In vigore il “decreto sviluppo“

In vigore il “decreto sviluppo“

Con la pubblicazione sulla G.U. del 13.5.2011, n. 110, è entrato in vigore con decorrenza dal 14.5.2011 il D.L. n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, contenente incentivi per l’economia, disposizioni di natura fiscale e disposizioni per ridurre la burocrazia. In particolare le misure annunciate per la riduzione della burocrazia e la fine di controlli troppo rigidi sembrano però di modesta rilevanza.

Importanti invece sono le nome previste nell’ambito dell’edilizia, quelle relative alla riapertura del termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, nell’ambito della detrazione IRPEF del 36% e della legge sulla privacy. Molto discussa é stata la normativa sull’utilizzo in concessione delle spiagge (art. 2) e l’agevolazione fiscale per assunzioni nel “Mezzogiorno” (art. 3); questi due articoli però sono di scarsa rilevanza per le imprese della nostra Provincia ed in generale delle Regioni limitrofe.

Prima dell’introduzione effettiva della nuova normativa in alcuni casi sono necessarie norme di attuazione. Inoltre il D.L. nel corso dell’approvazione nelle due Camere entro sessanta giorni potrà subire ancora modifiche.

Di seguito illustriamo in sintesi le novità del D.L., come predisposto attualmente:

1. Novità per imprese
credito d’imposta ricerca scientifica – (art. 1) Sperimentalmente per il 2011 e 2012 è istituito un credito d’imposta per la ricerca e sviluppo a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca. A differenza di agevolazioni simili precedenti sono stati introdotti due nuovi presupposti:

- il credito d’imposta viene concesso solo per attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con Università o Enti pubblici di ricerca,

- il credito d’imposta viene concesso in misura pari al 90% della spesa incrementale di investimento in ricerca rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 – 2010).

Il credito spettante non va tassato ai fini IRES e IRAP. La compensazione del credito d’imposta avviene tramite modello F24 e non è utilizzabile per la compensazione di debiti contributivi. Non è prevista l’applicazione del limite annuale di utilizzo in compensazione pari a Euro 250.000.

L’individuazione delle disposizioni attuative del credito d’imposta in esame è demandata ad un apposito Provvedimento del Ministero che individuerà anche gli Enti pubblici di ricerca e le Università ammesse per l’agevolazione. Contestualmente è stato soppresso il credito d’imposta previsto dalla Legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011).

Appena sarà pubblicato il Provvedimento vi informeremo in dettaglio sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

   
lista clienti fornitori –

(art. 7)

 

Ricordiamo: con il D.L. 78/2010 a maggio 2010 è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori a Euro 3.000 (Euro 3.600 per scontrini fiscali), il tutto, pare, al fine di evitare l’utilizzo di “fatture false”. Sono previste sanzioni tra Euro 258 ed Euro 2.065. L’introduzione di quest’obbligo è stata prorogata e la comunicazione é obbligatoria per operazioni effettuate nei confronti di imprenditori dal 1° gennaio 2011 e per operazioni effettuate dal 1° luglio 2011 nei confronti di privati.

La comunicazione deve essere  presentata con periodicità annuale. Con il D.L. n.70 é prevista l’esclusione delle operazioni rilevanti qualora il pagamento del corrispettivo avvenga tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste o altri intermediari finanziari obbligati a comunicare le operazioni all’Amministrazione Finanziaria. Questo perche l’Amministrazione Finanziaria con i dati trasmessi dagli operatori finanziari riesce a ricostruire tutte le operazioni in dettaglio. Ciò significa che l’esclusione vale solo per carte di credito, debito o prepagate nazionali e quindi rimane aperto il problema dei pagamenti da parte di non residenti.

Non sono esclusi invece i pagamenti con assegno bancario, anche se in questo caso sarebbe garantita la tracciabilità.

Attenzione: si valuti se è più conveniente comunicare tutte le operazioni anziché filtrare tutti i pagamenti effettuati con carta di credito, debito o prepagate.

carta carburante (art. 7) Un’ulteriore semplificazione è rappresentata dall’esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante per le imprese e i professionisti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari. Anche in questo caso sembra che l’esonero valga solo per le carte nazionali. Rimane il dubbio di come dovrà essere documentata la detrazione dell’IVA. Secondo una prima interpretazione prudente si presume che l’IVA sarà indetraibile. È da chiarire se e come alla fine del mese devono essere documentati i chilometri percorsi e se l’estratto conto dell’istituto finanziario può essere usato come documento fiscale. Rimane anche il dubbio se e come con l’estratto conto può essere documentato a quale veicolo si riferisce il singolo costo. Probabilmente resta più conveniente continuare ad utliizzare la carta carburante.

