Invio telematico dei corrispettivi – disposizioni transitorie per i primi sei mesi

Circolare n° 28/2019
Bolzano, 15 luglio 2019

Con la nostra Circolare n. 21/2019 Vi abbiamo informato riguardo a questo nuovo adempimento, cioè la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 detto adempimento riguarda dal 1° luglio 2019 tutti i seguenti operatori:

  • commercianti al minuto,
  • bar, ristoranti ed
  • in generale tutte le imprese che cedono beni o prestano servizi in locali aperti al pubblico
    e che sono pertanto obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali,

con un volume d’affari che nell’anno 2018 è stato superiore ad Euro 400.000. Al contrario, i suindicati operatori che nel precedente esercizio hanno realizzato un volume d’affari fino ad Euro 400.000 sono esonerati fino a fine 2019 dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Fino al 31 dicembre 2019 resteranno esonerati da tale adempimento anche le imprese che effettuano solo occasionalmente vendite al dettaglio, cioè solo quelle le cui cessioni o prestazioni al dettaglio rappresentano meno dell‘1% del volume di affari complessivo. L’esonero riguarda anche le vendite di biglietti di trasporto pubblico/viaggio o prestazioni connesse. Per maggiori dettagli rimandiamo comunque alla nostra circolare n. 21/2019.

In seguito alle note difficoltà tecniche legate all’adeguamento dei registratori di cassa, è stata emanata nelle ultime settimane - come sempre all’ultimo momento - una proroga dei termini. In particolare, nel corso della conversione del D.L. n. 34/2019 (decreto crescita) sono state introdotte due semplificazioni:

  • è stato fissato in 12 giorni il termine per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia.
  • è stata prevista per i primi 6 mesi, quindi di regola per il secondo semestre 2019 (per coloro che invece sono colpiti dal nuovo adempimento a decorrere dal 1° gennaio 2020: per il primo semestre 2020) la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione dei corrispettivi, qualora i dati vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ne deriva che, poichè il 31 agosto 2019 cade di sabato, i corrispettivi del mese di luglio, per non incorrere in sanzioni, dovranno essere trasmessi al più tardi entro il 2 settembre 2019.

Per installare un registratore di cassa in grado di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, l’Agenzia lascia invece tempo anche fino alla fine dell’anno e con il provvedimento del 4 luglio 2019 essa ha stabilito che fino al momento di attivazione del nuovo registratore di cassa i corrispettivi dovranno comunque essere trasmessi all’Agenzia, utilizzando uno dei seguenti servizi online:

  1. All’interno del portale „fatture e corrispettivi“ si potrà caricare il file contenente i dati dei corrispettivi complessivi della singola giornata, oppure un file compresso contenente i files dei corrispettivi di tutte le singole giornate del mese di riferimento.
  2. Sempre all’interno del portale „fatture e corrispettivi“ sarà possibile inserire/compilare attraverso una apposita applicazione web i corrispettivi complessivi giornalieri.
  3. Infine i corrispettivi giornalieri potranno essere trasmessi su rete internet (protocollo HTTPS oppure SFTP), canale messo a disposizione di regola dalle grandi softwarehouse e dagli intermediari.

Qualora i corrispettivi giornalieri non vengano trasmessi direttamente dal registratore di cassa o non vengano immessi direttamente utilizzando l’apposita applicazione web (punto 2.), la trasmissione andrà effettuata utilizzando un tracciato XML.
La trasmissione del file XML anche in questo caso potrà essere effettuata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (di regola i commercialisti o le associazioni di categoria).
L’intermediario incaricato della trasmissione deve in tal caso rilasciare al contribuente, prima una copia dell‘impegno alla trasmissione dei dati e dopo l’invio, una copia della comunicazione trasmessa, con l’attestazione di ricevimento da parte dell‘Agenzia. I suindicati servizi/sistemi di trasmissione verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019.
Con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, la possibilità prevista per i primi 6 mesi, di trasmettere i corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo, è ammessa indipendentemente dall’attivazione o meno dei nuovi registratori di cassa. Da ciò deriva che fino a fine anno, anche coloro che dispongono già del nuovo registratore di cassa in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi mensili, potranno trasmetterli anzichè entro i suindicati 12 giorni, entro la fine del mese successivo.

Attenzione: fino a che non verranno attivati i nuovi registratori di cassa telematici, i contribuenti dovranno continuare ad emettere regolari scontrini utilizzando i registratori di cassa già in uso, oppure le ricevute fiscali. Al contrario, non appena il registratore telematico sarà attivato dovranno essere emessi i nuovi scontrini o ricevute e la trasmissione dei corrispettivi potrà avvenire unicamente tramite il registratore di cassa telematico (e non più tramite i tre canali alternativi), anche se rimane valido il maggior termine per la trasmissione dei corrispettivi stessi, cioè la fine del mese successivo.

Consiglio: durante il periodo transitorio previsto fino a fine anno 2019 (o fino al 30 giugno 2020 per coloro che sono interessati dalle novità solo dal 1. gennaio 2020) è consigliabile attivare definitivamente il nuovo registratore di cassa solo quando si ha l’assoluta certezza della capacità del nuovo apparecchio di emettere i nuovi scontrini e di trasmettere telematicamente senza intoppi i corrispettivi giornalieri all’Agenzia.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
Josef Vieider