IVIE è 4041. Per le società fiduciarie che detengono immobili all’estero per conto di persone fisiche il codice tributo è 4042.

 

Con la già citata circolare n. 28 l’Amministrazione Finanziaria, in riferimento ai Paesi dell’UE e di quelli aderenti allo SEE, ha individuato quali sono le basi di riferimento per le imposte patrimoniali similari applicate nei relativi Paesi per l’anno 2011, che vanno adottate generalmente come valore catastale per il calcolo dell’imposta patrimoniale in Italia. Inoltre la circolare riporta anche quali imposte versate all’estero nel 2011 sono detraibili dall’IVIE. Si ricorda inoltre che per i Paesi riportati nell’elenco è detraibile anche l’eccedenza d’imposta reddituale gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex. Art. 165 TUIR, fino a concorrenza dell’IVIE.

 

Paese Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile Imposte detraibili
Austria Grundsteuer  Grundsteuer
Belgio ----------- Précompte immobilier/

Onroerende Voorheffing

Bulgaria Danak varhu nedvizhimite imoti

(Данък върху недвижимите имоти)

Danak varhu nedvizhimite imoti

(Данък върху недвижимите имоти)

Cipro Foros akinitis periousias

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

Foros akinitis periousias

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

Danimarca - Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal grundskyld - Kommunal og amtskommunal grundskyld
Estonia Maamaks Maamaks
Finlandia Kiinteistövero/

Fastighetsskatt

Kiinteistövero/

Fastighetsskatt

Francia ----------- - Tax foncière

- Impôt de Solidarité sur la Fortune

Germania Grundsteuer  Grundsteur
Grecia Foros akinitis periousias

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

Foros akinitis periousias

(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

Irlanda ---------- The rates
Islanda Fasteignagjöld Fasteignagjöld
Lettonia Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis
Lituania Nekilnojamojo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
Lussemburgo Impôt foncier Impôt foncier
Malta ----------- --------
Norvegia Eiendomsskatt - Eiendomsskatt

- Formuesskatt

Olanda Onroerendzaak belasting Onroerendzaak belasting
Polonia Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Portogallo Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Municipal sobre Imóveis
Regno Unito Council tax ----------
Repubblica Ceca Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí
Romania Taxa pe cladiri Taxa pe cladiri
Slovacchia Dan z nehnutelnosti Dan z nehnutelnosti
Slovenia Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Nadomestilo za uporabo stvbnega zemljisca
Davek na premoženje Davek na premoženje
Davek na nepremično premoženje večje vrednosti Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
Spagna Impuesto sobre Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Svezia Fastighetsskatt Fastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift Kommunal Fastighetsavgift
Ungheria Epítményadò Epítményadò

 

 

Per i Paesi non inclusi nella lista soprariportata la base imponibile è rappresentata dal costo di acquisto o, se assente, dal valore di mercato dell’immobile. In caso di verifica è necessario essere in grado di documentare la determinazione della base imponibile ed il pagamento dell’eventuale imposta patrimoniale estera. In conclusione si ricorda che gli immobili di soggetti italiani che lavorano all’estero ex lege, ovvero coloro che lavorano all’estero per lo Stato italiano (es. diplomatici) o presso organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce, sottostanno a norme particolari.

 

Documentazione: ora che finalmente è chiaro quale documentazione sia necessaria ai fini del calcolo dell’imposta, Vi preghiamo di mettervi in contatto con il Vostro commercialista o consulente immobiliare all’estero e  richiedere:

- la base imponibile ai sensi delle sopra citate disposizioni e

- le imposte patrimoniali pagate nel 2011 (e, per gli Stati dell’UE e quelli che aderiscono allo SEE, anche le imposte sui redditi versate).

 

 

  1. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero:

 

Requisito soggettivo La circolare n. 28 dell’Agenzia delle Entrate tratta anche l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia, indipendentemente dal titolo di origine (quindi anche quelle detenute in seguito a successione o donazione).

 

Requisito oggettivo Dalla tabella sottostante, che prende spunto dal provvedimento appena citato, si possono desumere le fattispecie soggette all’imposta patrimoniale ovvero quelle escluse:

 

Attività finanziare Imposta patrimoniale
·       attività finanziarie “scudate” mediante la regolarizzazione SI
·       attività finanziarie detenute all’estero, quali:

-          partecipazioni al capitale / patrimonio di soggetti residenti o non residenti

-          obbligazioni italiane o estere e titoli similari

-          titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero

-          titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di

-          OICR)

-          valute estere

-          depositi e c/c costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di

-          alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, pensioni o compensi)

-          contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,

-          finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di

-          assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di

-          assicurazione estere

-          contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello

-          Stato

-          metalli preziosi allo stato grezzo o monetato

-          diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati

-          ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di

-          natura finanziaria di fonte estera

·       “stock option”, solo se cedibili
·       attività finanziarie “amministrate” da una società fiduciaria residente. Tali attività sono già soggette all’imposta di bollo ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter, Allegato A, Parte prima, DPR, n. 642/72 NO
·       attività finanziarie “scudate”, mediante rimpatrio o rimpatrio giuridico. Tali attività non sono considerate detenute all’estero
·       polizze stipulate con assicurazioni estere operanti in Italia “in regime di libertà di prestazione di servizi” che risultano assoggettate all’imposta di bollo ex art. 13, comma 2-ter, Allegato A, Parte prima, DPR, n. 642/72 nel rispetto delle condizioni ex art. 3, comma 7, Decreto MEF 24.5.2012 (l’assicurazione ha richiesto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta in modo virtuale ed esercita o ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter, comma 3, DPR n. 600/73)
·       forme di previdenza complementare organizzate/gestite da società ed enti esteri
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base imponibi-le