Consiglio: finché non veranno chiariti i numerosi dubbi conviene tenere la carta carburante.

Attenzione: la normativa non riguarda gli utilizzatori di carte valore emesse da imprese di servizi oppure da imprese del settore petrolifero quali UTA, DKV, Shell, Esso, AGIP ecc.. In questo caso viene fatturata la fornitura di carburante, e la fattura sostituisce sempre la carta carburante.

contabilità semplificata – nuovi limiti

(art. 7)

Sono aumentati i limiti, rimasti invariati dal 2001, per la tenuta della contabilità semplificata, nel modo seguente:

-          per le prestazioni di servizi da Euro 309.874,14 a Euro 400.000 e

-          per le altre attività (ad. es. produzione e commercio) da Euro 516.456,90 a Euro 700.000.

Per quanto attiene la decorrenza si presume che, cosi come per l’aumento dei limiti nel 2001, i nuovi limiti saranno applicabili già per il 2011. Di conseguenza, le imprese transitate nel 2011 alla contabilità ordinaria per aver conseguito nel 2010 ricavi superiori ai vecchi limiti ma inferiori ai nuovi limiti, possono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata già per il 2011. Quindi a far data dal 14.5.2011 potranno limitarsi a tenere le scritture previste per tale contabilità.

Attenzione: fin’ora i limiti per la tenuta della contabilità semplificata e i limiti per la liquidazione IVA trimestrale erano identici. Il D.L. n. 70/2011 non ha modificato i limiti per la liquidazione IVA trimestrale. Per la periodicità della liquidazione IVA, quindi, rimangono in vigore i vecchi limiti.

   
distruzione beni e attestazione mediante dichiarazione sostitutiva (art. 7) Come noto la distruzione di beni e/o prodotti danneggiati, vetusti o non più utilizzabili deve essere comunicata in anticipo all’Amministrazione Finanziaria in modo che possa presenziare un funzionario per controllare il processo di distruzione. Intervenendo sull’art. 2 del DPR n. 441/97, è innalzato, a partire dal 14 maggio 2011, da € 5.164,57 a € 10.000 il limite di valore per poter attestare tale evento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Attenzione: Se volete distruggere beni o merce ai sensi delle suddette norme vi possiamo inviare una bozza per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

 

documento riepilogativo mensile (art. 7) È stato innalzato da € 154,94 a € 300 l’importo delle fatture emesse e ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente e prestatore o dall’acquirente e committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota.

Attenzione: riepilogativi mensili di fatture emesse e ricevute sono difficilmente gestibili con un programma contabile. La semplificazione quindi sarà significativa soltanto per chi tiene la contabilità con i registri manuali.

 
 

risconto costi sotto 1.000 Euro (art. 7)

Per effetto della modifica dell’art. 66, TUIR, le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese qualora le stesse siano – riferite a contratti a corrispettivi periodici – di competenza di due periodi d’imposta e di ammontare non superiore a € 1.000.

Attenzione: essendo l’agevolazione prevista solo per la contabilità semplificata, l’ambito applicativo è molto ridotto.

 
Trasferimen-to dell’impresa

 

La bozza di D.L. approvata dal CdM il 5 maggio 2011 conteneva una interessante riforma della diritto di famiglia nell’ambito del trasferimento di imprese. Prevedeva, come ad esempio in Germania, la possibilità di stipula di un contratto di successione che regola il trasferimento di impresse. Purtroppo nell’ambito dei vari esami della bozza del D.L. questa noma è stata stralciata tolta e non è più presente nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Restiamo in attesa di vedere se la norma verrà riproposta.
   
iniziative economiche in Italia da parte di operatori esteri (art. 8) La possibilità riconosciuta dal D.L. n. 78/2010 alle imprese residenti in uno Stato UE di richiedere, mediante un apposito interpello all’Amministrazione Finanziaria, l’applicazione della normativa tributaria vigente nello stato di residenza o in un altro Stato UE anziché la normativa tributaria italiana è estesa ora anche alle imprese che intraprendono in Italia un’attività di direzione e coordinamento. Con questa norma si cerca di incentivare lo stabilimento in Italia di holding estere.
 

