Istanza di rimborso di crediti IVA UE – scadenza al 28 settembre 2018!

Entro il prossimo venerdì 28 settembre 2018 le imprese e i liberi professionisti possono presentare l’istanza per il rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti effettuati nel 2017 in uno Stato membro UE diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Le disposizioni in materia sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Si riporta di seguito una breve sintesi:

Inoltro delle istanze di rimborso in Italia

I soggetti stabiliti nel territorio dello Stato devono richiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza alla propria Amministrazione Finanziaria. Ai sensi dell’art 38-bis2 del DPR 633/1972 le imprese e i liberi professionisti italiani devono inoltrare le istanze di rimborso IVA per il 2017 esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

Invio telematico

Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i portali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate “Entratel” o “Fisconline” o tramite gli intermediari abilitati. Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Rimborsi IVA UE soggetti residenti”. Per accedere a tale servizio è necessario registrarsi.

Scadenza

Termine ultimo per l’istanza di rimborso IVA estera è di norma il 30 settembre, ma quest’anno l’Agenzia Entrate ha diramato una nota con la quale ha fatto presente che essendo il 30 settembre 2018 una domenica, non si applica il principio valido in Italia per cui il termine si intende spostato al prossimo giorno lavorativo. Per cui la spedizione telematica deve essere effettuata al più tardi entro venerdì 28 settembre 2018!

Termine per la correzione di errori

L’istanza di rimborso può essere presentata con periodicità annuale; nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, le domande di rimborso IVA possono essere presentate anche periodicamente durante l’anno, normalmente con cadenza trimestrale. Consigliamo di usufruire di tale possibilità, siccome le istanze possono essere corrette entro lo stesso termine del 30 settembre dell’anno successivo. Nel caso in cui fosse stato commesso un errore in un’istanza, si possono presentare istanze correttive entro il 30 settembre, oltre questo termine eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente in determinati casi.

Elaborazione e rimborso

Le istanze inviate telematicamente vengono gestite dal Centro Operativo di Pescara che le inoltra allo Stato membro competente per il rimborso. Il rimborso è erogato direttamente dallo Stato membro competente e non dall’Amministrazione Finanziaria italiana.

Indicazioni pratiche

Vi raccomandiamo di presentare l’istanza di rimborso per l’anno 2017 al più presto, in modo da avere tempo per poter correggere eventuali errori commessi nella compilazione dell’istanza. Inoltre, nel caso in cui i requisiti richiesti siano soddisfatti, vi consigliamo di procedere all’invio delle istanze di rimborso anche per i primi due trimestri dell’anno in corso. Restiamo a vostra completa disposizione se necessitate di ulteriori indicazioni per la compilazione e l’invio delle istanze di rimborso.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio alla predisposizione delle istanze di rimborso per l’anno 2017, Vi chiediamo gentilmente di inviarci le fatture e di comunicarci le coordinate bancarie (IBAN) presso cui si desidera l’accredito del rimborso entro venerdì 21 settembre 2018.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Josef Vieider