 

Con particolare riguardo alle polizze di assicurazione, l’Agenzia specifica che l’IVAFE:

a)      non è dovuta se l’impresa di assicurazione estera operante in Italia:

-       ha esercitato sia l’opzione ex art. 26-ter, DPR n. 600/73 con assoggettamento dei rendimenti ad imposta sostitutiva che l’opzione per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale. In tal caso infatti dette polizze sono soggette ad un trattamento analogo a quello previsto per le polizze italiane e pertanto possono essere considerate come detenute in Italia;

-       non ha esercitato le predette opzioni ma ha affidato le polizze in amministrazione ad una fiduciaria o ad altro intermediario residente; in tal caso è infatti applicabile l’imposta di bollo.

b)      è dovuta se l’impresa di assicurazione estera operante in Italia non ha esercitato le predette opzioni e non ha affidato le polizze in amministrazione ad una fiduciaria o ad altro intermediario residente.

Nota: Nel caso di assicurazioni sulla vita estere sarà quindi necessario informarsi presso la propria compagnia di assicurazione se sono soddisfatti i requisiti per l’esclusione dalla nuova imposta patrimoniale.

 

La base imponibile dell’imposta è generalmente costituita dal valore di mercato al 31.12.2011 delle attività finanziarie, rilevabile nel luogo in cui le stesse sono detenute. Inoltre viene specificato che:

-  se l’attività finanziaria detenuta all’estero non è posseduta al 31.12, va fatto riferimento al valore alla data in cui è terminato il periodo di detenzione;

-  per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani / esteri, va fatto riferimento al valore di quotazione al 31.12 o alla data in cui è terminato il periodo di detenzione. A tal fine può essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero o dell’assicurazione estera.

-  per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani / esteri e per le attività finanziarie quotate escluse dalla negoziazione va fatto riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente.

 
 

Determi-nazione dell’im-posta

L’imposta è individuata applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,1% per gli anni 2011 e 2012, ed è dovuta anche se il relativo importo è inferiore ad € 200.

Inoltre si segnala che l’imposta:

-  si applica proporzionalmente ai giorni di detenzione;

-  è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.

 

 

 

Conti corretti e depositi detenuti in Stati UE o aderenti allo SEE

Per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari ad € 34,20, e va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero dal contribuente. Il citato provvedimento specifica che l’imposta:

-  è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o di libretti di risparmio cointestati;

-  non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai libretti è complessivamente non superiore ad € 5.000,00. Al mancato superamento di tale soglia vi è anche l’esonero dalla compilazione del quadro RM. Il limite appena citato si applica ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Tra tali Paesi per quanto riguarda lo SEE la circolare individua solamente la Norvegia e l’Islanda.

 

 

Credito d’impo-sta

Dall'imposta è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, un credito d’imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute tali attività finanziarie. Anche in questo caso vale il principio di cassa, quindi rilevano le imposte patrimoniali pagate all’estero nel 2011. Tuttavia qualora sia prevista una convenzione contro le doppie imposizioni con un determinato Paese, che preveda l’imposizione patrimoniale soltanto nello Stato di residenza, non è possibile lo scomputo del credito d’imposta, ma va invece presentata un’istanza di rimborso dell’imposta patrimoniale versata all’estero.

 

 

Paga-mento

L’imposta in esame va versata dal contribuente entro il termine per il versamento del saldo IRPEF mediante modello F24 e con codice tributo 4043.

 

Documentazione: Per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi ed il calcolo dell’imposta Vi chiediamo di fornirci la seguente documentazione:

- per conti correnti e libretti di risparmio: estratto conto al 31 dicembre 2011;

- per altre attività finanziarie detenute all'estero: valori di mercato al 31 dicembre 2011, confermato dal intermediario finanziario estero;

- eventuale documentazione relativa ad imposte patrimoniali già versate all’estero.

 

 

Imposta straordinaria per patrimoni coperti dallo “scudo fiscale”:

 

Per concludere informiamo che il 16 luglio 2012 scade il termine per il versamento delle seguenti imposte straordinarie sui patrimoni rientrati ma coperti dallo scudo fiscale:

  • imposta straordinaria sui patrimoni rientrati nell’ambito del c.d. scudo fiscale, ma ancora detenuti in regime di riservatezza nel 2011, ed inoltre
  • imposta straordinaria sui patrimoni rientrati in regime di riservatezza nell’ambito del c.d. scudo fiscale, che però nel corso dell’anno 2011 sono stati prelevati in via definitiva (e che per questo motivo non risultano più “segretati”).

In entrambi i casi l’imposta si applica nella misura dell’1 per cento e deve essere riscossa e versata dagli intermediari finanziari. In primo luogo l’intermediario finanziario addebita l’imposta sul conto segretato oppure su un altro conto del contribuente; qualora ciò non fosse possibile, il contribuente è tenuto a fornire i fondi necessari all’intermediario finanziario. Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate, tramite il modello 770/O, i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente, ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso. Per ulteriori dettagli si veda la nostra circolare n. 13 del 14 febbraio 2012.

Consiglio: Se nel 2011 eravate ancora in possesso di conti riservati presso intermediari finanziari locali relativi ad attività rimpatriate, Vi chiediamo di metterVi in contatto con i medesimi per chiarire il versamento dell’imposta straordinaria dovuta.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriore documentazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-33-06.07.2012 Patrimoniale su attivitá e immobili all'estero