2. novità per immobili

 
Concessionei edilizie (art. 5) Per le concessioni edilizie viene reintrodotto il “silenzio assenso” se l’Amministrazione pubblica non agisce entro i termini previsti dalla legge, salvo che vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. I termini entro i quali deve avvenire il diniego della domanda variano da 90 a 210 giorni, in dipendenza del fatto che si tratti di città con più o meno di 100.000 abitanti. Sono previste inoltre semplificazioni per la Denuncia di Inizio Attività “DIA”.
   
piano casa (art. 5) Viene riaperta la possibilità di ricostruire immobili precedentemente demoliti con un incremento di volumetria del 20% che si riduce al 10% per gli edifici non residenziali.

Sembra anche possibile vendere o trasferire la cubatura che residua.

Questa noma viene però congelata per 120 giorni. Entro questo termine le Regioni e le Province devono adattare la normativa alle nuove disposizioni. Se le Regioni e le Province non adatteranno la normativa, verrà applicata la normativa nazionale.

Si vedrà nei prossimi mesi se questa modifica porterà ad un incremento dell’attività edilizia o a una deflazione della sostanza edilizia. La norma analoga dell’anno scorsoe non ha avuto successo, forse perche la competenza era esclusivamente delle Regioni e delle Province. Ora, in caso di inerzia da parte di queste ultime, si applica la normativa nazionale.

Per l’applicazione delle norme mancano provvedimenti attuativi e anche le varie associazioni di categorie si devono ancora esprimere sulla nuova normativa.

 
cessione di cubatura (art. 5) Viene regolamentata per la prima volta la cessione di cubatura: é prevista la stipula notarile della cessione e la successiva trascrizione nei registri immobiliari del contratto (da noi nel registro tavolare). È stato integrato in questo senso l’art. 2643 CC. Questa novità chiarisce finalmente i dubbi relativi alla fattispecie della cessione di cubatura. Finora questo contratto veniva considerato “atipico” e ciò portava a  interpretazioni differenti sul contenuto del contratto stesso.

Ancora da vedere é se questa novità avrà conseguenze sulla registrazione di tali contratti. Ai fini delle imposte dirette non dovrebbe cambiare nulla, in quanto è stato chiarito che tali redditi vanno tassati come “altri redditi”.

 
Minisana-toria edilizia (art. 5) È possibile “sanare“ le violazioni delle prescrizioni del titolo abilitativo per altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali. La sanatoria viene fatta modificando la definizione di parziale difformità del titolo abilitativo.
 
Comunica-zione trasferimento di immobili

 (art. 5)

È previsto che la registrazione dei contratti aventi a oggetto beni immobili assorbe l’obbligo di comunicazione all‘autorità locale di pubblica sicurezza, eliminando quindi un adempimento a carico del privato. Come noto la legge  prevedeva l’obbligo di comunicare entro 48 ore alla Questura i trasferimenti di immobili. Quest’obbligo è stato introdotto nel 1978 come norma contro il terrorismo ed è stato finalmente abrogato dal 14 maggio 2011.
 
Rinegozia-zione di mutui (art. 8) Viene prevista la possibilità di rinegoziare il mutuo contratto per l’acquisto e/o la ristrutturazione di abitazione con un debito originario non superiore ad Euro 150.000, con tasso e rate variabili, al fine di stabilire un tasso di interesse annuale fisso.
   
Semplifica-zioni per la detrazione del 36%

(art. 7)

Sono state previste semplificazioni degli obblighi riguardanti la detrazione del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio:

-       eliminazione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, sostituita dall’indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto di recupero nella dichiarazione dei redditi, per interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile, oppure gli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, e gli altri dati per interventi effettuati dal locatario. Tutti i documenti (individuati da apposito provvedimento da emanarsi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori.

-       L’eliminazione dell’obbligo di indicazione da parte delle imprese, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati. Quindi sulle fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 per lavori di ristrutturazione ai fini della detrazione del 36% non deve essere indicato separatamente il costo per la manodopera.

Attenzione: l’indicazione dei costi della manodopera sulle fatture è ablita ai fini della detrazione del 36%; per la detrazione del 55% risparmio energetico invece quest’obbligo pare non sia stato eliminato.

   
3. Pensionati e dipendenti
 
familiari a carico (art. 7)

 

In assenza di variazioni, pensionati e dipendenti non dovranno più comunicare le detrazioni loro spettanti per familiari a carico ai rispettivi datori di lavoro o agli enti previdenziali.
 
4. Novità in materia di controlli amministrativi
   
solo una  verifica per  semestre (art. 7) Per ridurre il numero di controlli da parte della pubblica amministrazione, ad es. dogana, uffici del lavoro, agenzia entrate, enti previdenziali ecc., detti uffici dovranno coordinare la loro attività affinchè venga effettuata una sola verifica per semestre presso la sede del contribuente.

Questa agevolazione vale solo per imprese medio-piccole, come definite dalla Commissione Europea. Sono previste eccezioni soltanto in caso di mora o  di verifiche giudiziarie. Sono considerate imprese medio-piccole le imprese che non superano due dei seguenti limiti: 250 dipendenti, volume d’affare 50 mio. Euro, somma di bilancio 43 mio. Euro.

durata delle verifiche (art. 7) È previsto che in caso di verifica di un’impresa medio-piccola il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa non può superare i 15 giorni (intesi come giorni di presenza effettiva). È consentita un’unica proroga di ulteriori 15 giorni. Per le grandi imprese la durata non può superare i 30 giorni con la possibilità di un’unica proroga di 30 giorni.

Ciò che a prima vista sembra un progresso a favore dei contribuenti, in realtà è un peggioramento. Lo statuto del contribuente prevedeva già una soglia massima di 30 giorni per la durata delle verifiche e negli ultimi tempi la giurisprudenza aveva fatto prevalere la tesi che la durata andava intesa non come giorni di presenza dei verificatori presso il contribuente, ma bensì dalla data di inizio fino al giorno della conclusione. Ora invece con questa sorta di “norma di interpretazione autentica” di fatto la verifica potrà durare anche mesi, durante i quali documenti e locali presso la sede del contribuente potrebbero rimanere sigillati, mentre la presenza dei verificatori si limita ai 15 giorni di legge.

 
sospensione giudiziale di

atti esecutivi

(art. 7)

Il D.L. n. 78/2010 ha previsto che gli avvisi di accertamento, notificati dall’1.7.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere l’intimazione al pagamento delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 50% dell’imposta accertata. In base a tale previsione è disposta l’esecutività dell’atto di accertamento senza necessità di notificare l’atto di riscossione (cartella di pagamento). Il Decreto in esame dispone che:

• la decorrenza dall’1.7.2011 delle predette novità riguarda gli atti “emessi” e non quelli “notificati” da tale data;

• la disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini IRAP;

• non è applicata la sanzione pari al 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 in caso di omesso, carente, tardivo versamento, nel termine previsto (60 giorni dal ricevimento della raccomandata), delle somme dovute in base ai predetti avvisi.

È inoltre disposto che, qualora il contribuente richieda la sospensione giudiziale degli atti esecutivi, l’esecuzione forzata non è posta in essere fino alla decisione del Giudice e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza di sospensione.

 
rateizzazione debiti tributari Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (art. 36-bis, 36-ter DPR n. 600/1973 e art. 54-bis legge IVA) è stata disposta la possibilità di richiedere la rateazione senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione. Inoltre viene prevista la necessità di prestare la garanzia soltanto se l’importo complessivo delle rate successive alla prima supera Euro 50.000 (dall’individuazione dell’ammontare è quindi escluso l’importo della prima rata).
 
crediti d’imposta (art. 7) Se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito d’imposta che è stato richiesto a rimborso la dichiarazione dei redditi e IRAP può essere rettificata entro 120 giorni (quindi entro il 28 gennaio del anno successivo) se si vuole compensare il credito anziché richiederlo a rimborso. A tal fine bisogna consegnare una dichiarazione integrativa. La rettifica è possibile solo se il credito non è ancora stato rimborsato.
 
rinvio versamenti e adempimenti scadenti in giorni festivi (art. 7) È stabilito che i versamenti e adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica. Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
   
5. altre novità
 

rivalutazione di terreni e partecipa-zioni  (art. 7)

 

È disposta la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli e partecipazioni.

Persone fisiche, Enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia possono pagare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da partecipazioni e terreni per evitare la tassazione ordinaria della plusvalenza risultante dalla vendita.

È possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa (questo vale sopratutto per imprese individuali) alla data del 1° luglio 2011.

La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima: l’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 30 giugno 2012, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

Per i terreni è importante che, come specificato nelle istruzioni per le rivalutazioni precedenti, la perizia sia stata fatta prima della vendita. Se il terreno viene venduto prima del 30 giugno 2012 la perizia deve avere una data anteriore alla vendita.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono rimaste invariate, sono da calcolare sul valore della perizia e sono pari al 4% per i terreni edificabili e le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate.

Si tratta in pratica della riapertura dei termini per la rivalutazione, come la conosciamo ormai da 10 anni, con alcuni nuovi dettagli:

- la data alla quale il contribuente deve essere il proprietario adesso può essere una data futura. Questo dà più libertà nella gestione dell’operazione, per esempio acquisto di una partecipazione a giugno, rivalutazione con il 1° luglio e successiva vendita.

- Ora è anche possibile aggiungere le imposte sostitutive pagate per rivalutazioni precedenti. Chi negli anni novanta ha acquistato un terreno per 10 Euro /mq e nel 2001 ha fatto un rivalutazione per 100 Euro/mq, l’anno scorso per rivalutare ad un importo di 300 Euro/mq ha dovuto pagare il 4% su 300 Euro. La prima rivalutazione a 100 Euro /mq non è stata considerata. Ora invece è possibile considerare anche i 100 Euro/mq e quindi si paga un’imposta sostitutiva sulla differenza di 200 Euro.

È prevista la possibilità di richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni entro 48 mesi, decorrenti dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. La richiesta di rimborso riguarda “anche” i versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011. Se a tale data il termine di decadenza della richiesta di rimborso risulta scaduto, la stessa può essere presentata entro 12 mesi dalla predetta data. Non è previsto il rimborso in caso di riduzione di valore.

 
appalti pubblici

(art. 4)

In futuro le stazioni appaltanti inseriranno direttamente nella banca dati dei contratti pubblici le informazioni sui requisiti di partecipazione alle gare, che quindi potranno essere prelevate direttamente dalle altre amministrazioni. L’Autorità dovrà offrire dei bandi tipo: le stazioni appaltanti che se ne discostano, dovranno motivare la scelta. È prevista l’autocertificazione dei requisiti generali di onorabilità per gli appalti e, nelle gare sotto i 150 mila euro, anche dei requisiti tecnico-organizzativi.

La più rilevante novità del decreto sviluppi riguarda gli appalti pubblici. Saranno oggetto di studi e comunicazioni delle varie associazioni di categorie nelle prossime settimane e mesi. Da chiarire è anche quale novità sarà applicabile per l’Alto Adige per via dell’autonomia legislativa. Riportiamo di seguito le principali novità:

-          il limite per la trattativa privata è stato elevato da Euro 500.000 a Euro 1.000.000: varia anche il numero dei soggetti da invitare (tre fino a 100.000 Euro, cinque fino a 500.000 Euro e dieci fino a 1.000.000 Euro),

-          il limite per la trattativa privata viene alzato da 1.000.000 Euro a 1.500.000 se si tratta prestazioni di solo lavoro, in questo caso il numero di soggetti da invitare è pari a venti,

-          l’adeguamento del prezzi a causa dell’aumento dei costi superiore al 10% viene dimezzato,

-          si introduce un limite massimo oltre il quale non è possibile per l’appaltatore iscrivere riserve. Tale limite è fissato nel 20 per cento del valore complessivo dell’appalto,

-          viene introdotta inoltre la possibilità che l’opera proposta dal privato venga realizzata mediante la procedura del leasing in costruendo,

-          istituzione presso ogni prefettura un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata, al fine di consentire un più efficace controllo sul sistema dei subappalti, estendendo così alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell’impresa aggiudicataria,

-          ampliamento dell’ambito applicativo delle dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 
Privacy

(art. 6)

In materia di Privacy sono previste due semplificazioni:

•   l’esonero dall’applicazione delle disposizioni ex D.Lgs. n. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali riferiti a persone giuridiche, imprese, enti ed associazioni nell’ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i predetti soggetti per finalità amministrativo-contabili. Queste ultime, per effetto della modifica dell’art. 34, comma 1-ter del citato Decreto, riguardano lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. Tali finalità sono perseguite dalle organizzazioni interne, funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro, alla tenuta della contabilità nonché all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;

• sostituzione del DPS con un’autocertificazione per i soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili ovvero come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, compresi quelli del coniuge e dei parenti di tali soggetti. In relazione ai trattamenti in esame nonché a quelli effettuati per finalità amministrativo-contabili presso PMI, professionisti ed artigiani il Garante individuerà, con apposito Provvedimento, modalità semplificate in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza.

È stato annunciato un Provvedimento del Garante della Privacy che contiene ulteriori semplificazioni soprattutto per le imprese medio-piccole, professionisti e artigiani.

Appena saranno pubblicate le istruzioni relative alle novità in materia di privacy  tratteremo l’argomento in una apposita circolare.

 

Come già accennato il Decreto Legge nel corso della conversione in legge potrà subire alcune modifiche. Vi informeremo su queste variazioni e sui relativi provvedimenti attuativi.

 

Rimaniamo a sua disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-22-decreto sviluppo